Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30611 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Venosa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 07/03/2024 dal Tribunale di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7 marzo 2024 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, pronunciandosi nei confronti di NOME COGNOME, rigettava l’istanza di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, che veniva presentata dal condannato, ai sensi dell’art. 1 legge 30 novembre 2010, n. 199, per la frazione detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 5 gennaio 2025.
Il rigetto della misura alternativa alla detenzione presentata da NOME COGNOME, ex art. 1 legge n. 199 del 2010, veniva giustificato dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila per l’elevata caratura criminale del condannato, attestata dai reati commessi dopo la condanna posta in esecuzione, e per la pluralità dei precedenti penali del ricorrente, che rendevano evidente il suo consolidato inserimento nell’ambiente della microcriminalità.
Avverso questa ordinanza AVV_NOTAIO, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti della detenzione domiciliare, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle emergenze processuali, che non teneva conto della personalità e del processo rieducativo intrapreso positivamente dal ricorrente dopo l’irrogazione della sentenza di condanna presupposta.
Si deduceva, al contempo, che i precedenti richiamati dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila riguardavano reati di modesto disvalore, concernenti illeciti contravvenzionali, che imponevano di escludere l’elevata pericolosità sociale del ricorrente e impedivano di ritenere sussistente il pericolo di commissione di “altri delitti”, ex art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 199 del 2010 (recte art. 2, comma 2, lett. d), legge n. 199 del 2010), attesa la natura contravvenzionale dei pregiudizi penali del condannato.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva il Collegio che il respingimento dell’istanza di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, presentata da NOME COGNOME,
veniva giustificato dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila sulla base di un giudizio prognostico adeguato della personalità criminale del condannato, che non consentiva di valutare positivamente il percorso trattamentale intrapreso all’interno della Casa circondariale di Chieti, peraltro cronologicamente contenuto, anche alla luce del disvalore del titolo esecutivo per il quale il ricorrente scontava la pena controversa, riguardante il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625-bis cod. pen., commesso nell’aprile del 2018.
Questo elemento di giudizio assumeva un rilievo ancora maggiore alla luce del fatto che, anche dopo la condanna posta in esecuzione, il ricorrente aveva continuato a delinquere, tanto è vero che risultano pendenti nei suoi confronti, davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, due procedimenti’, uno, per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso il 22 novembre 2022, l’altro, per il reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 2 aprile 2023.
Tali elementi informativi assumevano un rilievo sintomatico ancora maggiore alla luce dei precedenti penali gravanti sul ricorrente, rappresentati dai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.) e 4 legge n. 110 del 1975, che rendevano evidente lo stabile inserimento del condannato nell’ambiente della microcriminalità.
In questa cornice, appaiono condivisibili le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, che, a pagina 2 del provvedimento impugnata, evidenziava che il compendio informativo acquisito nei confronti di COGNOME imponeva di valutare «negativamente non soltanto il percorso criminale del condannato ma anche la sussistenza di segnalazioni sino al 2023 e il breve tempo trascorso dall’inizio della detenzione».
Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, dunque, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo sul comportamento di NOME COGNOME su una valutazione della sua personalità criminale congrua e pienamente rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della valutazione del percorso rieducativo intrapreso dal condannato, propedeutico alla concessione di un beneficio penitenziario, è imprescindibile «la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv. 264602 01).
Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, per valutare il comportamento di un soggetto che intende beneficiare di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti, antecedenti e successivi alla condanna, prodromici alla concessione del beneficio penitenziario, in funzione della valutazione prognostica del processo trattamentale intrapreso dal condannato. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica dell’istante, che è indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, sul quale, nei confronti di NOME COGNOME, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, anche tenuto conto del breve lasso di tempo trascorso dall’inizio della detenzione, si esprimeva in termini negativi, nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993 – 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001 – 01; Sez. 1, n. 13455 del 05/03/2013, COGNOME, Rv. 255653 – 01; Sez. 1, n. 2481 del 03/04/2000, COGNOME, Rv. 216037 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 luglio 2024.