Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1443 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1443 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FRASCATI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del 4 aprile 2025, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Roma aveva respinto la sua istanza di concessione della detenzione domiciliare, avanzata ai sensi della I. n. 199 del 2010, in considerazione della non scemata pericolosità sociale dell’istante, dimostrata dai comportamenti trasgressivi dal medesimo tenuti in ambito extra ed intramurario sino ad epoca recente.
Il Tribunale di sorveglianza, in sintonia con il primo giudice, confermava la prognosi sfavorevole da questi formulata, alla luce della “pessima condotta intramuraria” tenuta dall’COGNOME, il quale, trasferito dal carcere di Velletri a quello d Civitavecchia il 13 agosto 2024 per motivi di ordine e sicurezza, ossia dopo una grave infrazione disciplinare per inosservanza di ordini, il 10 ottobre 2024 era stato protagonista di un altro episodio sanzioNOME disciplinarmente “per intimidazione/sopraffazione dei compagni”; inoltre, il 19 marzo 2025 era stato elevato nuovo rilievo disciplinare per traffico/possesso di beni non consentiti.
Siffatta condotta, concludeva il Tribunale adito, valutata nel complesso, denotava una personalità noncurante delle regole e, dunque, incapace di autodeterminarsi in senso positivo.
Ha proposto ricorso l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla legge 26 novembre 2010, n. 199.
Si censura, in sintesi, l’ordinanza impugnata, in quanto fondata su una erronea applicazione della legge, poiché il Tribunale di sorveglianza avrebbe formulato un giudizio di “non meritevolezza” della misura, non previsto dalla normativa speciale e dalle sue finalità.
Inoltre, sarebbe stata omessa qualsivoglia valutazione circa il pericolo di commissione di ulteriori reati, essendosi il Tribunale limitato ad una mera disamina del comportamento intramurario.
Il Procuratore generale di questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso, osservando che «n elenco così lungo di violazioni e denunce in un tempo relativamente breve integra quelle specifiche e motivate ragioni per ritenere sussistente il pericolo di commissione di altri delitti, al di là del giudizio di n meritevolezza generale che traspare a pagina 3 del provvedimento impugNOME».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Nel caso di specie si verte in tema di applicazione della esecuzione della pena a domicilio disciplinata dall’art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199, in base al quale, nell’attuale formulazione, è previsto che «la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l’abitazione del condanNOME o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (…)».
Le cause di esclusione da tale particolare modalità esecutiva della pena riguardano: a) i condannati per taluno dei delitti indicati dall’art. 4-bis Ord. pen.; b) i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 cod. pen.; c) i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen., salvo il caso di accoglimento del reclamo previsto dall’art. 14-ter Ord. pen.; d) i casi in cui vi sia la concreta possibilità che il condanNOME possa darsi alla fuga, o ricorrano specifiche e motivate ragioni per ritenere sussistente il pericolo di commissione di altri delitti ovvero quando non vi sia l’idoneità e l’effettività del domicilio, anche in funzione della tutela delle persone offese dal reato.
La legge n. 199 del 2010 non ha previsto, quindi, una misura alternativa alla detenzione diversa ed ulteriore da quella disciplinata dall’art. 47-ter Ord. pen., avendo inteso introdurre, in ragione della condizione contingente di sovraffollamento carcerario, una speciale modalità di esecuzione della pena attuativa della finalità rieducativa di cui all’art. 27 Cost. allo scopo di rendere possibile l’esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere.
L’applicazione è stata, peraltro, limitata ai condannati a pene brevi, anche se parte di una pena maggiore, ritenuti di scarsa pericolosità.
La differente disciplina e ratio sottesa dalla norma in esame rispetto alla menzionata misura alternativa risulta ancor più evidente se si considera la previsione di cui all’art. 1, comma 8, legge n. 199 del 2010, che prevede l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 47-ter Ord. pen. solo ove compatibile con quella introdotta nel 2010, con la conseguenza che è da escludere la mera sovrapposizione della disciplina prevista dall’Ordinamento penitenziario a quella di cui alla norma in esame.
Va, quindi, condiviso e ribadito l’orientamento secondo cui «l’istituto dell’esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, previsto dall’art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è applicabile anche in deroga alle regole generali poste dall’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare, e quindi indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura» (Sez. 1, n. 2292 del 15/12/2021, dep. 2022, Di Rocco, Rv. 282488 – 01; Sez. 1, n. 6138 del 11/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259469 – 01).
3. Venendo al caso in esame, può considerarsi fondato il rilievo difensivo, con il quale, fatto richiamo al principio poc’anzi riaffermato, si è censurato il passaggio motivazionale in cui il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto essergli preclusa la
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possibilità di formulare un giudizio di “meritevolezza” ai fini della concessione della misura richiesta.
Si tratta, tuttavia, di un incidentale errore di diritto, suscettibile di essere corret ex art. 619 cod. proc. pen., che non condiziona la tenuta complessiva del provvedimento.
Occorre, invero, considerare che il comma 2 dell’art. 1 della legge n. 199/2010 prevede, come già detto, tra le ipotesi di inapplicabilità di questa forma di detenzione presso il domicilio, quella, prevista dalla lettera d), in cui «vi è la concreta possibili che il condanNOME possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condanNOME possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l’idoneità e l’effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato».
La censura difensiva con la quale si rimprovera al giudice di merito di aver omesso di valutare il rischio di recidiva non è fondata.
Infatti, nel richiamare per relationem il contenuto del provvedimento oggetto di reclamo, il Tribunale mostra di non aver tenuto conto esclusivamente della trasgressiva condotta inframuraria tenuta dal condanNOME, ma anche delle precedenti condanne subite per violazione della legge sugli stupefacenti (per una delle quali sta espiando la pena), del carico pendente per il medesimo reato e delle tre denunce sporte nei suoi confronti per violenza sessuale (2020), possesso d’armi (2023) e danneggiamento (2024).
Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, quindi, la valutazione del pericolo di recidiva è stata formulata, nella specie, in modo completo, avendo il giudice a quo tenuto conto e considerato, del tutto correttamente, gli indicatori, desunti dal comportamento intra ed extramurario, da cui inferire quelle «specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condanNOME possa commettere altri delitti» richieste dalla legge.
Il ricorso va, in conclusione, rigettato, dal che consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente