Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11551 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11551 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG ASSUNTA COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha dichiarato inefficace la misura alternativa della detenzione domiciliare in precedenza concessa ad NOME COGNOME in considerazione della condotta colpevolmente omissiva tenuta dal condannato, il quale si era sottratto all’esecuzione.
Ricorre per cassazione COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 47 Ord. pen. e 148 e seg. cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.
Lamenta che il Tribunale abbia dichiarato l’inefficacia della misura alternati nonostante risulti dagli atti l’omessa notifica dell’ordinanza cui il beneficio er applicato. Rk presente di non essere stato nemmeno reso edotto della fissazione dell’udienza in esito alla quale è stata pronunciata l’ordinanza impugnata perch decreto di fissazione è stato notificato con il rito degli irreperibili. Non è ipot che si sia colpevolmente sottratto all’esecuzione pur conoscendo di essere st ammesso alla misura. In tal senso depone la sua condotta pregressa: si dall’istanza iniziale aveva dichiarato di dimorare all’esterio assumendo il for impegno a ritornare nel territorio nazionale per svolgere attività lavorativa volta informato della concessione del beneficio.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per la manifesta infondatez delle censure dedotte.
Sostiene il ricorrente di non avere avuto notizia né dell’ordinanza ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare né dell’udien che ne ha successivamente disposto l’inefficacia. Sarebbe, pertanto, del t insussistente il presupposto posto a fondamento del provvedimento impugnato ovvero che il condannato abbia violato la misura o si sia, comunque colpevolmente sottratto alla sua esecuzione. Al contrario, sarebbe stata la pol giudiziaria incaricata dell’esecuzione a non svolgere un’attività di ricerca NOME principalmente dopo avere appreso da NOME madre del trasferimento in un luogo diverso da quello, comunicato in precedenza, come residenza nel territori nazionale
L’assunto è erroneo perché non tiene conto che la dichiarazione di irreperibilità, con decreto in data 8 maggio 2023, e l’effettuazione delle succe notifiche con il rito previsto per tale categoria di soggetti è stata corrett fondata, come si evince dagli atti di causa consultabili direttamente dal Collegi ragione della natura processuale dlela questione posta, sull’impossibilit ritracciare NOME nonostante le ricerche. Il condannato, infatti, non era rivenuto, in occasione del primo tentativo di notifica dell’ordinanza ch ammetteva alla detezione domiciliare nel luogo di residenza nel territor nazionale, dove, su sua richiesta, doveva essere scontata la misura. Per di più era allontanato senza dare indicazioni all’autorità giudiziaria sul luogo dove av trasferito la sua dimora abituale, neanche per il tramite di terze persone, compr la madre.
D’altra parte, che COGNOME si sia volontariamente sottratto all’esecuzione d misura è definitivamente confermato dalla condotta tenuta in epoca successiva a
laqt -P-Shb ( gt decretol ir-Fi~. Il ricorrente, raggiunto telefonicamente dalla pol giudiziaria, che cercava di notificargli il decreto di fissazione dell’udienza maggio 2023, una volta informato che l’incombente processuale era finalizzato all’eventuale dichiarazione di inefficacia della detenzione domiciliare, av comunicato di non avere intenzione di rientrare in Italia dovendo rimanere i Spagna per ragioni lavorative.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. p pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – pe profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. Cost. n. 186 del 4di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2023.