Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11217 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11217 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Lanusei il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 12/09/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale dli sorveglianza di Torino ha revocato, nei confronti di NOME COGNOME, la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizi sociale (concesso con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 17 febbraio 2022) con effetto dal giorno 20 luglio 2022.
Il Tribunale di sorveglianza ha condiviso le valutazioni espresse dal Magistrato di sorveglianza di Vercelli con il decreto di sospensione cautelativa dell’affidamento ai sensi dell’art.51-ter Ord. pen. emesso in data 14 agosto 2023; in particolare, è stato ritenuto che le condotte dell’affidato (contrassegnate da alcune violazioni delle prescrizioni) si palesavano come inidonee a perseguire gli scopi rieducativi propri della più ampia fra le misure alternative alla detenzione.
Gli effetti della revoca, poi, sono stati fissati dal 20 luglio 2022, data in c l’affidato era stato diffidato per la prima volta al rispetto delle prescrizioni da par del Magistrato di sorveglianza.
Avverso la sopra indicata ordinanza NOME AVV_NOTAIO, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insiste per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea interpretazione dell’art.47 Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione poiché la revoca sarebbe stata disposta nonostante le violazioni delle prescrizioni non fossero gravi e comunque tali da impedire la prosecuzione della misura alternativa; inoltre, il ricorrente deduce che la decorrenza della revoca sarebbe stata fissata in modo erroneo poiché la sua condotta, anche dopo la prima diffida, era stata regolare e rispettosa delle prescrizioni.
2.2. Con il secondo motivo censura, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l’omessa motivazione da parte del Tribunale di sorveglianza rispetto alla richiesta di ammissione alla detenzione domiciliare, formulata dal difensore alla udienza del 12 settembre 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.
Il primo motivo è infondato; infatti, che il provvedimento impugnato – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha fondato la revoca dell’affidamento in prova concesso a NOME COGNOME in considerazione delle ripetute violazioni delle prescrizioni – nonostante fosse egli stato espressamente diffidato al rispetto delle medesime – e dell’episodio nel quale la convivente dell’affidato aveva chiesto l’intervento dei Carabinieri per le percosse ricevute dal NOME (giudicate guaribili in dieci giorni) e che, quindi, la misura alternativa si palesav inidonea a prevenire la commissione di ulteriori reati da parte del condannato.
Inoltre, il Tribunale ha fissato l’efficacia della revoca dalla data della prim diffida rivolta all’affidato, considerato che successivamente ad essa il COGNOME non si era attenuto alle prescrizioni impostegli con la misura alternativa.
Orbene, il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita una non consentita differente valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per disporre la revoca della misura alternativa.
Con riferimento al secondo motivo, deve ricordarsi il principio generale secondo cui non è inammissibile per tardività la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata la sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/2/2010, Pennacchio, Rv. 247235; Sez. 1, n. 21274 del 9/4/2002, Delogu, Rv. 222453). Doveva, quindi, ritenersi ammissibile, e meritevole di una risposta, la richiesta d i concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare formulata dal difensore, all’udienza camerale di trattazione del 12 settembre 2022 (vedi il relativo verbale), in via subordinata rispetto alla richiesta di rigetto della proposta di revoca della misura dell’affidamento in prova.
Il Tribunale di sorveglianza, tuttavia, pur avendo correttamente motivato circa la sussistenza dei presupposti della revoca della misura più ampia, ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di detenzione domiciliare anche al solo fine di dichiararla inammissibile o per ritenerla misura non idonea a contenere la pericolosità del condannato e la sua tendenza a infrangere le prescrizioni impostegli. Né la risposta sul punto appare ricavabile implicitamente dal complesso della motivazione.
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale
di sorveglianza di Torino, che – in piena autonomia decisionale – dovrà colmare le lacune rilevate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Torino. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso 1’8 febbraio 2024.