Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7658 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7658 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 20/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torino udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di differimento provvisorio dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147, comma 1, nr. 2, cod. pen. e di concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47 ter , comma 1 ter , Ord. pen., proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX, attualmente detenuto in esecuzione della pena di anni 27 mesi 10 e giorni 20 di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo del 12 aprile 2023, per i delitti di associazione di tipo mafioso, estorsione e rapina con l’aggravante mafiosa, con fine pena al 12 aprile 2041.
Avverso l’ordinanza i difensori di XXXXXXXXXXXXXXXXX, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo hanno eccepito vizio di motivazione e violazione di legge per omessa valutazione del dato anagrafico, essendo il condannato soggetto ultraottantenne, come rappresentato in apposita memoria depositata in data 24 aprile 2025 nel procedimento innanzi al Tribunale di sorveglianza. Si dolgono che il Tribunale abbia riportato le informazioni di polizia, che indicano l’assistito quale esponente di spicco della RAGIONE_SOCIALE, trascurando elementi rivelatori di una recisione dei pregressi legami criminali, quali la fruizione di 810 giorni di liberazione anticipata per effetto del comportamento irreprensibile a lungo tenuto in ambito carcerario, il protratto allontanamento dal territorio calabrese in conseguenza della detenzione carceraria, le condizioni cliniche, che già il 28 marzo 2019 avevano indotto il Tribunale del riesame di Catanzaro a concedere gli arresti domiciliari.
2.2 Con il secondo motivo hanno eccepito violazione di legge in relazione all’omessa nomina di un perito, a fronte di un progressivo peggioramento dello stato di salute e di uno scadimento delle condizioni generali del detenuto.
2.3 Con il terzo motivo hanno lamentato vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
compatibilità col regime carcerario, deducendo l’inadeguatezza delle cure somministrate per le patologie che affliggono il detenuto, lamentando il rischio di improvvisi eventi letali, denunciando una detenzione contraria al senso di umanità.
In data 10 ottobre 2025 l’AVV_NOTAIO ha trasmesso una richiesta di trattazione orale del procedimento, rigettata con provvedimento del Presidente di Sezione del 13 ottobre 2025, in quanto ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. non Ł possibile chiedere la discussione orale per i ricorsi per i quali la legge non prevede la trattazione con l’osservanza delle forme previste dall’art. 127 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
Infondato Ł il primo motivo di censura.
Il ricorrente invoca innanzitutto una disposizione, il comma 01 dell’art. 47 ter Ord. pen., inapplicabile in ragione dei reati per i quali ha riportato condanna, in ossequio al principio secondo cui «il condannato per uno dei delitti “ostativi, indicati nell’art. 4 -bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), non può fruire della detenzione domiciliare, neanche se ultrasettantenne, in quanto il catalogo dei divieti fissati dall’art. 47ter , comma 1, della medesima legge opera mediante rinvio recettizio alla suddetta disposizione nella sua mera formalità di elencazione di reati, escludendo la possibilità di ritenere operanti le relative deroghe» (Sez. 1, n. 1541 del 28/11/2017, dep. 2018, Paliani, Rv. 271986 – 01).
Come compiutamente specificato in motivazione da Sez. 1 n. 16321 del 10/01/2024, COGNOME, Rv. 286347 – 01, «con riferimento alla detenzione domiciliare, occorre rammentare che la giurisprudenza di questa Corte, con indirizzo assolutamente consolidato (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278976- 01; Sez. 1, n. 20145 del 27/04/2011, COGNOME, Rv. 250277-01; Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, COGNOME, Rv. 248995), sostiene che l’art. 47 -ter , comma 1 -bis , Ord. pen., nel disciplinare le ipotesi espressamente preclusive di tale forma di misura alternativa, rinvia unicamente al catalogo dei reati menzionato nell’art. 4 -bis , e non al contenuto della disposizione, relativo ad una pluralità di situazioni variamente articolate dal legislatore; Ł pertanto di ostacolo all’applicazione della misura la condanna irrevocabile per uno dei delitti al catalogo appartenente, a nulla rilevando, a tal fine, l’avvenuta collaborazione con la giustizia o l’insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata. Da tale interpretazione, basata su logiche argomentazioni di carattere letterale e logico-sistematico, non vi Ł ragione di discostarsi neppure a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 162 del 2022, avuto riguardo, in particolare, al rilievo che essendo già previsto dall’art. 4 -bis , ancorchØ riformato, che l’assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possano essere concessi ai detenuti o internati solo se sussistono le condizioni ivi espressamente enunciate – le ulteriori disposizioni, che in relazione a specifici benefici o misure escludono i soggetti condannati per i reati ivi contemplati, non avrebbero ragion d’essere e significato alcuno se fossero da intendere riferite alle condizioni preclusive o restrittive dall’art. 4 -bis già poste, anzichØ al mero elenco dei reati in esso indicati».
A prescindere dalla ritenuta inapplicabilità della citata previsione normativa, il dato anagrafico Ł stato comunque preso in considerazione nel provvedimento impugnato, in cui si dà atto delle conclusioni rassegnate dal consulente di parte, che ha indicato XXXXXXXX quale «persona anziana e molto fragile», affetta da un quadro polipatologico.
Il Tribunale si Ł altresì correttamente soffermato sulla pericolosità soggettiva del condannato: l’ordinanza riporta le informazioni di polizia che lo indicano quale «esponente di
spicco della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e capo della locale di Badolato, operante sul territorio del basso jonico catanzarese», evocando legami criminali radicati, a rigore non incisi dallo stato detentivo, e dando conto di precedenti e pregiudizi per gravi delitti, tra cui estorsione aggravata, associazione di tipo mafioso, porto abusivo e detenzione di armi, omicidio volontario tentato.
¨ appena il caso di rammentare che la discrezionalità del giudice nella decisione sul differimento della pena o sulla concessione della detenzione domiciliare per grave infermità fisica non Ł circoscritta alla valutazione del presupposto sanitario, ma implica pur sempre un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280352; Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 273699 – 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258406; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251674).
Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, da affrontare congiuntamente in quanto strettamente connessi.
La grave infermità fisica che legittima il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, ovvero l’applicazione della detenzione domiciliare, ricorre in presenza di stati patologici implicanti un immediato pericolo per la vita del detenuto o di affezioni che determinano la probabilità di rilevanti conseguenze dannose, non eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti praticabili in regime inframurario, o ancora di forme morbose in grado di cagionare un decadimento fisico e un livello esistenziale degradato, che si collochi sotto la soglia di dignità da rispettarsi anche nella condizione di restrizione carceraria. (cfr., fra le tante, Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692 – 01; Sez. 1, n. 26588 del 19/03/2024, F., Rv. 286603 – 01; Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, P., Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023, G., Rv. 285757 – 01).
La valutazione in ordine alla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del detenuto deve essere condotta in concreto, avendo riguardo alle cure praticabili in ambiente carcerario, ovvero presso i presidi sanitari territoriali (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458 – 01; Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015, Pavone, Rv. 264468 01).
La decisione del Tribunale di sorveglianza, in conformità alle richiamate indicazioni giurisprudenziali, Ł sorretta da congrua motivazione, imperniata sui contenuti della relazione sanitaria del 13 maggio 2025, da cui risulta che il detenuto versa in condizioni cliniche discrete, Ł compensato, presenta parametri emodinamici stabili, Ł sufficientemente autonomo nelle attività della vita quotidiana e si avvale di piantone per la pulizia ordinaria della camera di detenzione.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza della dedotta incompatibilità con il regime detentivo, valorizzando le predette informazioni che descrivono una condizione clinica stabile del paziente, in linea con le conclusioni di pregressa relazione sanitaria del 23 agosto 2024, allegata al ricorso per cassazione, che pur dava atto di un follow up ambulatoriale polispecialistico in corso tramite contatti con i presidi sanitari esterni, non inconciliabile con l’assenza, segnalata nella piø recente relazione, di indicazioni per accertamenti o terapie di particolare complessità.
I giudici della sorveglianza hanno ritenuto la struttura ospitante idonea a far fronte alle esigenze sanitarie del detenuto, in quanto dotata di S.A.I., ubicata in una città con ospedali pubblici attrezzati per eventuali interventi e provvisti di UTIC, tra cui un nosocomio con reparto di medicina protetta. Al fine di corroborare le conclusioni rassegnate, hanno
segnalato che nel mese di aprile dell’anno 2025 il detenuto Ł stato trasferito presso il carcere di Rossano, in modo da agevolare i colloqui con i familiari, e quindi ritrasferito presso la casa circondariale di Torino, spostamenti considerati incompatibili con condizioni di salute, sia fisica che psichica, di eccessiva gravità.
Essendo il quadro clinico del detenuto adeguatamente delineato dalla copiosa documentazione sanitaria, anche di parte, agli atti del procedimento, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la nomina di un perito.
La necessità dell’espletamento di una perizia si profila, invero, solo in presenza di dati o documentazione clinica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, COGNOME, Rv. 276948 – 01), evenienza non ricorrente nel caso in esame, a fronte di informazioni sanitarie che non danno conto del denunciato peggioramento e della conseguente impossibilità di gestione in ambito carcerario, non enucleabile neppure dalle conclusioni del consulente della difesa, se non sotto il profilo di una astratta possibilità di aggravamento delle patologie.
I giudici della sorveglianza, pur fondando la decisione sulle risultanze della relazione acquisita, non hanno obliterato i rilievi del consulente di parte negli elaborati del 4 aprile 2024 e del 22 luglio 2024 che, oltre a fotografare una situazione clinica non aggiornata rispetto alle piø recenti acquisizioni sanitarie, paventano un rischio cardiologico ancorato alla tendenza alla progressione dell’aterosclerosi coronarica e danno atto nel resto di patologie croniche collegabili all’età del detenuto.
Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 16/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.