Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25119 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25119 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 21/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Con ordinanza in data 21/01/2025, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile l’istanza avanzata da NOME COGNOME al fine di ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per violazione di legge ed erronea interpretazione degli artt. 4bis e 47 ord. pen.
Ricorda che la Corte di Cassazione con sentenza n. 41552 del 02/10/2024 aveva annullato decreto di inammissibilità del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze, poichØ la nuova formulazione dell’art. 4bis ord. pen., come modificato dal d.l.n. 162/2022, richiede sempre una valutazione della sussistenza dei presupposti della misura alternativa alla luce della nuova qualità, relativa e superabile, della presunzione di mantenimento di collegamenti con l’organizzazione di appartenenza.
Nel giudizio di rinvio il Tribunale di sorveglianza non si era attenuto al principio di diritto in quanto aveva affermato che la Cassazione non aveva tenuto conto dell’espressa previsione dell’art. 47ter , comma 1, ord. pen., che esclude la detenzione domiciliare per ultrasettantenni in caso di condanna per reati quali quelli indicati nel titolo a carico di COGNOME.
Inoltre il Tribunale di sorveglianza aveva applicato un automatismo che doveva considerarsi illegittimo.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio, poichØ il provvedimento reitera l’errore di diritto contenuto nel provvedimento già annullata dalla Corte di Cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e va respinto.
In sede di giudizio di rinvio nella verifica sui presupposti per la concessione della detenzione domiciliare, richiesta da NOME COGNOME condannato per il reato di cui all’art.
– Relatore –
Sent. n. sez. 1322/2025
CC – 15/04/2025
416bis cod. pen., il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha correttamente tenuto conto della giurisprudenza frattanto consolidatasi a seguito dell’annullamento del precedente provvedimento emesso sulla medesima istanza.
Già era stato affermato che «il condannato per uno dei delitti ‘ostativi’, indicati nell’art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) non può fruire della detenzione domiciliare, neanche se ultrasettantenne, in quanto il catalogo dei divieti fissati dall’art. 47-ter, comma 1, della medesima legge opera mediante rinvio recettizio alla suddetta disposizione nella sua mera formalità di elencazione di reati nella sua mera formalità di elencazione di reati, escludendo la possibilità di ritenere operanti le relative deroghe. (Sez. 1, n. 1541 del 28/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271986 – 01).
Come compiutamente specificato in motivazione da Sez. 1 n. 16321 del 10/01/2024, Rv. 286347 – 01, «con riferimento alla detenzione domiciliare, occorre rammentare che la giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo assolutamente consolidato (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 278976- 01; Sez. 1, n. 20145 del 27/04/2011, COGNOME, Rv. 250277-01; Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, COGNOME, Rv. 248995), sostiene che l’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive di tale forma di misura alternativa, rinvia unicamente al catalogo dei reati menzionato nell’art. 4- bis, e non al contenuto della disposizione, relativo ad una pluralità di situazioni variamente articolate dal legislatore; Ł pertanto di ostacolo all’applicazione della misura la condanna irrevocabile per uno dei delitti al catalogo appartenente, a nulla rilevando, a tal fine, l’avvenuta collaborazione con la giustizia o l’insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. Da tale interpretazione, basata su logiche argomentazioni di carattere letterale e logico-sistematico, non vi Ł ragione di discostarsi neppure a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 162 del 2022, avuto riguardo, in particolare, al rilievo che essendo già previsto dall’art. 4-bis, ancorchØ riformato, che l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possano essere concessi ai detenuti o internati solo se sussistono le condizioni ivi espressamente enunciate – le ulteriori disposizioni, che in relazione a specifici benefici o misure escludono i soggetti condannati per i reati ivi contemplati, non avrebbero ragion d’essere e significato alcuno se fossero da intendere riferite alle condizioni preclusive o restrittive dall’art. 4-bis già poste, anzichØ al mero elenco dei reati in esso indicati».
Tale orientamento Ł stato univocamente ribadito fino in epoca recente (ex multis Sez. 1, n. 13331 del 19/01/2024, n.m.; sez. 1, n. 3331 del 09/11/2023, dep. 2024, n. m.; sez. 7, n. 48003 del 12/10/2023, n.m.; sez. 7, n. 37554 del 03/07/2023).
Il ricorso deve essere pertanto respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 15/04/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME