Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7503 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7503 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 17/01/2025
R.G.N. 38951/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Albania il 18/04/1989 avverso il decreto del 24/10/2024 del Magistrato di Sorveglianza di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso come reclamo, e la sua trasmissione al tribunale di sorveglianza.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 24 ottobre 2024 il Magistrato di sorveglianza di Bari ha respinto l’istanza proposta da NOME COGNOME detenuto in espiazione pena agli arresti domiciliari, per essere autorizzato, nelle more della decisione sulla sua richiesta di concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, a svolgere attività lavorativa presso una ditta edile o, in subordine, per essere autorizzato ad allontanarsi dall’abitazione tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per le esigenze quotidiane.
Il magistrato di sorveglianza ha rigettato l’istanza a causa dell’assenza degli elementi di valutazione che sarebbero potuti emergere dalla relazione UEPE da allegare alla procedura per la concessione della misura alternativa alla detenzione, non ancora depositata, ed ha ritenuto necessario attendere l’esito di tale valutazione.
Avverso il decreto COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto appello al Tribunale di sorveglianza, qualificato come ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di una valida e logica motivazione.
Il giudice non ha tenuto conto delle gravi condizioni economiche del ricorrente, che vive con i genitori, entrambi impossibilitati a lavorare, nonchØ della brevità della pena ancora da espiare.
Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto riqualificarsi il ricorso come reclamo al tribunale di sorveglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, nei termini sotto indicati, e deve essere accolto.
La giurisprudenza di legittimità afferma che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di esecuzione della detenzione domiciliare, come le autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo di detenzione, sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, in applicazione del disposto dell’art. 111, comma 7, Cost. In particolare, mentre non sono ricorribili i provvedimenti relativi ad autorizzazioni richieste per singole ed occasionali licenze (si vedano Sez. 1, n.15684 del 13/12/2002, dep. 2003, Rv. 224016; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Rv. 254166), questa Corte ha stabilito che «Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47ter , comma secondo, Ord. pen.), Ł esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Rv. 277884).
Il provvedimento impugnato Ł destinato ad incidere sulla libertà personale del ricorrente, dal momento che egli chiede di essere autorizzato a svolgere un’attività lavorativa in modo continuativo, allontanandosi perciò dall’abitazione, in cui Ł detenuto agli arresti domiciliari cosiddetti esecutivi, per molte ore al giorno e per sei giorni alla settimana, o in subordine per tre ore al giorno tutti i giorni. Contro il diniego di una simile modifica delle modalità esecutive di detta forma di detenzione domiciliare deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione, e correttamente il tribunale di sorveglianza ha qualificato come ‘ricorso’ l’appello proposto. Non vi Ł dubbio, infatti, che la misura degli arresti domiciliari esecutivi, applicata al ricorrente, debba essere equiparata a quella della detenzione domiciliare prevista dall’art. 47ter Ord. pen., stante l’identica competenza del magistrato di sorveglianza stabilita dall’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., e che ciascuna delle autorizzazioni richieste comporti, se concessa, una modifica rilevante e tendenzialmente permanente delle modalità esecutive della detenzione.
Il ricorso per cassazione Ł ammesso solo per violazione di legge, e nel presente caso deve ritenersi che, al di là della terminologia impiegata, sia stato dedotto tale vizio del provvedimento, dal momento che il ricorrente ha lamentato che il rigetto era «del tutto mancante di una valida e logica motivazione». Il vizio dedotto, pertanto, Ł la mancanza o l’apparenza della motivazione, che, secondo il consolidato principio di questa Corte, rientra nella nozione di ‘violazione di legge’ (Sez. U, n. 25080 del 18/05/2003, COGNOME Rv. 224611); ne consegue l’ammissibilità dell’impugnazione proposta.
Tale impugnazione Ł fondata, in quanto il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza ha le caratteristiche della motivazione apparente, che ricorre «quando il decreto omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo» (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284), ovvero «quando sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o … in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100). Nel presente caso, infatti, la motivazione di rigetto dell’istanza Ł, sostanzialmente, inesistente, in quanto il magistrato di sorveglianza non ha valutato la richiesta avanzata, e di fatto ha rimesso ogni decisione alla valutazione della concedibilità della misura alternativa alla detenzione, separatamente richiesta
dal ricorrente.
Il magistrato di sorveglianza, infatti, ha motivato la sua decisione negativa con la mancanza della relazione che l’UEPE deve predisporre nel procedimento per l’applicazione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il condannato, però, aveva chiesto una diversa decisione, da assumere nelle more della eventuale concessione della predetta misura alternativa alla detenzione: il provvedimento impugnato non risponde in alcun modo a tale domanda, in quanto non valuta affatto la concedibilità o meno dell’autorizzazione richiesta.
Il magistrato di sorveglianza, pertanto, avrebbe dovuto disporre l’acquisizione degli elementi che riteneva necessari per decidere, e sospendere la emissione di un provvedimento in attesa della risposta. Con il provvedimento in questione, invece, egli ha, senza motivo, procrastinato a tempo indeterminato, e di fatto collegato all’esito della diversa procedura per la concessione dell’affidamento in prova, la decisione sulla concedibilità o meno delle autorizzazioni richieste, sia di quella a svolgere attività lavorativa, sia di quella ad usufruire di un periodo di allontanamento dall’abitazione per provvedere alle esigenze quotidiane, senza consentire al ricorrente neppure di poter valutare l’opportunità di presentare un’istanza dal contenuto diverso.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto, e il decreto impugnato deve essere annullato, con rinvio al magistrato di sorveglianza di Bari per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza di Bari
Così Ł deciso, 17/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME