Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14001 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14001 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lettetsentéte le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore Generale d Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato richieste di affidamento in prova al servizio sociale e,, in subordine, di detenzione domici formulate nell’interesse di NOME, ammettendo quest’ultimo ad espiare la pena regime di semilibertà.
Avverso tale ordinanza propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazion COGNOME.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 666, comma 3, 127, 178 e 179 cod. proc. pen., 51-ter I. 26 luglio 1975, n. 354.
Rileva che a COGNOME non è stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza camer che si è celebrata in data 5 aprile 2023 e che da ciò consegue la nullità assoluta e insanab dell’intero procedimento di sorveglianza compresa l’ordinanza conclusiva.
2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione dell’art. 47 -ter, comma 1 -bis, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), e vizio di motivazione in relazione alla man concessione della detenzione domiciliare nonostante la ricorrenza dei presupposti di cui suddetto disposto normativo.
Ci si duole dell’esclusione della detenzione domiciliare fondata sulla presenza nell’immobi indicato in istanza di congiunti gravati da misure cautelari e di prevenzione e, quindi, su motivazione che poteva valere per il rigetto della misura più ampia dell’affidamento in pro ma non per il rigetto di una misura alternativa prevista proprio per evitare il sovraffolla carcerario.
La difesa insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l’annullamento dell’ordi impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Infondato è il primo motivo di impugnazione, risultando, invero, dagli atti effettu notifiche del decreto di fissazione dell’udienza del 5 aprile 2023 sia a COGNOME, in marzo 2023, mediante consegna di copia di detto decreto al medesimo che risulta aver sottoscritto il verbale, sia al suo difensore, in data 24 febbraio 2023.
1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, alla luce delle argomentazioni scev da vizi logici e giuridici del Tribunale di sorveglianza di Ancona.
Detto Tribunale, invero, evidenzia che non sussistono i presupposti per formular tranquillante prognosi di concessione delle misure extramurarie di cui agli artt. 47 e 47 -ter Ord. pen., alla luce del curriculum criminale del condannato, costituito da otto condanne per violazione del Testo Unico Immigrazione, furti tentati e consumati anche in abitazione, contrari alla pubblica decenza, oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, r aggravata anche da recidiva reiterata, e dalla recentissima denuncia del 26 gennaio 2023 ne suoi confronti per furto aggravato alla Procura di Benevento, nonché dell’inidoneità domicilio familiare composto da soggetti gravati da precedenti penali e sottoposti a mis cautelari e di prevenzione. Rileva che, invece, sussistono i presupposti per ammetter COGNOME COGNOME svolgimento della misura della semilibertà, misura che da un lato consentireb al medesimo di svolgere l’attività lavorativa di cui alla documentata disponibilità all’assun utile al suo reinserimento sociale e al sostegno della sua famiglia, e dall’altro sa maggiormente idonea al fine di controllare la condotta del soggetto ed indirizzarlo ad u maggiore presa di coscienza della gravità delle condotte perpetrate e quindi per prevenir eventuale recidiva.
Il motivo di ricorso, nell’insistere nei termini generici di cui sopra sulla concedibil misura alternativa della detenzione domiciliare senza adeguatamente confrontarsi con tali argomentazioni, si rivela infondato, ai limiti dell’inammissibilità.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condann ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2023.