Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34433 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34433 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, emesso il 12 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza resa dallo stesso Tribunale il 24 febbraio 2022 con la quale era stata dichiarata non espiata la pena di mesi due di reclusione per esito negativo dell’affidamento in prova, a cui COGNOME era stato sottoposto dall’11.12.2019 al 10.02.2020, ha dichiarato inammissibile l’ulteriore istanza di ammissione alla semilibertà e ha rigettato l’istanza di detenzione domiciliare.
Il Tribunale, in ordine alla questione sollevata con l’opposizione, ha considerato che: non sussistevano ragioni per non ribadire quanto era stato rilevato con il provvedimento opposto, in ordine all’esito negativo della prova, dal momento che i rilievi svolti con l’atto di opposizione non erano idonei a superare il rilievo da annettersi alla constatazione che, durante la prova, in data 16.12.2019, NOME era stato sorpreso – e poi condannato per questo nell’atto di detenere in Torre del Greco tabacchi lavorati esteri di contrabbando; inoltre, rilevavano i numerosi carichi pendente sempre per reati di contrabbando relativi a fatti successivi, dal marzo 2020 all’ottobre 2022, fatti per alcuni d quali era anche intervenuta sentenza di condanna di primo grado; da questi elementi era stata correttamente desunta l’avvenuta prosecuzione da parte del condannato del medesimo stile di vita delinquenziale, sia durante che dopo l’affidamento; stante l’assolutamente mancata realizzazione della finalità rieducativa attraverso il percorso compiuto, era stato fondatamente formulato al di là della valutazione positiva effettuata dal funzionario del servizio sociale giudizio negativo sull’esito dell’affidamento in prova con riguardo all’inter periodo bimestrale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Assodato ciò, il Tribunale ha ritenuto di dover esaminare anche le istanze subordinate di ammissione alla semilibertà e di ammissione alla detenzione domiciliare, ma – quanto alla prima misura – ha segnalato la sua inammissibilità, in carenza di un progetto finalizzato alla riabilitazione, e – quanto alla seconda misura – anche per essa ha escluso ogni attuale possibilità di concessione.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di COGNOME chiedendone l’annullamento nella parte di interesse e affidando l’impugnazione a un unico motivo con cui lamenta la violazione dell’art. 47 Ord. pen. e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
segnalazioni e procedimenti per reati simili a quello in relazione al qu La difesa sostiene che il Tribunale ha compiuto una valutazione erronea nel ritenere non concedibile la detenzione domiciliare a causa della sussisteh za di
stata irrogata la pena in esecuzione, paventando il rischio di recidiva: se tale ragionamento poteva avere una sua validità con riguardo all’affidamento in prova, esso era censurabile in ordine alla misura più restrittiva della detenzione domiciliare, in quanto con la stessa il legislatore aveva mirato a favorire comunque la detenzione al di fuori dell’ambiente carcerario per le pene brevi.
Rispetto a tale situazione, non si giustifica, secondo la difesa, la valutazione negativa fondata su precedenti giudizi, risalenti nel tempo o non definitivi, con la conseguenza che il pericolo di recidiva è stato basato illogicamente su condanne non passate in giudicato: sicché, pur non discutendosi la rilevanza, al fine della concessione della misura alternativa, della verifica del rischio di commissione di ulteriori reati, si sostiene che nel caso in esame non si è considerata l’assenza di particolare allarme che caratterizza i reati considerati e, soprattutto, si trascurata l’assenza di certezza della loro commissione da parte del condannato.
Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, da ritenersi manifestamente infondato, poiché l’impugnante non si è per nulla confrontato con l’ampia e coerente motivazione, ha sollevato profili non pertinenti e ha svolto una critica del merito della decisione, non sindacabile in questa sede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione, che ha avuto ad oggetto soltanto il diniego della misura alternativa della detenzione domiciliare (per le altre statuizioni essendosi registrata acquiescenza), non si rivela fondata.
Per ciò che concerne il diniego della detenzione domiciliare, il Tribunale di sorveglianza ha escluso l’ammissione di COGNOME a tale misura: è risultato ancora mancante l’inizio di un serio processo di revisione critica da parte del condannato, deponendo in tal senso lo stile di vita delinquenziale e la scarsa propensione del medesimo all’adesione all’opera di risocializzazione, come emersi dalla sua condotta, già richiamata in parte narrativa.
A fronte della spiegazione fornita dai giudici di sorveglianza, imperniata sulla persistenza di un concreto pericolo di recidiva connesso alla riscontrata carenza di un pur embrionale avvio da parte di NOME della revisione critica del vissuto deviante, l’impugnazione si è basata su deduzioni prive di fondamento.
compiuta dal Tribunale di sorveglianza, in rapporto alla precedente condotta, Invero, la valutazione di pericolosità sociale specifica del condannato
riferita anche a tempi recentissimi, tanto da essersi perpetuata nel corso dell’affidamento in prova, e ai carichi pendenti e ai precedenti giudi motivata dai giudici del merito in modo adeguato e non illogico, risulta essere l’esito di una ponderazione basata su dati di fatto non destrutturati dall’addotta mancanza di sentenze di condanna passate in giudicato.
Gli elementi di fatto, anche quando non ancora certificati da sentenza irrevocabile, possono formare oggetto di autonoma valutazione da parte dei giudici di sorveglianza, i quali – enucleando i profili che ne asseverano la veridicità e spiegandone, in maniera congrua e priva di fratture logiche le ragioni – possono fondare sulle corrispondenti risultanze le determinazioni giuridiche conseguenti.
Nel caso in esame, il Tribunale ha reso chiare le circostanze che agganciate, da un lato, ai precedenti penali e, dall’altro, ai numerosi carichi pendenti, alcuni dei quali sfociati in sentenza di condanna ancora non definitiva hanno condotto in modo ragionato i giudici del merito a ritenere la, attualmente non redimibile, proclività di COGNOME nel praticare attività penalmente illecit quale ordinario stile di vita, con emersione della sua corrispondente pericolosità sociale non contenibile con la detenzione domiciliare, quali che fossero le prescrizioni alla stessa riconnesse.
Quindi, il fatto che non tutte le condanne relative ai reati, anche molto recenti, ascritti al ricorrente siano passate in cosa giudicata non ha impedito ai giudici specializzati di compiere in modo ponderato la valutazione di competenza in tema di funzionalità della chiesta misura alternativa.
Avvinto da connotazioni di merito e logicamente incongruo si profila, poi, l’ulteriore argomento sviluppato dal ricorrente laddove prefigura il grado soltanto modesto dell’allarme sociale che i reati ascritti a COGNOME sarebbero idonei a determinare, di guisa che la detenzione domiciliare si porrebbe rispetto a quei comportamenti come una misura alternativa adeguatamente contenitiva: appare, sul punto incensurabile la contraria valutazione dei giudici del merito, nel senso che il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri integra attività illecita ad alto indice di reiterazione ed è di comune nozione la circostanza che esso si può praticare o comunque coordinare anche da parte di colui il quale sia ristretto in ambito domestico.
In tal senso il Tribunale di sorveglianza si è attenuto al principio di dirit che si condivide e si riafferma, secondo cui la concessione della detenzione domiciliare non può essere esclusa sulla sola considerazione che, all’esito delle valutazioni sulla meritevolezza del beneficio, si riscontri la persistenza di un tasso di pericolosità sociale del condannato, salvo che lo stato detentivo, anche se domiciliare, e le altre prescrizioni non risultino idonee a contenere il rischio
recidiva (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745 – 01; fra le più recenti, Sez. 7, ord., n. 14539 del 22/02/2024, COGNOME, non mass.).
D’altro canto, anche per le forme di detenzione domiciliare diverse dalla detenzione domiciliare generica, l’assenza di pericolosità sociale non contenibile con la corrispondente misura costituisce specifico presupposto legittimante (Sez. 7, ord., n. 23677 del 23/02/2023, COGNOME, Rv. 284746 – 01, ha ribadito che la detenzione domiciliare per le madri con prole minore di dieci anni può essere disposta sempre che sia idonea a contenere il rischio di recidiva anche tenuto conto delle concrete modalità esecutive della misura).
GLYPH Le GLYPH considerazioni GLYPH svolte GLYPH impongono, GLYPH pertanto, GLYPH il GLYPH rigetto dell’impugnazione.
Al rigetto fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 maggio 2024
CORTE SUPREMA DI CASS. jL