Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10033 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10033 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME CENTONZE COGNOME COGNOME ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 14/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Bari lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Con ordinanza del 14 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all’art. 47ter ord pen. che, con precedente ordinanza dell’8 aprile 2025, il Tribunale di sorveglianza di Lecce aveva concesso al condannato XXXXXXXXXXXXXXX.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perchØ il Tribunale ha revocato la misura sulla base di meri sospetti che il condannato abbia ripreso l’attività di spaccio, sospetti smentiti dalle quattro perquisizioni domiciliari negative cui lo stesso Ł stato sottoposto in corso di misura.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge, perchØ il Tribunale ha revocato la misura senza compiere alcuna valutazione in concreto sulla proporzionalità della revoca e sulle alternative proposte, ovvero la collocazione presso una ulteriore abitazione nella sua disponibilità, diversa da quella in cui sarebbe stata accertata avvenire l’attività di spaccio.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo Ł infondato, perchØ dalla lettura dell’ordinanza impugnata si apprende che il primo acquirente, identificato in NUMERO_CARTA, e che ha dichiarato di essere entrato nel palazzo per acquistare stupefacente, Ł stato visto bussare proprio alla porta dell’abitazione del condannato, che il secondo ed il terzo acquirente, identificati in
XXXXXXXXXXXXXX ed XXXXXXXXXXXXXXXX, sono stati fermati all’uscita del palazzo, in cui abita il condannato, con indosso 0,25 grammi di cocaina e bustine confezionate nel medesimo modo, e che il quarto acquirente, identificato in XXXXXXXXXXXXXXXXX, Ł stato seguito all’interno dell’edificio e visto arrivare al terzo piano dello stabile, che Ł proprio quello
in cui abita il condannato.
Una motivazione di questo tipo supporta in modo non manifestamente illogico la conclusione che ne ha tratto il Tribunale secondo cui il condannato ha ripreso continuativamente a spacciare in corso di detenzione domiciliare.
NØ rende manifestamente illogica tale motivazione la circostanza, dedotta nel primo motivo, secondo cui il condannato Ł stato destinatario di quattro perquisizioni, tutte negative, perchØ dalla stessa lettura dell’ordinanza impugnata, emerge che in occasione di una di queste perquisizioni il Carabiniere appostato fuori la porta sentiva in modo nitido il rumore di acqua corrente, circostanza compatibile con il comportamento del disfarsi della sostanza stupefacente scaricandola nelle acque reflue; inoltre, la circostanza che il condannato avesse sistemato una telecamere di sicurezza fuori la porta – quale che sia la ragione per cui l’ha sistemata, ragione che Ł del tutto neutra – consente allo stesso di controllare i movimenti di polizia fuori dell’abitazione e di non lasciarsi sorprendere da essi.
¨ infondato anche il secondo motivo, che deduce sulla mancanza di valutazione in concreto sulla proporzionalità della revoca a fronte delle violazioni e sulle alternative proposte.
La valutazione sul se la violazione commessa durante la misura alternativa sia compatibile o meno con la prosecuzione della stessa Ł, infatti, connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, COGNOME, Rv. 275239 – 01) ed il controllo dell’esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, COGNOME, Rv. 256479 – 01).
Nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato in motivazione che la ripresa in modo continuativo dell’attività di spaccio, che, peraltro, Ł anche uno dei reati per cui il ricorrente Ł in espiazione, dimostra l’insufficienza della misura alternativa a contenere la pericolosità del ricorrente e la necessità che il seguito della detenzione avvenga con modalità intramuraria.
Il Tribunale, pertanto, non si Ł limitato a constatare la esistenza della violazione, ma ha effettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante la misura alternativa richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 13/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.