Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35296 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 08/02/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con provvedimento dell’8/2/2024, depositato il 15/2/2024, ha dichiarato inammissibile l’istanz applicazione delle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio soci della semilibertà e della detenzione domiciliare proposta da COGNOME NOME.
Nello specifico il Presidente ha ritenuto che le richieste per l’applicaz dell’affidamento in prova ai servizi sociali e della semilibertà fo manifestamente infondate per la totale assenza di indicazione di attiv lavorativa e che la richiesta relativa al regime di detenzione domiciliare f preclusa dal titolo di reato in esecuzione, la rapina aggravata.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in quanto fondato su di presupposto errato circa la ritenuta inammissibilità della richiesta di applica della detenzione domiciliare. Come risulterebbe dall’ordine di esecuzione, co
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come anche dalla sentenza di condanna allegata al ricorso, il ricorrente è stato condannato per il reato di tentata rapina aggravata, per il quale non opera alcuna preclusione normativa. Sotto tale profilo, pertanto, la richiesta subordinata di applicazione della detenzione domiciliare, considerato che alla stessa era allegato il certificato dello stato di famiglia ed era indicato un domicili idoneo per l’esecuzione, avrebbe dovuto essere valutata e decisa all’esito dell’udienza da celebrarsi in camera di consiglio.
In data 6 maggio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO COGNOME chiede l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che il presupposto sul quale si fonda la dichiarazione di inammissibilità emessa de plano della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare è errato, ciò in quanto l’interessato, diversamente da quanto indicato nel provvedimento, è stato condannato per il reato di tentata rapina aggravata e non per la fattispecie consumata.
La doglianza è fondata.
2.1. Il procedimento di sorveglianza è regolato dall’art. 678 cod. proc. pen. che, nel caso delle materie previste dal comma 1, rinvia al rito di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 19726 del 4/4/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 28917 del 26/3/2024, COGNOME, n.nn.; Sez. 1, n. 6378 del 11/12/2023, COGNOME, n.m.).
Ai sensi di tale norma il giudice, a seguito della presentazione della richiesta, è tenuto a effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità.
Nel caso in cui questa appaia a prima lettura manifestamente infondata, in quanto proposta in difetto delle condizioni di legge, ovvero qualora la stessa sia la mera riproposizione di altra analoga istanza già rigettata, lo stesso giudice, quindi, sentito il pubblico ministero, ne può dichiarare l’inammissibilità senza fissare l’udienza.
In questa specifica ipotesi il provvedimento emesso ha la forma del decreto motivato avverso il quale, come espressamente previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto ricorso per cassazione.
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2.2. Nel caso di specie il Presidente del Tribunale ha provveduto ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. ritenendo che la richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare, unica questione dedotta con il ricorso, fosse inammissibile in quanto proposta in relazione a un titolo di reato, la rapina aggravata, per cui tale misura non è consentita.
La decisione, fondata su di un presupposto di fatto errato, non è corretta.
L’interessato, infatti, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, per come risulta dall’ordine di esecuzione, è stato ritenuto responsabile del reato di tentata rapina aggravata, fattispecie così diversamente qualificata nella sentenza di condanna.
Reato questo per il quale non opera il divieto di concessione di misure alternative alla detenzione e di benefici penitenziari, imposto dall’art. 4 bis della legge n. 354 del 1975 per la commissione di taluni gravi delitti ivi previsti, che si riferisce esclusivamente ai reati consumati e non alle corrispondenti fattispecie commesse nella forma tentata, per il carattere autonomo del tentativo e per la natura eccezionale della norma che deroga al principio generale di accesso ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 15755 del 22/01/2014, Marino, Rv. 262264 01).
Né, d’altro canto, risulta che tra le aggravanti, contestate o ritenute, vi sia una delle ipotesi di cui all’art. 416 bis.1 cod. pen. o che il reato sia caratterizzato dall’essere inserito in un contesto di criminalità organizzata (Sez. 1, n. 11558 del 08/02/2024, Faraco, Rv. 286011 – 01).
Il decreto impugnato, erroneamente emesso con riferimento alla richiesta subordinata di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., deve pertanto essere annullato senza rinvio e gli atti, considerata la necessità di provvedere in merito al tale richiesta, devono essere trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per la decisione sulle istanze.
Così deciso il 28/5/2024