Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40982 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40982 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME, detenuto in espiazione di pena inflitta per più reati di furto, ricorre per cassazione avverso l’ordina preambolo, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma, ha rigettato la s istanza di detenzione domiciliare e deduce un unico motivo di ricorso con il qua denuncia la violazione dell’art. 47 I. n. 354 del 1975 (Ord. pen.) da parte Giudice specializzato che avrebbe trascurato di valorizzare adeguatamente l’elemento della corretta condotta inframuraría e della disponibilità d adeguato domicilio; elementi questi che avrebbero dovuto rivestire – in tes ben diverso peso nella valutazione del Tribunale, ai fini dell’ammissione a richiesta misura alternativa;
ricordato il principio secondo cui il Tribunale di sorveglianza, che muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che ha il poterecompiere ai sensi dell’art. 47 legge n. 354 del 1975, in relazione all’art. 96 n. 230 del 2000, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – «pur no potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai preceden penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato. (In motivazione, la Corte ha chiarito che rilevano, a tal fine, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al cont familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione)» (Sez. 1 n. 44 del 17/09/2018, S., Rv. 273985); ciò al fine di assolvere all’esigenza di accer l’assenza di indicazioni negative e anche l’evenienza di elementi positivi ta consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione d pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602);
ritenuto che degli esposti principi il giudice specializzato ha fatto cor applicazione con motivazione sintetica, ma adeguata;
ha, difatti, valorizzato – a fronte della mancanza di qualsivoglia elemento osservazione personologica che potesse lasciare intravedere un inizio di revisio critica riguardo alla pregressa condotta nonché la mancanza di un’attivi lavorativa e/o risocializzante – come la pericolosità sociale del condannato fo ancora attuale e ha ritenuto, nel rispetto del principio della gradu trattamentale, l’opportunità di un ulteriore periodo di osservazione;
ritenuto che l’ordinanza impugnata resiste alle censure mosse in ricorso, stampo meramente confutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla
discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che nella specie risulta esercita limiti logico-giuridici segnati dalla legge;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente