Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5156 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5156 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALI’ il DATA_NASCITA avverso il decreto del 17/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 30 maggio 2025, il Magistrato di sorveglianza di Messina ha parzialmente accolto l’istanza, formulata nell’interesse di NOME COGNOME, in stato di detenzione domiciliare, volta ad ottenere l’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione per esigenze primarie di vita
Avverso tale provvedimento, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ha proposto reclamo innanzi al Tribunale di sorveglianza di Messina, il quale rilevata la non reclamabilità di tale provvedimenti ne ha dichiarato l’inammissibilità, disponendone la trasmissione alla Corte di cassazione per l’eventualità che l’impugnazione fosse riqualificabile come ricorso per cassazione.
2.1. Con il predetto atto di impugnazione, il difensore di fiducia ha dedotto che l’autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione una volta soltanto alla settimana per sole due ore anzichØ come richiesto dal ricorrente tutti i giorni dalle 9 alle ore 12 non fosse sufficiente ad assicurare le primarie esigenze di vitain considerazione della distanzadi circa otto chilometri dell’abitazione dal paese piø vicino, del percorso stradale tortuoso, della necessità di prelevare il denaro al bancomat e della possibilità che occorrano riparazioni del mezzo di trasporto
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo deve premettersi l’ammissibilità dell’atto di impugnazione in esame, in quanto secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, avverso i provvedimenti
adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare Ł esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale (Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, COGNOME, Rv. 287623 – 01Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, COGNOME, Rv. 287623 01Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 – 01; conforme, anche Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254166 – 01).
Si tratta di un principio espressione della piø ampia previsione dell’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., a che stabilisce che cono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28».
Di conseguenza, correttamente il Tribunale di sorveglianza, originariamente adito, in conformità al principio di conservazione degli atti processuali e del favor impugnationis, ha trasmesso gli atti a questa Corte riqualificando l’impugnazione come ricorso per cassazione. In tal senso depone il principio di diritto secondo cui in tema di impugnazioni, allorchØ un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchØ l’esistenza di una “voluntas impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente. (Conf. SU, 31 ottobre 2001 n. 45372, COGNOME, non massimata). (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220221 – 01)
3. Tanto premesso, deve evidenziarsi che il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Messina ha accolto solo parzialmente l’istanza del ricorrente autorizzandolo ad allontanarsi dalla propria abitazione una sola volta alla settimana, per due ore (il mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00) – non solo risulta privo di motivazione, ma omette altresì di considerare le specifiche esigenze puntualmente rappresentate nell’istanza.
La limitazione ad una sola uscita settimanale di così breve durata non risulta infatti rapportata alle circostanze concrete evidenziate dal ricorrente, quali l’ubicazione dell’abitazione – in cui egli vive da solo – in una zona distante dal centro abitato nel quale Ł possibile reperire i beni necessari al proprio sostentamento; il collegamento con tale centro mediante una strada non a scorrimento veloce, circostanza che rende obiettivamente difficoltoso svolgere le attività essenziali nell’arco di tempo concesso; le ulteriori limitazioni evidenziate dal ricorrente.
Si tratta di circostanze sulle quali il provvedimento impugnato non si Ł soffermato impedendo di comprendere il percorso argomentativo seguito in punto di bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali del ricorrente.
Il provvedimento impugnato Ł pertanto incorso nel vizio di violazione di legge derivante dalla assoluta mancanza di motivazione che, secondo il principio affermato da Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Re. 224611 – 01, ricorre oltre nell’ipotesi, meramente scolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solo dispositivo, in tutti i casi in cui la motivazione risulti strutturalmente sprovvista dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell’adottare un atto (tra le altre, Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME, Re. 261590 – 01; Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003, COGNOME, Rv. 226035 – 01).
Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Messina.
Così Ł deciso, 28/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME