Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46348 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46348 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato il 26/11/1980 a Roma
T6lnz3 a . A avverso l’ordinanza del 07/05/2024 delhalC=Era~ Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarat inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, decidendo ex art. 310 cod. proc. pen. sull’ordinanza della Corte d’appello con cui era stata applic all’indagato la custodia cautelare, nell’ambito di un procedimento per detenzion
a fini di cessione di sostanza stupefacente (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), confermava la misura negandone la sostituzione con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso il domicilio del suocero.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso, nell’interesse dell’indagato, l’Avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo, carenza di motivazione sull’inidoneità del nuovo domicilio proposto.
Il Tribunale di Roma non considera che l’abitazione del suocero, luogo di esecuzione della misura, si trova al di fuori di Roma, in una zona che non è luogo di spaccio, dove l’indagato non ha nessun contatto con ambienti criminali, molto controllata dalle Forze dell’ordine e a pochi metri da una Stazione dei Carabinieri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che generico, non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato.
Infatti, GLYPH i Giudici dell’appello cautelare, avvalendosi dei GLYPH poteri d’integrazione motivazionale di cui agli artt. 310 e 604 cod. pen., hanno chiarito come l’inidoneità degli arresti donniciliari non riguardasse il luogo dove scontare gli arresti, ma la possibilità stessa di concederli, non essendo possibile contare sull’autodisciplina dell’indagato, dal momento che i fatti GLYPH per cui si procede (detenzione di 539 dosi di cocaina e di 262 dosi di marijuana) sono stati commessi, appunto, in regime di detenzione domiciliare.
Tale argomentazione è compiuta, oltre che logica e non contraddittoria, sicché esula dal sindacato di questa Corte.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
2 GLYPH
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/10/2024