Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35162 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35162 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 20/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 20/05/2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha respinto l’istanza di detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 147 cod. pen. e 47ter ord. pen., avanzata da XXXXXXXXXXXXXX, in espiazione pena per cumulo della Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli in data 10/05/2024 (fine pena 10/04/2036) nonchØ sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90.
Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che analoga istanza era stata respinta in data 10/04/2025, in data 29/07/2024 e in data 05/09/2024 e ha riportato i contenuti dell’ordinanza in data 10/04/2025, che attestava che il detenuto era affetto da diabete insulino dipendente dal 2015, pregressa prostatite e sindrome bipolare, che non collaborava all’assunzione delle terapie e che non era in condizioni incompatibili con la detenzione.
Alla luce della piø recente relazione sanitaria del 09/05/2025 il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che XXXXXXXXX fosse costantemente seguito nell’istituto penitenziario di Sulmona, dotato dei presidi sanitari necessari e che anche dalla consulenza di parte prodotta dalla difesa non risulta una prognosi infausta quoad vitam nØ condizioni tali da far considerare la detenzione domiciliare piø adatta all’apprestamento delle necessarie cure. Ha sottolineato altresì che il comportamento non collaborativo del detenuto rispetto alle cure sarebbe già sufficiente ad escludere ogni possibile pericolo paventato dal consulente di parte.
Ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXX e ha articolato sette motivi.
2.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, nonchØ erronea applicazione dell’art. 47ter ord. pen. e dell’art. 147 cod. pen., ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il provvedimento impugnato non conteneva la valutazione della concreta adeguatezza delle cure a fronte del quadro di elevata vulnerabilità clinica emergente dagli atti.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma
1 lett. e), cod. proc. pen. e omessa valutazione della documentazione medica specialistica.
Il provvedimento impugnato non effettua alcuna comparazione tra le patologie del detenuto e la reale possibilità di cura intramuraria, limitandosi a valorizzare un presunto rifiuto di terapie del detenuto, senza verificare se vi siano stati impedimenti oggettivi o difficoltà di accesso ai presidi terapeutici.
2.3. Con il terzo motivo ha censurato ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. l’erroneità dei presupposti di fatto e la valutazione distorta della condotta del detenuto.
2.4. Con il quarto motivo ha dedotto violazione degli artt. 32 Cost. e 3 CEDU ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., denunciando la sussistenza dei presupposti del trattamento inumano e degradante.
2.5. Con il quinto motivo ha dedotto omessa considerazione dei precedenti giurisprudenziali favorevoli con vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
Non ha in particolare preso inconsiderazione l’orientamento giurisprudenziale che ammette la detenzione domiciliare anche in assegna di una prognosi infausta quoad vitam e non ha tenuto conto dei precedenti provvedimenti che hanno accolto le richieste dell’odierno ricorrente.
2.6. Con il sesto motivo ha dedotto violazione del principio di proporzionalità e bilanciamento dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., poichØ il provvedimento impugnato non aveva valutato la possibilità di assicurare la certezza della pena e al contempo il diritto alla salute con la detenzione domiciliare presso l’abitazione della moglie del ricorrente.
2.7. Con il settimo motivo ha dedotto violazione del diritto di difesa e nullità ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., per omessa notifica al AVV_NOTAIO del provvedimento impugnato.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Con il primo motivo si lamenta che il Tribunale di sorveglianza non ha dato corretta applicazione ai criteri normativi per la concessione della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, perchØ non ha tenuto conto del fatto che XXXXXXXXXXXXXX Ł affetto da diabete mellito di tipo I fortemente scompensato, Ł privo della milza ed Ł a rischio di chetoacetosi diabetica.
Con il secondo motivo lamenta che la motivazione del provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione comparativa tra le patologie del detenuto e la reale possibilità di cura intramuraria, non dà conto della documentazione sanitaria attestante la vulnerabilità del detenuto in ambiente carcerario e si limita a valorizzare una sua condotta di rifiuto delle terapie senza verificare se vi fossero stati impedimenti oggettivi o difficoltà di accesso ai presidi terapeutici.
Sul punto con il terzo motivo si lamenta che il Tribunale di sorveglianza non aveva valutato approfonditamente non meglio precisate circostanze cliniche e terapeutiche e in tale contesto la difesa deduce una serie di considerazioni che confermerebbero l’inadeguatezza dell’ambiente detentivo a garantire un trattamento terapeutico conforme agli standards clinici e ad un continuo monitoraggio sanitario.
Con il quarto motivo si deduce che non Ł stato preso in considerazione il fatto che la gravità delle patologie e il disagio che comporterebbe il mantenimento della restrizione in
carcere finirebbe per produrre un trattamento inumano e degradante in violazione del degli artt. 32 Cost. e 3 CEDU.
Con il quinto motivo si lamenta che non si Ł tenuto conto della relazione del responsabile della Casa Circondariale ove il ricorrente era ristretto nel 2021, nella quale le sue condizioni di salute erano state ritenute incompatibili con la detenzione; inoltre si deduce che il Tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto dei precedenti giurisprudenziali favorevoli al ricorrente.
Infine il sesto motivo rimprovera al provvedimento impugnato di non aver operato il necessario bilanciamento tra le esigenze di certezza della pena e la tutela del diritto alla salute del detenuto.
Tutti i suddetti sei motivi, essendo strettamente connessi, vanno congiuntamente valutati e si rivelano del tutto infondati.
Occorre infatti evidenziare che, mentre il ricorrente si richiama ad un accertamento medico del 2021 per lamentare la scarsa attenzione del Tribunale di sorveglianza alle sue condizioni di salute, il provvedimento impugnato dà conto che le patologie del detenuto sono state approfonditamente prese in considerazione e da tempo monitorate, tanto che già con precedente ordinanza in data 10/04/2025 il Tribunale di sorveglianza aveva valutato un’analoga istanza ai sensi degli artt. 147 cod. pen. e 47 ord. pen. sulla base di una dettagliata relazione sanitaria del 12/03/2025, che già descriveva tutte le sue patologie, pure richiamate nel ricorso, e dava conto di un monitoraggio costante, della verifica frequente sull’adeguatezza delle terapie, delle modifiche del trattamento sanitario disposto in ragione dell’evoluzione del quadro clinico.
Da quella relazione, integralmente riportata nel provvedimento impugnato emerge che il detenuto rifiutava la somministrazione di dosi di insulina secondo le prescrizioni e che ne assumeva una dose inferiore o nulla; si riportano anche relazioni del personale di polizia penitenziaria che attestano il rifiuto del detenuto ad assumere la terapia e persino il rifiuto ad essere ubicato presso il reparto detentivo annesso all’infermeria centrale necessario per un monitoraggio sanitario piø agevole.
Sottolineata la mancata collaborazione del detenuto e l’arbitrarietà dei suoi comportamenti, il Tribunale di sorveglianza dà atto che, al di là dei rischi astratti derivanti dalle patologie, non risultano nØ condizioni di invalidità nØ problematiche sanitarie che non possano essere trattate in regime di detenzione.
Il provvedimento impugnato, dopo aver riportato gli esiti degli accertamenti precedenti al provvedimento di rigetto di analoga istanza del 10/04/2025, evidenzia che già altre due precedenti istanze erano state pure rigettate da altro Ufficio di sorveglianza in data 29/07/2024 e in data 05/09/2024, a seguito dell’accertamento della compatibilità delle patologie con lo stato di detenzione.
A fronte di tutti questi elementi, il Tribunale di sorveglianza ha acquisito un’ulteriore aggiornata relazione sanitaria del 09/05/2025, che ha dato conto dell’esito di ulteriori consulenze diabetologiche e del protrarsi del contegno oppositivo del detenuto rispetto ai trattamenti somministrati.
Dai piø recenti accertamenti non sono emersi nØ pericoli di vita nØ condizioni di assoluta incompatibilità con la detenzione nØ profili di inadeguatezza delle strutture sanitarie del carcere ad assicurare il monitoraggio e le cure necessarie.
Del tutto generica Ł la doglianza che lamenta che il Tribunale di sorveglianza non abbia verificato se la condizione detentiva poteva garantire adeguate cure per il detenuto, visto che nemmeno il ricorrente fornisce alcun elemento per smentire quanto attestato in plurime
relazioni sanitarie.
NØ può essere sufficiente a sorreggere la censura proposta avverso il provvedimento impugnato l’apodittica conclusione della consulenza medico legale della difesa circa l’impossibilità di garantire sempre in stato di detenzione al ricorrente il monitoraggio e le cure specialistiche.
Il Tribunale di sorveglianza ha partitamente esaminato tale consulenza di parte ma non ne ha condiviso le conclusioni dopo una ragionata valutazione di tutte le altre risultanze acquisite.
Il dato comunque incontestato, valorizzato dal provvedimento impugnato, Ł che a fronte di un monitoraggio costante non vi sono imminenti pericoli di vita e c’Ł un reiterato atteggiamento non collaborativo del detenuto.
Dal complesso del provvedimento emerge, quindi, che il tribunale di sorveglianza non si Ł limitato alla valutazione astratta del quadro patologico dell’istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma ha esaminato, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonchØ l’incidenza dell’ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 – 01).
E’ stato altresì motivatamente escluso qualsivoglia stato morboso o scadimento fisico capace di determinare un’esistenza al di sotto della soglia di dignità da rispettarsi anche nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023, G., Rv. 285757 01).
Di contro il Tribunale di sorveglianza ha correttamente richiamato i plurimi precedenti della giurisprudenza di legittimità, che sottolineano come la mancata accettazione da parte del detenuto dei trattamenti sanitari offerti dalle strutture carcerarie ove Ł ristretto deve essere valutata negativamente in relazione all’istanza di detenzione domiciliare per motivi di salute e anzi «costituisce condizione ostativa alla positiva valutazione della richiesta di differimento della pena o di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non potendo essere consentito al predetto di ostacolare le iniziative di cura di cui necessita, così da rimettere surrettiziamente alla sua scelta la permanenza in un istituto detentivo» (Sez. 1, n. 7369 del 16/12/2022, dep. 2023, Zappone, Rv. 284257 – 01).
E la decisione del Tribunale di sorveglianza, a fronte delle reiterate istanze sinora sempre rigettate, Ł stata correttamente fondata anche sulla constatazione che il detenuto ha perseverato nell’ostacolare le iniziative di cura senza alcuna valida ragione, così rendendo del tutto superflua ogni ulteriore valutazione di contemperamento tra le esigenze di difesa sociale e la tutela del suo diritto alla salute.
SicchŁ tutti i primi sei motivi risultano infondati.
Il settimo motivo Ł del tutto inconferente; nessun vizio dell’atto scaturisce dalla mancata notifica dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza ad uno dei codifensori. Nel caso di specie l’eccezione Ł comunque carente di interesse perchØ il provvedimento Ł stato comunque già impugnato.
Il ricorso Ł, pertanto, infondato e deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 10/10/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.