Detenzione Domiciliare Negata: Quando la Recidiva Pesa sulla Decisione del Giudice
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale nell’applicazione delle pene: la concessione della detenzione domiciliare come alternativa al carcere. La Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso di un giovane condannato per furto aggravato, al quale era stata negata tale misura. Il caso mette in luce come la valutazione della personalità del reo e, in particolare, la sua condizione di recidivo, giochi un ruolo determinante nel giudizio prognostico del giudice.
I Fatti del Caso: Furto Aggravato e la Richiesta di Misure Alternative
Il ricorrente era stato condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Venezia per un delitto di furto in abitazione aggravato, commesso in concorso con altri. Nonostante la giovane età, l’imputato presentava già una storia di recidiva per reati contro il patrimonio. A seguito della condanna, era stata presentata istanza per la sostituzione della pena detentiva con la misura della detenzione domiciliare.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano rigettato la richiesta, motivando il diniego sulla base di una valutazione negativa della personalità del condannato.
La Decisione della Cassazione sulla Detenzione Domiciliare
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso proposto dall’imputato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso, incentrato sulla mancata concessione della detenzione domiciliare, come generico e manifestamente infondato. Di conseguenza, ha confermato la decisione dei giudici di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha avallato pienamente il ragionamento seguito dai giudici di merito. La decisione di negare la misura alternativa si basa su un giudizio prognostico sfavorevole, legittimamente formulato. I giudici hanno dato un peso significativo a due elementi chiave:
1. La condizione di recidivo: Nonostante la giovane età, l’imputato aveva già commesso in passato altri delitti contro il patrimonio. Questa perseveranza nel commettere reati della stessa indole è stata interpretata come un indicatore di una spiccata tendenza a delinquere.
2. La fonte di sostentamento: È emerso che il ricorrente traeva le proprie fonti di sostentamento proprio dalla commissione di tali delitti. Questo aspetto è stato considerato cruciale, in quanto ha fatto ritenere al giudice che l’imputato non avrebbe rispettato le prescrizioni legate alla detenzione domiciliare, essendo la sua ‘attività’ principale incompatibile con esse.
La Corte ha specificato che questa valutazione non è stata superficiale, ma adeguatamente argomentata, collegando la condizione personale e lo stile di vita del condannato a una previsione negativa sul suo futuro comportamento. Pertanto, la scelta di non sostituire la pena detentiva è stata ritenuta corretta e immune da censure.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la concessione di misure alternative alla detenzione, come la detenzione domiciliare, non è un diritto automatico del condannato, ma è subordinata a un’attenta valutazione da parte del giudice. Il giudizio prognostico sulla probabilità che il reo si astenga dal commettere ulteriori reati è l’elemento centrale di questa valutazione. La condizione di recidivo e la circostanza che l’attività criminale costituisca la principale fonte di reddito sono fattori che possono legittimamente fondare una prognosi negativa, precludendo l’accesso a benefici e misure alternative al carcere.
Quando può essere negata la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare?
Può essere negata quando il giudice, sulla base di un giudizio prognostico, ritiene che vi sia un concreto pericolo che il condannato commetta altri reati. Nel caso di specie, la condizione di recidivo e il fatto che l’imputato vivesse dei proventi di attività illecite hanno fondato tale prognosi negativa.
Che peso ha la condizione di recidivo nel giudizio per la concessione della detenzione domiciliare?
La condizione di recidivo ha un peso significativo. Come dimostra questa ordinanza, viene considerata un elemento negativo nella valutazione della personalità del condannato e della sua affidabilità, potendo incidere negativamente sulla previsione di un suo futuro rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che i giudici di merito avevano correttamente e adeguatamente motivato il diniego della misura, basandosi su una valutazione logica e coerente della pericolosità sociale del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12779 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12779 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato a LEGNAGO il 16/08/1999
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la condanna inflitta a NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Villa Bartolomea il 1 ottobre 2017);
che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo, con il quale ci si duole della mancata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, è generico e manifestamente infondato, avendo il Giudice censurato – come già il Tribunale (vedasi, inoltre, pag. 4 della sentenza di primo grado) – legittimamente assegnato valenza negativa, nell’ambito del giudizio prognostico richiesto ai fini della sostituzione della pena detentiva, alla condizione di recidivo nella commissione di deli contro il patrimonio dell’imputato a dispetto della sua giovane età, di tale condizione essendo stata adeguatamente argomentata la sua negativa incidenza sull’adempimento delle prescrizioni correlate alla detenzione domiciliari (traendo, il prevenuto, le proprie fonti di sostentament dalla commissione di delitti contro il patrimonio);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente