Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11215 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA HA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Latina il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 20/07/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del GLYPH Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato, nei confronti di NOME COGNOME, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale (concessagli con ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza del 27 aprile 2022) con effetto dal giorno 21 giugno 2023.
Il Tribunale di sorveglianza ha condiviso le valutazioni espresse in data 23 giugno 2023 dal Magistrato di sorveglianza di Roma con il decreto di sospensione cautelativa dell’affidamento ai sensi dell’art.51-ter Ord. pen.; in particolare, stato ritenuto che le condotte dell’affidato (consistite nell’avere provocato lesioni ai danni di NOME COGNOME il giorno 21 giugno 2023) si palesavano come inidonee a perseguire gli scopi rieducativi propri della più ampia fra le misure alternative alla detenzione, visto che – anche a volere ritenere verosimile la tesi dell’affidato per cui egli sarebbe stato aggredito in precedenza (il 2 giugno 2023) dal COGNOME e di essersi nell’occasione solo difeso – l’affidato aveva comunque omesso di rivolgersi alle forze dell’ordine, aveva mentito ai medici del pronto soccorso ed aveva comunque agito con violenza.
Gli effetti della revoca, poi, sono stati fissati dal 21 giugno 2023, data in cui s era verificato l’episodio sopra indicato.
Avverso la sopra indicata ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea interpretazione dell’art.47 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione poiché la revoca sarebbe stata disposta nonostante le violazioni delle prescrizioni non fossero gravi e comunque tali da impedire la prosecuzione della misura alternativa, tenuto conto della sua costante regolare condotta e del suo impegno nelle attività di carattere risocializzante.
2.2. Con il secondo motivo censura, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., l’omessa motivazione da parte del Tribunale di sorveglianza rispetto alla richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare, formulata dal difensore in via subordinata rispetto al rigetto della revoca dell’affidamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo deve essere respinto; infatti, che il provvedimento impugnato – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha fondato la revoca dell’affidamento in prova concesso al COGNOME in considerazione delle lesioni da lui provocate a NOME COGNOME il giorno 21 giugno 2023 e che, quindi, la misura alternativa si palesava in idonea a prevenire la commissione di ulteriori reati da parte del condannato proprio alla luce della sua condotta e della inverosimiglianza delle giustificazione addotte.
Orbene, il ricorrente, rispetto a tale compiuto ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una non consentita differente valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per disporre la revoca in questione.
Con riferimento al secondo motivo, deve ricordarsi il principio generale secondo cui non è inammissibile per tardività la richiesta di detenzione domiciliare proposta anche in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, Pennacchio, Rv. 247235; Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002, COGNOME, Rv. 222453).
Doveva, quindi, ritenersi ammissibile, e meritevole di una risposta, la richiesta di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare formulata dal difensore, con la memoria diretta al Tribunale di sorveglianza di Roma, in via subordinata rispetto alla richiesta di rigetto della proposta di revoca dell’affidamento in prova.
Il Tribunale di sorveglianza, tuttavia, pur avendo correttamente motivato circa la sussistenza dei presupposti della revoca della misura più ampia, ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di detenzione domiciliare anche al solo fine di dichiararla inammissibile o per ritenerla misura idonea ad infrenare la pericolosità del condannato e la sua tendenza a infrangere le prescrizioni impostegli. Né la risposta sul punto appare ricavabile implicitamente dal complesso della motivazione.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, che – in piena autonomia decisionale – dovrà colmare le lacune rilevate.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Roma. Rigetta nel res il ricorso.
Così deciso 1’8 febbraio 2024.
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