Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47262 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47262 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 27/04/1977 – difeso dall’avv. NOME COGNOME del Foro di Palermo; avverso l’ordinanza in data 12/06/2024 del Tribunale di sorveglianza di Palermo che ha rigettato la domanda di detenzione domiciliare; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l’istanza di applicazione della detenzione domiciliare avanzata da NOME COGNOME detenuto, con fine pena fissato alla data del 5 ottobre 2025.
Il Tribunale ha osservato che, sulla base dei precedenti penali del condannato – per oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale – e di una pendenza per la violazione di cui agli artt. 73, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all
quale è stata emessa, in grado di appello, sentenza di condanna alla pena di quattordici anni e sei mesi di reclusione, unitamente alla multa, ed essendo per tali reati sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, la domanda doveva essere respinta, anche alla luce della perdurante assenza di revisione critica, non superabile dalla fruizione di due permessi-premio.
Sono stati presi in considerazione dal Tribunale il contenuto dell’informativa datata 28 maggio 2024 e lo stabile inserimento nel contesto criminale, come descritto nella relazione di sintesi del 29 maggio 2024, la corretta condotta detentiva e lo svolgimento di attività lavorativa presso la cucina, all’interno dell’istituto, ma hanno contribuito a giustificare il rige dell’istanza di misura alternativa la «gravità dei reati oggetto di condanne in esecuzione, anche recenti, e del carico pendente, anch’esso per fatti recenti e per il quale ha già riportato una severissima condanna, come la perdurante mancanza di revisione critica, ritenuta non bastevole la fruizione di appena due permessi premio, soprattutto in relazione al profilo personologico del detenuto…».
La difesa ha interposto ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo, lamenta, ai sensi dell’art. 606, lett. b) cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, assumendo la violazione dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., a mente del quale non risulterebbe decisiva, in senso ostativo, l’astratta gravità dei reati commessi dal condannato, ai fini della concessione della misura alternativa di cui si tratta, dovendo, per contro, essere valorizzati il principio di rieducazione e quello del divieto di pene degradanti di cui all’art. 3 Convenzione EDU.
Assume il ricorrente che, anche sulla base della giurisprudenza della Corte EDU, dalla gravità dei reati commessi non può essere fatta discendere la presunzione di pericolosità sociale, ai fini della valutazione circa la concedibilità dei benefici penitenziari, dovendo essere invece conferito adeguato rilievo al percorso rieducativo intra-murario, da valutarsi unitamente agli altri indici previsti dalla legge.
2.2. Con il secondo motivo, deduce contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., atteso che il Tribunale ha respinto l’istanza di misura alternativa sul rilievo dell’assenza di revisione critic da parte del condannato, evidenziando che, a tale fine, non potesse ritenersi sufficiente l’avvenuta fruizione di due permessi-premio, ma ciò in patente contrasto, tanto con la relazione di sintesi, ove si dà conto del comportamento
2 .(2)r?
regolare del detenuto e della partecipazione del medesimo alle attività lavorative, quanto, per l’appunto, con l’avvenuta concessione dei menzionati permessi.
Viene fatto di rilevare, in altre parole, che proprio la Relazione di sintesi in data 29 maggio 2024 – e la precedente del 12 gennaio 2024 – danno conto del comportamento regolare del detenuto, della sua adesione al patto trattamentale, ai colloqui di osservazione, della sua partecipazione all’attività lavorativa, della positiva fruizione delle esperienze premiali e della apertura al dialogo con gli esperti, elementi indicativi dell’avvio di un percorso di revisione critica.
In conclusione, insta per l’annullamento del provvedimento con l’adozione, da parte della Corte, di ogni consequenziale provvedimento.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il procedimento è stato trattato con rito camerale non partecipato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è infondato e deve essere pertanto rigettato.
1.1. Il Collegio esclude che il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l’istanza applicativa della misura alternativa sia viziato da violazione di legge, segnatamente, dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., risultando, per contro, essere stato adottato nell’osservanza della evocata disposizione, che impone la valutazione dell’idoneità della misura ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati.
E’ stato, in proposito, affermato dalla giurisprudenza, condivisa dal Collegio e perfettamente aderente al caso di specie, che «In tema di misure alternative alla detenzione, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di esito favorevole della misura allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto sulla base dei precedenti penali e delle pendenze giudiziarie.» (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146-01).
Con ragionamento non illogico ed immune da vizi, il Tribunale ha fatto discendere la valutazione negativa circa la concedibilità della misura alternativa dalla recente affermazione, pur non irrevocabile, di responsabilità per i gravi reati di cui agli artt. 73, 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché dalla perdurante
assenza di revisione critica, osservando che, ai fini dell’eventuale accoglimento dell’istanza, non poteva ritenersi sufficiente la fruizione di appena due permessipremio, soprattutto in relazione al profilo personologico del condannato e della necessità di una «consolidante sperimentazione esterna che, da sola, potrà garantire la collettività dal pericolo di reiterazione criminosa».
Il provvedimento ha dato congruamente conto dei profili positivi emersi dalla Relazione di sintesi del 29 maggio 2024 – in sostanza riproduttiva del contenuto della Relazione 12 gennaio 2024 -, facendo menzione e valutando la disponibilità, in capo all’imputato, di un lavoro esterno, la sua regolare condotta intramuraria, l’adesione al patto trattamentale, in particolare esplicatosi mediante lo svolgimento di attività lavorativa presso la cucina dei detenuti, la disponibilità della moglie all’accoglienza domiciliare, la prospettiva di svolgimento di un’attività come volontario addetto alla manutenzione presso la parrocchia di S. Giovanni Maria Vianney, ma, pur alla luce di tali elementi, ha giudicato assorbenti, con motivazione non illogica, la recente e grave condanna (pur ancora non definitiva), indicativa di una spiccata propensione al crimine e quindi ostativa ad un giudizio prognostico favorevole, e la mancanza di revisione critica, che, alla luce di tale tratto personalistico, non poteva ritenersi soddisfatta dalla mera ammissione delle condotte in espiazione, in mancanza di una propensione al relativo approfondimento critico.
1.2. Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12/11/2024.