Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17932 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Presidente: COGNOME
In nome del Popolo Italiano Relatore: COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17932 Anno 2025
Data Udienza: 26/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 719/2025
NOME COGNOME
CC – 26/02/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. 43110/2024
NOME COGNOME
CARMINE RUSSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il 14/10/1982
avverso l’ordinanza del 7/11/2024 del Tribunale di sorveglianza di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere, NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al rigetto della richiesta di detenzione domiciliare.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale d i sorveglianza di Palermo ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME di concessione delle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, relativam ente all’esecuzione della pena irrogata per il reato di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti continuato, ritenendo necessario, in attuazione al principio di gradualità nell’accesso ai benefici penitenziari, un ulteriore periodo di espiazione in regime intramurario.
Avverso il descritto provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha denunciato, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione degli
artt. 47, comma 3bis , 47ter , comma 1bis Ord. pen. nonché vizio di motivazione.
Il provvedimento richiama il noto principio di gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, ritenendo attualmente più proficua l’espiazione nella forma intramuraria, con graduale apertura alla fruizione di permessi premio e benefici penitenziari che prevedano una proiezione esterna.
Si deduce che il provvedimento segnala la presenta solo di due precedenti a carico del ricorrente, risalenti ad oltre dieci anni prima, rispetto all’inizio della detenzione, ed evidenzia la presenza di altro procedimento, pendente in grado di appello, indicando una serie di altri elementi che, però, sono senz’altro positivi, in quanto sintomatici del percorso di rivisitazione critica intrapreso dal condannato.
La difesa evidenzia la disponibilità all’accoglienza da parte del Comune di Misilmeri allo svolgimento di attività di volontariato, nonché la disponibilità all’accoglienza sia della madre sia della compagna del condannato, presso i diversi domicili risultati anche idonei a seguito degli espletati controlli della polizia giudiziaria.
Infine, si segnala il contenuto della relazione di sintesi della Casa circondariale ove il detenuto è ristretto, riportato anche nel corpo della motivazione.
Alla luce di tali elementi sussistono, a parere del ricorrente, le condizioni per l’applicazione tanto dell’affidamento in prova, quanto della detenzione domiciliare, come, del resto, si ricaverebbe dalla stessa motivazione dell’ordinanza impugnata in cui si dà atto anche di un percorso di risocializzazione avviato in regime intramurario, attraverso la piena adesione al programma trattamentale proposto.
La conclusione di rigetto appare, quindi, a parere del ricorrente, in aperta contraddizione con il contenuto della motivazione.
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso limitatamente al rigetto della detenzione domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato limitatamente al pronunciato rigetto della detenzione domiciliare.
1.1. Il provvedimento è, quanto al pronunciato diniego della misura alternativa più gravosa, contraddittorio perché (v. p. 1) enuclea una serie di
risultanze istruttorie assolutamente positive ai fini che interessano, pur pervenendo al rigetto anche della richiesta di detenzione domiciliare.
Invero, si segnalano precedenti condanne risalenti al 2011, per invasione di edifici e furto aggravato, l’esistenza di un procedimento penale pendente per usura ed esercizio abusivo di attività finanziarie in grado di appello, con assenza di altri procedimenti penali a carico.
L’ordinanza, poi , segnala il contenuto di un’informativa del Commissariato di pubblica sicurezza di Termini Imerese del 25 settembre 2024 e il contenuto della relazione di sintesi dell’Istituto penitenziario COGNOME, del 25 ottobre 2024, circa il comportamento tenuto e le attività trattamentali cui partecipa il condannato, dando conto d ell’ avvio del processo di rivisitazione critica del proprio passato e della disponibilità all’accoglienza della compagna del ricorrente, in caso di concessione della detenzione domiciliare.
Il richiamo al principio di gradualità appare, quindi, sufficiente a giustificare adeguatamente e, comunque, in modo non contraddittorio rispetto alla pluralità di elementi favorevoli enucleati ed indicati come emersi dal l’istruttoria svolta , la scelta di non concedere la misura alternativa di massima apertura. Ciò in quanto la svolta valutazione appare aderente ad un bilancio, immune da illogicità manifesta, della situazione complessivamente esposta, indicandosi la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale quanto meno prematura.
Invece, il provvedimento appare motivato in modo insufficiente con riferimento alla misura a carattere detentivo domiciliare, naturalmente destinata ad assicurare un consistente contenimento e che risulta esclusa con ragionamento che appare espressione di una opzione discrezionale, priva di idonea giustificazione.
Invero, la pena il cui residuo è in esecuzione, è indicata come pari, complessivamente, ad anni tre di reclusione, irrogata all’esito di abbreviato, circostanza dalla quale emerge che il fatto, in sede di cognizione, non è stato giudicato di eccessiva gravità, tenuto conto che si trattava di trasporto di cocaina e hashish (a bordo della vettura di Lo Pinto, per 300 grammi di hashish e 16 grammi di cocaina).
Del resto, ai fini della concessione delle misure alternative richieste, la costante giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258404 – 1; Sez. 1, n. 1285 del 8/05/1989, Martina, Rv. 181397; Sez. 1, n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; Sez. 1, n. 2214 del 18/05/1992, Libera, non massimata) si è espressa nel senso che il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato, condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta
considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l’accoglimento o il rigetto dell’istanza.
Con riferimento alla detenzione domiciliare, nelle varie ipotesi previste dall’ordinamento penitenziario, si è osservato che questa presuppone sempre una prognosi positiva e la meritevolezza del condannato, al pari di tutte le misure alternative, pur non esigendo la completa emenda, che costituisce, invece, la finalità della misura e del trattamento. Non è necessaria, quindi, la completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l’avvio di tale processo critico (tra le altre, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, COGNOME, Rv.264602; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/20118, S., Rv. 273985).
La detenzione domiciliare si distingue, però, dall’affidamento in prova per la maggiore affittività e la maggiore idoneità al controllo della pericolosità sociale residua del condannato, che normalmente persiste, poiché, in caso di già completa emenda, questi potrebbe accedere a superiori benefici (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).
Tali essendo i principi cui questo Collegio intende dare continuità, si osserva che la motivazione del Tribunale, si sostanzia in una prevalente valutazione del passato deviante del condannato, più che soffermarsi sulla verifica di residui profili di pericolosità e sulla adeguatezza della misura alternativa più rigorosa comunque richiesta.
Nemmeno il noto principio di gradualità del trattamento può soccorrere nella specie.
Invero, le ultime relazioni dell’ equipe preposta all’osservazione, come indicato nel provvedimento censurato, non si limitano a consigliare i permessi premio, ma contemplano anche misure alternative, esprimendo esigenza di approfondimento soltanto in relazione alla prospettata soluzione lavorativa alle dipendenze del figlio del condannato.
Dunque, nel complesso, la motivazione offerta non è adeguata posto che pare trascurare del tutto il riferimento operato nelle relazioni a quelle soluzioni, in ogni caso non individuandosi parere contrario alla misura alternativa più rigorosa.
4 . Segue l’annullamento dell’impugnata ordinanza, limitatamente al diniego di detenzione domiciliare, perché il Tribunale, in sede di rinvio, l ibero nell’esito, svolga nuovo esame secondo i principi di cui alla parte motiva. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego di detenzione domiciliare con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME