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Detenzione domiciliare ostativi: no per over 70

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un detenuto ultrasettantenne, condannato per un reato ostativo (art. 416-bis c.p.), che chiedeva la detenzione domiciliare. La Corte ha chiarito che la preclusione prevista dall’art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario per la detenzione domiciliare ostativi è assoluta. Questa norma opera un ‘rinvio recettizio’ al solo elenco dei reati dell’art. 4-bis, senza importarne le condizioni o le deroghe, incluse quelle introdotte dalla recente riforma. Pertanto, la condanna per uno di questi reati impedisce automaticamente la concessione del beneficio, a prescindere dall’età del condannato o dalla prova di interruzione dei legami con la criminalità organizzata.

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Pubblicato il 25 settembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Detenzione Domiciliare Ostativi: la Cassazione Conferma il Divieto per gli Over 70

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25119/2025, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale dell’esecuzione penale: la possibilità di concedere la detenzione domiciliare ostativi a persone condannate per reati di particolare gravità e che abbiano superato i settanta anni di età. La decisione ribadisce un orientamento consolidato, chiarendo che la preclusione rimane assoluta, nonostante le recenti modifiche normative all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.

I Fatti di Causa

Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di un detenuto, condannato per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Quest’ultimo aveva dichiarato inammissibile la sua istanza volta a ottenere la detenzione domiciliare in ragione dell’età avanzata.

La difesa sosteneva che il Tribunale avesse errato nell’applicare un automatismo preclusivo, senza considerare le novità introdotte dal d.l. n. 162/2022. Secondo il ricorrente, la nuova formulazione dell’art. 4-bis avrebbe reso superabile la presunzione di mantenimento dei legami con l’organizzazione criminale, richiedendo una valutazione nel merito da parte del giudice. A sostegno della tesi, veniva richiamata una precedente sentenza della Cassazione che aveva annullato un provvedimento simile emesso nello stesso procedimento. Sorprendentemente, anche il Procuratore Generale si era associato alla richiesta di annullamento, ritenendo che il Tribunale di Sorveglianza avesse reiterato un errore di diritto.

La Decisione della Corte di Cassazione

Nonostante le argomentazioni della difesa e le conclusioni conformi del Procuratore Generale, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato. Ha confermato la correttezza della decisione del Tribunale di Sorveglianza, stabilendo che la condanna per uno dei reati elencati nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario preclude in modo assoluto l’accesso alla detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni, prevista dall’art. 47-ter, comma 1, dello stesso ordinamento.

Le Motivazioni: il Rinvio Formale e la Preclusione Assoluta per la Detenzione Domiciliare Ostativi

Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione del rapporto tra due norme chiave: l’art. 4-bis e l’art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario. La Corte ha spiegato che, mentre l’art. 4-bis disciplina le condizioni generali per l’accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati ostativi, l’art. 47-ter, comma 1-bis, stabilisce una regola specifica e autonoma.

Questa norma, infatti, esclude la detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni quando sono stati condannati per i reati indicati nell’art. 4-bis. La Corte ha chiarito che il rinvio all’art. 4-bis è di tipo ‘recettizio’ o formale. Ciò significa che l’art. 47-ter ‘prende in prestito’ dall’art. 4-bis solo l’elenco dei reati, la mera lista delle fattispecie criminose, e non l’intero apparato di condizioni, deroghe ed eccezioni (come la collaborazione con la giustizia o la prova dell’assenza di legami con la criminalità organizzata).

Di conseguenza, le modifiche apportate dal d.l. n. 162/2022, che hanno trasformato la presunzione di pericolosità da assoluta a relativa per l’accesso ad altri benefici (permessi premio, lavoro esterno), non hanno alcun impatto su questa specifica preclusione. Secondo la Corte, se il legislatore avesse voluto estendere tali deroghe anche alla detenzione domiciliare per gli ultrasettantenni, la norma che la esclude non avrebbe più avuto alcun senso.

Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza

La sentenza consolida un principio di diritto di notevole importanza pratica: per i condannati per reati come l’associazione mafiosa, il divieto di accedere alla detenzione domiciliare speciale per gli over 70 rimane un automatismo insuperabile. La condanna per uno dei delitti del catalogo ‘ostativo’ è di per sé sufficiente a impedire la concessione del beneficio, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla cessazione dei legami con l’ambiente criminale o sulla collaborazione con la giustizia. Si tratta di una scelta precisa del legislatore, finalizzata a mantenere un regime di particolare rigore per i reati di maggiore allarme sociale, anche quando si tratta di modalità alternative di esecuzione della pena basate sull’età avanzata del condannato.

Un condannato ultrasettantenne per un reato ostativo può ottenere la detenzione domiciliare?
No. La Corte di Cassazione ha confermato che l’art. 47-ter, comma 1-bis, dell’ordinamento penitenziario esclude espressamente questa possibilità, creando una preclusione assoluta basata sul titolo di reato.

La recente riforma dell’art. 4-bis ha modificato questa regola?
No. Secondo la sentenza, le modifiche introdotte dal d.l. n. 162/2022, che hanno reso superabile la presunzione di pericolosità per altri benefici, non si applicano alla specifica ipotesi della detenzione domiciliare per ultrasettantenni, poiché la norma pertinente opera un rinvio solo formale all’elenco dei reati.

Che cosa si intende per ‘rinvio recettizio’ o formale in questo contesto?
Significa che la norma che nega la detenzione domiciliare (art. 47-ter) fa riferimento all’art. 4-bis unicamente per ‘copiare’ la lista dei reati ostativi. Non incorpora, invece, le condizioni, le eccezioni o le procedure di valutazione previste dallo stesso art. 4-bis per la concessione di altri benefici.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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