Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33626 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 33626  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME COGNOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA avverso il decreto del 12/02/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di RAGIONE_SOCIALE udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto in data 12/02/2025, il Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’istanza, proposta da NOME COGNOME, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare in INDIRIZZO, di autorizzazione alla prosecuzione dell’attività lavorativa presso RAGIONE_SOCIALE, con sede a Milano, ed in quella ludica di speaker radiofonico per RAGIONE_SOCIALE.
Il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO,ha proposto reclamo, riqualificato dal Tribunale di sorveglianza quale ricorso per cassazione, contestando la decisione assunta dal Magistrato.
Il ricorrente evidenzia come l’impugnato provvedimento si ponga in contraddizione con l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che, nel concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare, affermava che il condannato avrebbe continuato a svolgere l’attività lavorativa intrapresa, salvo richiesta di autorizzazione al Magistrato di sorveglianza competente. Peraltro, tra le prescrizioni imposte vi era anche quella di svolgere un lavoro e prestare l’assistenza famigliare, oltre che di riparare il danno.
Il Magistrato di sorveglianza non ha inoltre valutato adeguatamente la circostanza che il condannato aveva concordato con il proprio datore di lavoro la previsione di svolgere l’attività in smart working .
Il Procuratore Generale, NOME COGNOMECOGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha chiestoil rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
2.Correttamente il reclamo Ł stato riqualificato dal Tribunale di sorveglianza quale
ricorso per cassazione, avendo esso ad oggetto un provvedimento di modifica delle prescrizioni di misure alternative altrimenti non impugnabile.
¨ infatti orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di esecuzione della detenzione domiciliare, come le autorizzazioni ad allontanarsi dal luogo di detenzione, siano, a certe condizioni, ricorribili in cassazione per violazione di legge, in diretta applicazione del disposto dell’art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale» (Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884).
Ne consegue che un ricorso contro un provvedimento del magistrato di sorveglianza quale quello impugnato Ł ammissibile purchŁ, però, deduca una violazione di legge, mentre non Ł ammesso il ricorso per vizio della motivazione.
3.Nel caso in esame, il ricorso in trattazione si rivela inammissibile, perchØ propone motivi non consentiti dalla legge.
A fronte, infatti, di una motivazione del provvedimento impugnato che evidenzia, sia pure in modo sintetico, come da un lato la sede di lavoro in Milano fosse incompatibile con il domicilio del condannato in San Bonifacio (INDIRIZZO) – risultando all’evidenza recessivo nella valutazione del Giudice l’accordo intercorso tra condannato e datore di lavoro di svolgimento dell’attività lavorativa in smart working -, e dall’altro come l’attività ludica di speaker radiofonico fosse non compatibile con l’esecuzione penale,il ricorso deduce, da un lato, un argomento -la necessità per il condannato di lavorare al fine di adempiere ai propri obblighi di assistenza familiare e risarcitori-non pertinente alla motivazione usata dal magistrato, e che quindi Ł inammissibile per difetto di specificità, e, dall’altro, un argomento sulla contraddittorietà con il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano, che, oltre che manifestamente infondato, residuando in capo al Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE un proprio ambito valutativo correlato alla sua necessaria autorizzazione, si palesa altresì meramente assertivo e rivalutativo nel merito, a fronte di una corretta e congrua motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente  al  pagamento  delle  spese  processuali  e,  per  i  profili  di  colpa  insiti  nella proposizione di siffatta impugnazione, anche di una somma di denaro da versare alla Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 24/06/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME