Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49262 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49262 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 23 Febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà presentate dal condannato NOME COGNOME.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto le istanze, in quanto ha rilevato che il condannato, oltre ai sei titoli in espiazione, annovera quattordici precedenti iscrizioni nel certificato penale, e che, inoltre, risultano un procedimento pendente presso la Procura di Roma ed uno presso la Procura di Napoli; le informazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Napoli nei suoi confronti sono negative, perché segnalano numerosi precedenti di polizia; il condannato ha già usufruito del beneficio dell’affidamento in prova, ma, nonostante ciò, ha continuato a commettere reati; l’attività
lavorativa proposta non è sufficiente al fine di formulare prognosi favorevole perché è un’attività consistente nella pulizia delle strade, in cui sono impossibili controlli delle autorità; il condannato dispone di un domicilio idoneo a Napoli; in definitiva, lo stesso non è meritevole di alcuna misura alternativa alla detenzione, attesa la sua spiccata pericolosità sociale e tendenza a delinquere.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
2.1. Con l’atto di ricorso originario deduce erronea applicazione legge penale e vizio di motivazione, perché l’ordinanza impugnata non ha rilevato che si tratta di reati di non particolare allarme sociale, inoltre non avrebbe considerato che la pena in espiazione riguarda reati commessi in un arco temporale risalente (tra il 2003 ed il 2013); inoltre, non avrebbe considerato il lungo periodo di tempo trascorso dalla commissione dell’ultimo reato; non avrebbe valutato la retta condotta di vita tenuta dal predetto a seguito RAGIONE_SOCIALE prematura scomparsa del figlio, vittima innocente RAGIONE_SOCIALE criminalità organizzata; avrebbe valutato in modo illogico come inidonea l’attività lavorativa proposta, perché si tratterebbe di attività semplice da controllare, perché il condannato potrebbe comunicare di volta in volta l’effettivo luogo di lavoro; inoltre, illogica la motivazione nella parte in cui dà att dell’esistenza di un domicilio idoneo ma ciò nonostante non si motiva perché si rigetti anche la richiesta di detenzione domiciliare.
2.2. Con successivo atto di motivi aggiunti il condannato deduce anche illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione per travisamento dei fatti, in quanto, in contrasto con le informazioni, in realtà, trasmesse al Tribunale dalla Divisione RAGIONE_SOCIALE di Napoli che escludono collegamenti attuali del condannato con ambienti criminali e l’avvenuta commissione di reati successivamente alla positiva esecuzione di precedente affidamento in prova, come dà atto lo stesso provvedimento di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza impugnata emesso dallo stesso Tribunale di sorveglianza il 9 marzo 2023, che viene allegata all’atto di ricorsi per motivi aggiunti.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato con riferimento all’istanza di detenzione domiciliare ed infondato nel resto.
Con riferimento all’istanza di detenzione domiciliare, in effetti, non vi è connessione logica tra la frase contenuta nella ordinanza impugnata sulla idoneità del domicilio e la frase successiva che respinge l’istanza senza aver spiegato perché, nonostante l’idoneità del domicilio, lo stesso non sarebbe adeguatamente contenitivo dei profili di pericolosità che presenta il condannato.
Con riferimento, invece, alle istanze di affidamento in prova e semilibertà, sono infondati sia il ricorso originario che quello per motivi aggiunti.
La valutazione complessiva effettuata dal Tribunale di spiccata pericolosità sociale e tendenza a delinquere non è, infatti, illogica nei confronti di una persona che ha in espiazione sei titoli ed è gravato da ulteriori quattordici titoli pregressi.
Il ricorso attacca la ordinanza impugnata, deducendo che i reati commessi non sono gravi e che sono risalenti nel tempo. Si tratta di elementi di valutazione che devono essere presi in considerazione dal Tribunale, ma che in modo non illogico sono stati ritenuti subvalenti rispetto al numero dei precedenti penali (Sez. 1, Sentenza n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 – 01), ed alle pendenze processuali (Sez. 1, Sentenza n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 – 01) che inducono a ritenere corretta la valutazione del Tribunale circa l’esistenza di una certa propensione a delinquere del condannato.
Il ricorso per motivi aggiunti attacca la ordinanza impugnata evidenziando che le informazioni di polizia attuali sul conto del condannato non sono negative, al contrario di quanto sostenuto nella ordinanza impugnata. Ma, pur se tale deduzione ha persuaso lo stesso Tribunale di sorveglianza che con ordinanza successiva ha sospeso il proprio provvedimento, essa, in realtà, non vizia il percorso logico RAGIONE_SOCIALE ordinanza impugnata, in quanto tale elemento da solo non è sufficiente a disarticolare il giudizio di spiccata pericolosità sociale e propensione a delinquere formulato dalla ordinanza impugnata e che emerge dalla biografia criminale del condannato, come riportata nella stessa.
Il ricorso attacca la motivazione RAGIONE_SOCIALE ordinanza impugnata sostenendo che in modo illogico avrebbe valutato come insuscettibile di controlli l’attività di pulizia delle strade proposta dal condannato, ma si tratta di argomento infondato, perché, al contrario, l’osservazione del Tribunale di sorveglianza sulla difficoltà di organizzare controlli su un’attività di questo tipo, per sua natura itinerante, e che prevede contatti occasionali e fortuiti con chi si trova ad essere sulla pubblica via, è del tutto corretta e non è adeguatamente contrastata dalla deduzione difensiva sulla possibilità per il condannato di comunicare di volta in volta alle forze di polizia la strada dove si accinge ad effettuare il proprio lavoro, in quanto i servizi di polizia, come tutti i servizi pubblici, devono essere organizzati, e variazioni continue del
luogo in cui verrebbe a trovarsi di volta in volta il ricorrente, comunicate, peraltro, nell’immediata prossimità del momento di svolgimento del lavoro, impedirebbero in concreto la programmazione dei servizi di controllo dello stesso.
In definitiva, il ricorso, fondato relativamente all’istanza di detenzione domiciliare, è per il resto infondato.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al punto concernente il beneficio RAGIONE_SOCIALE detenzione domiciliare con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 10 ottobre 2023.