Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37885 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37885 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TRANI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 marzo 2024 il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, ammesso alla detenzione domiciliare, avente ad oggetto l’autorizzazione a continuare l’attività lavorativa svolta al momento dell’esecuzione della misura alternativa.
A fondamento del provvedimento sono stati richiamati il contenuto dell’ordinanza di concessione della stessa misura, l’ampiezza degli orari di lavoro e la mancata allegazione di documentazione attestante le disagiate condizioni economiche ex art. 284, comma 3, cod. proc. peri.
Avverso il provvedimento è stato proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza nell’interesse del condanNOME, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO.
L’accesso all’esecuzione penale esterna è stato disposto dal Tribunale di sorveglianza proprio in ragione dell’esistenza di un contratto di lavoro.
Pertanto, si rivelerebbe privo di pregio il riferimento del Magistrato adito in prima istanza al «tenore dell’ordinanza collegiale concessiva della misura in corso».
Anche il riferimento all’«ampiezza» dell’orario di lavoro quale elemento preclusivo dell’autorizzazione non avrebbe adeguatamente spiegato la decisione di rigetto.
Inoltre, quanto alla mancata dimostrazione delle disagiate condizioni economiche, sono state segnalate la rilevanza della condizione di detenzione e la dimostrata assenza di redditi e risorse economiche personali.
Con ordinanza dell’Il aprile 2024, il Tribunale di sorveglianza di Bari ha dichiarato la propria incompetenza funzionale a pronunciare sul reclamo e disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, previa riqualificazione dell’impugnazione come ricorso per cassazione, sul presupposto che «avverso il provvedimento con il quale il magistrato decide sulla richiesta di modifica delle prescrizioni che discendono da misura alternativa non è dato reclamo al Tribunale di sorveglianza».
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va premesso che i provvedimenti adottati dal Magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare (art. 47 ter, comma secondo, ord. pen.) sono impugnabili con ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884).
In tal senso, questa Corte ha deciso con la recente Sez. 1, n. 13336 del 2024 richiamata anche dal Procuratore generale.
Sostanzialmente conforme anche Sez. 1 n. 25639 del 21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922, in motivazione, ove si legge che «ai sensi dell’art. 47-ter 0.P., comma 4 le disposizioni relative alle modalità esecutive della detenzione domiciliare – stabilite dal Tribunale di Sorveglianza – possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza competente per territorio. Per costante giurisprudenza di questa Corte i relativi provvedimenti sono da ritenersi impugnabili mediante ricorso per cassazione – in applicazione dell’art. 111 Cost., comma 7 – da entrambe le parti processuali (di recente, sulla legittimazione del Pubblico Ministero, Sez. 1 n. 45581 del 23.11.2007, Rv 238919) analogamente a quelli emessi nel corso del procedimento ai sensi dell’art. 284 c.p.p., comma 3».
Nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna violazione di legge essendo stata resa, da parte del Magistrato di sorveglianza di Bari, una motivazione, effettiva e non meramente apparente, a fronte dell’istanza di modifica delle condizioni di esecuzione della detenzione domiciliare.
Né depone nel senso della configurabilità del vizio, la circostanza, affermata dal ricorrente, circa l’individuazione per l’accesso alla misura alternativa dell’esecuzione esterna (nel caso di specie l’affidamento in prova al servizio sociale), proprio di un contratto di lavoro «in corso».
In sostanza, secondo il ricorrente, avendo individuato nella mancanza di tale contratto la ragione per il diniego dell’affidamento in prova, la sopravvenuta esistenza del rapporto lavorativo dovrebbe costituire, anche per ragioni di coerenza con il precedente provvedimento, motivo di accoglimento dell’istanza di modifica della detenzione domiciliare.
L’assunto è radicalmente infondato atteso che la mancanza del contratto è stata indicata quale causa di diniego dell’esecuzione esterna «solo per scrupolo di completezza», avendo valorizzato, il Tribunale di sorveglianza, la personalità del condanNOME ritenuta incompatibile con la misura alternativa ed avendo segnalato, lo stesso Tribunale, anche ulteriori profili quali «l’assenza di attività
risocializzante e/o di volontariato e riparatoria nei confronti delle persone offese».
L’assunto dal quale prende le mosse il ricorso, quindi, è totalmente destituito di fondamento.
Analogamente deve dirsi per il riferimento all’«ampiezza degli orari di lavoro» non integrando, in alcun modo, tale generico riferimento, un vizio radicale della motivazione.
Deve, infatti, essere ricordato che, affinché sia integrato il vizio di violazione di legge, la motivazione deve essere affetta da carenze così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
A tale proposito si richiama l’arresto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, è comunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta la violazione della norma che impone l’obbligo della motivazione nei provvedimenti giurisdizionali» (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata, nel fare riferimento agli orari di lavoro ha, evidentemente, compiuto un richiamo a quelli indicati nell’istanza di autorizzazione che ha, insindacabilmente, ritenuto inidonei rispetto alla finalità dell’esecuzione penale.
Infine, va segnalata la correttezza del riferimento alla mancata documentazione della condizione di cui all’art. 284, comma 3, cod. proc. pen. non essendo stato compiuto alcun richiamo, nell’istanza originaria, alle condizioni economiche del detenuto.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/06/2024