Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20266 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20266 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VENDITTO NOME NOME a Pompei il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA DI BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 5 dicembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Brescia, sulle istanze presentate dal condanNOME NOME COGNOME, ha dichiarato sussistente la collaborazione con la giustizia di cui all’art 58-ter ord. pen., in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Napoli del 24 giugno 2022, ha respinto l’istanza di semilibertà ed ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare.
Per ciò che concerne l’odierno giudizio, il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare, perché ha rilevato che la condanna in esecuzione è relativa a reati previsti dall’art. 4-bis ord. pen., che sono ostativi alla concessione della detenzione domiciliare ed il riconoscimento dell’avvenuta collaborazione non incide sull’esistenza di tale preclusione normativa.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condanNOME, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge dell’ordinanza impugnata nella parte in cui dichiara inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare atteso che, in realtà, l’art. 4-bis ord. pen. dispone che tutte le misure alternative alla detenzione possono essere concesse ai detenuti solo nel caso in cui collaborino con la giustizia; pertanto, in base alla lettera della norma, una volta riconosciuta la collaborazione, viene meno anche la ostatività della tipologia del reato alla concessione della detenzione domiciliare.
Con requisitoria scritta il P.G., NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
La tesi sostenuta nell’unico motivo di ricorso è in contrasto, infatti, con l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che ricava la preclusione alla concessione della detenzione domiciliare, nella tipologia di reati quale quello per cui è stato condanNOME il ricorrente, non dall’art. 4-bis ord. pen., ma dall’art. 47ter, comma 01, ord. pen., atteso che “in tema di misure alternative alla detenzione, è causa ostativa all’applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile per uno dei delitti indicati nell’art. 4 bis ord. pen., a nulla rilevando, a tal fine, la inesigibilità della collaborazione con la giustizia, posto che il rinvio operato dalla disposizione sulla detenzione domiciliare è al catalogo di reati di cui all’indicato articolo, e non al suo contenuto” (Sez. 1, Sentenza n. 20145 del 27/04/2011, COGNOME, Rv. 250277; conforme Sez. 1, Sentenza n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 278976).
Nella motivazione della pronuncia COGNOME si scrive, in particolare, che “l’art. 47-ter, comma 1-bis, dell’ordinamento penitenziario, “nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive della detenzione domiciliare, rinvia unicamente al catalogo dei reati di cui all’art. 4-bis della medesima legge e non al contenuto di quest’ultima disposizione” e alla disciplina relativa. Sicché è affatto ininfluente la circostanza (addotta dall’instante e correttamente non considerata dal Tribunale di sorveglianza) della inesigibilità della collaborazione, la quale, invece, rileva nell’ambito dei casi per i quali trova applicazione la disciplina del succitato art. 4bis.”.
Ne consegue che il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 2 maggio 2024
Il consigliere estensore
COGNOME Il COGNOME sidente