Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27615 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27615 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 05/03/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Catania;
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la decloaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
In motivazione si evidenzia, in sintesi, che : a) le relazioni sanitarie evidenziano che la patologìa da cui Ł affetto il detenuto Ł trattata in modo adeguato; b) Ł stato, in ogni caso, disposto il trasferimento in una struttura carceraria dotata di SAI; c) la consulenza di parte non contraddice in modo adeguato il contenuto delle relazioni sanitarie.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME NOME. Il ricorso Ł affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione.
Secondo la difesa il quadro clinico del COGNOME Ł di estrema complessità e non può essere gestito in modo adeguato nella struttura detentiva. La consulenza di parte ha individuato numerose criticità su cui Ł mancata risposta da parte del Tribunale, che ha finito con affidarsi a relazioni sanitarie non aggiornate.
Vi sarebbe, dunque, un consistente rischio quoad vitam cui che legittima l’applicazione della detenzione domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Va premesso che dalla posizione giuridica aggiornata risulta che in data 10 marzo 2025 il COGNOME Ł stato trasferito presso la Casa Circondariale di Cagliari, dotata di SAI.
Sotto tale profilo la condizione sanitaria del Calì andrebbe rivalutata alla luce della
– Relatore –
Sent. n. sez. 1733/2025
CC – 15/05/2025
diversa allocazione, con necessaria attualizzazione dei profili clinici.
In ogni caso, fermo restando quanto detto sopra, le critiche introdotte avverso la decisione del Tribunale di Catania risultano formulate in modo assertivo e finiscono con il risolversi in una diversa prospettazione di aspetti di merito, non valutabili in questa sede. Pur se in sintesi, le decisione impugnata mostra di aver apprezzato in concreto i profili di criticità segnalati dal consulente di parte, tenendo conto di plurime relazioni sanitarie orientate a segnalare la adeguatezza dei trattamenti terapeutici in atto.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME