Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42146 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH Cl – Q – CAzA – A.C – CA/D -0 racj – t.e fe:cTo GO( )t; -rJA ‘
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Roma con ordinanza emessa in data 9 aprile 2024 ha respinto la domanda di detenzione domiciliare introdotta da COGNOME NOME ai sensi dell’art. 16 nonies I.n.82/1991.
1.1 In motivazione, si rappresenta in sintesi che COGNOME, già aderente al camorristico NOME NOME in espiazione della pena dell’ergastolo, collabora con giustizia in modo costante ed efficace a partire dal 2015 ed è stato ammesso a fruizione di permessi premio già dal 2021. La relazione trattamentale è positiv Un precedente diniego della detenzione domiciliare speciale risale alla fine 2022 ed è stato respinto il ricorso del COGNOME. Secondo il Tribunale, in chiave valutativa, è necessaria una ulter sperimentazione, anche in ragione della estrema gravità delle condotte devian commesse in passato.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – COGNOME NOME. Il ricorso deduce erronea applicazione della discipli regolatrice e vizio di motivazione.
2.1 In sintesi, il ricorrente evidenzia che il Tribunale non realizza una co ricognizione del presupposto di legge, posto che l’ammissione alla detenzio domiciliare è correlata alla importanza della collaborazione, all’assenz collegamenti con la criminalità organizzata e alla sussistenza del ravvedimento.
2.2 Nel caso del COGNOME sono presupposti tutti ampiamente dimostrati, anche in ragione dei contenuti del parere della DNA, del lungo periodo di detenzione, d riconoscimento della liberazione anticipata, della fruizione già da alcuni ann permessi premio, della relazione favorevole del gruppo di osservazione.
2.3 II Tribunale, in sostanza, avrebbe erroneamente valorizzato la gravità dei commessi in passato (il COGNOME è detenuto da venti anni) e non avrebbe preso atto della solidità del percorso collaborativo e dell’ampia dimostrazione ravvedimento.
2.4 II contenuto dei motivi di ricorso è stato ribadito con memoria del 25 lug 2024.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 II Tribunale di Sorveglianza compie riferimento, in motivazione, all’avvenu rigetto del precedente ricorso proposto dal COGNOME avverso analoga decisione reiettiva del novembre 2022 (v. sentenza n.21515 del 2023 di questa Sezione) Tuttavia proprio esaminando i contenuti argomentativi della decisione di rige del ricorso per cassazione si evince che questa Corte aveva ritenuto – all’epo corretta la affermata ‘necessità di ulteriore sperimentazione’ in rapport ‘recente’ ammissione del COGNOME (luglio 2021) alla fruizione dei permessi premi
3.2 Simile affermazione viene – in sostanza – riproposta dal Tribunale Sorveglianza a distanza di un anno e cinque mesi dal precedente diniego, co avvenuta fruizione – senza inconvenienti di sorta – di un elevato numero permessi premio da parte del COGNOME.
3.3 Da ciò deriva una sostanziale illogicità del diniego, in un contesto che (al di un richiamo del giugno 2023 su cui non vi sono sviluppi argomentativi nel corp della decisione impugnata) ha visto consolidarsi l’andamento positivo d trattamento.
3.4 In ciò la decisione impugnata non realizza una efficace trasposizione nel c concreto dei principi espressi da questa Corte di legittimità sul tema ravvedimento, proprio in ragione della non completa valutazione dei profi incidenti.
Cosa debba intendersi per «ravvedimento» è stato oggetto di puntualizzazion nella copiosa attività ermeneutica di questa Corte.
Va richiamata, per la chiarezza e linearità espressiva, la decisione emess questa Sez. I n. 18022 del 24.4.2007, rv 237365, lì dove si è affermato che “ravvedimento” deve consistere nell’insieme degli atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell’esecuzione della che consentano il motivato apprezzamento della convinta revisione critica delle scelte criminali di vita anteatta e la formulazione – in termini di “certezza”, ovvero di elevata e qualifica “probabilità” confinante con la certezza – di un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condanNOME al quadro di riferimento ordinamen tale e sociale, con cui egli entrò in conflitto con la commissione dei reati per i quali ebbe a subire la sanzione penale; ne consegue che, ai fini dell’accertamento del presupposto del ravvedimento, vanno privilegiati parametri obiettivi di riferimento rispetto a indagini di tipo psicologico, dal contenuto fluido e opinabile, per cui le condotte del condanNOME debbono costituire indice pienamente affidabile degli esiti favore l ,
nell’esecuzione della pena detentiva, del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, che giustifichi, dunque, un giudizio prognostico “sicuro” riguardo al venir meno della pericolosità sociale e alla effettiva capacità di ordiNOME reinserimento nel tessuto sociale, da effettuarsi sulla base di criteri fattuali di valutazione non dissimili da quelli dettati per la concessione degli altri benefici penitenziari».
Dunque l’indagine, pure nel caso del soggetto collaborante, va orientata verso concreto apprezzamento di atteggiamenti e comportamenti tenuti dal condanNOME al fine di cogliere – o meno – i tratti caratterizzanti di quella positiva evo della personalità verso modelli di adesione ai valori della civile convivenza consente di formulare il giudizio prognostico favorevole in tema di meritevolezz del beneficio richiesto . In ciò è del tutto evidente che la serietà collaborazione, la lunga durata del periodo detentivo e la consisten sperimentazione attraverso la fruizione dei permessi premio rappresentano indicatori di particolare valore, da apprezzare nel quadro di un completo esam della attuale personalità del richiedente.
3.5 Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in data 10 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente