Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26107 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26107 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORTORICI il 19/10/1958
avverso il decreto del 17/04/2025 del MAGISTRATO DI RAGIONE_SOCIALE di Messina
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME ricorso.
Ritenuto in fatto
Con decreto del 17 aprile 2025 il magistrato di sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile, e comunque rigettato, l’istanza formulata nell’interesse di NOME COGNOME condannato che sta espiando la pena in detenzione domiciliare, volta ad ottenere l’autorizzazione all’uscita dal domicilio in alcuni orari per lo svolgimento di attività lavorativa.
Il magistrato ha rilevato che due istanze analoghe erano state respinte pochi giorni prima e che si trattava, pertanto, di istanza reiterata per la terza volta; in ogni caso, il decreto ha evidenziato l’assenza della situazione di indigenza e l’esser maturata la decisione di iniziare una attività lavorativa soltanto in costanza di detenzione; il magistrato ha aggiunto che la natura dell’attività lavorativa per la quale si chiede l’autorizzazione all’uscita dal domicilio (lavoro da addetto forestale) non consente alcuna possibilità di controllo, ed Ł quindi incompatibile con la detenzione domiciliare.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, articolato in piø punti, in cui deduce che il detenuto Ł l’unico a percepire reddito nel nucleo familiare e a provvedere ai bisogni della famiglia con il suo lavoro di operaio agricolo e con l’indennità di disoccupazione, la mancata autorizzazione comporta, pertanto, l’assenza dei mezzi minimi di sussistenza; se avesse avuto dei dubbi, il magistrato avrebbe potuto attivare i poteri istruttori di cui dispone; il provvedimento esclude la possibilità di autorizzare il lavoro di addetto forestale per la mancanza di possibilità di controllo, ma il reato commesso che sta espiando il Vanadia, un furto aggravato che risale al 2017, non rientra nei reati ostativi nØ desta particolari problemi di contatti con ambienti criminali, l’esiguità della pena (1 anno 4 mesi di
reclusione) non giustifica il nocumento personale che deriva dal rigetto dell’istanza; il condannato svolge da decenni questa attività ed avrebbe difficoltà a reperire un lavoro di tipo diverso; il rigetto si fonderebbe su una illogica presunzione di assenza di controllo sul lavoro agricolo, ma si tratta di una attività da svolgere in squadra e in un limitato perimetro di territorio; la motivazione sarebbe in contrasto con quanto già accertato dal Tribunale di sorveglianza di Messina con l’ordinanza che concedeva la misura alternativa della detenzione domiciliare, nell’ordinanza di concessione della misura il Tribunale aveva, infatti, dato atto della situazione familiare del detenuto e dell’attività lavorativa come operaio agricolo forestale, oltre al raggiungimento dei requisiti pensionistici nel 2025; già nell’ordinanza il ricorrente era stato autorizzato ad allontanarsi dall’abitazione ogni giorno dalle 9.00 alle 11.00 per provvedere alle basilari esigenze di vita proprie e della famiglia, vi era già un certo margine di libertà che si chiede soltanto di ampliare.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł inammissibile.
Il provvedimento impugnato ha deciso una istanza di modifica delle prescrizioni della detenzione domiciliare che Ł in essere nei confronti del condannato.
Non c’Ł nessuna norma processuale specifica che preveda il potere di impugnare tale tipo di provvedimenti.
In mancanza di una norma che ammetta il potere di impugnazione nella giurisprudenza di legittimità si Ł, affermato, e poi consolidato, l’indirizzo interpretativo che ritiene che il potere di ricorso per cassazione nella materia in esame debba essere ricavato dalla norma generale dell’art. 111, comma 7, Cost., secondo cui ‘contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, Ł sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge’ (Sez. 1, Sentenza n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884: avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, Ł esperibile il ricorso in cassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale; in senso conforme, di recente, Sez. 1, Sentenza n. 1944 del 11/12/2024, dep. 2025, Alia, n.m.; Sez. 1, Sentenza n. 47268 del 22/11/2024, COGNOME, n.m.).
Ne consegue che un ricorso contro un provvedimento del magistrato di sorveglianza quale quello impugnato Ł ammissibile purchŁ, però, deduca una violazione di legge, mentre non Ł ammesso il ricorso per vizio della motivazione.
Nel caso in esame, anche a voler ritenere integrata la situazione di indigenza che avrebbe permesso in astratto la concessione dell’autorizzazione all’uscita dal domicilio per svolgere attività lavorativa, non Ł comunque superabile l’argomento usato dal giudice del merito secondo cui l’attività di addetto forestale che vorrebbe svolgere il ricorrente non consente alcun tipo di controllo della misura, trattandosi di attività che viene svolta nei boschi, luoghi in cui Ł difficile il controllo, e per di piø in luoghi sempre diversi nel corso della giornata.
Il ricorso contesta questo argomento sostenendo che l’attività Ł destinata ad essere svolta in un perimetro ristretto – che, peraltro, non indica nØ documenta – ma la deduzione Ł inammissibile perchØ non introduce una violazione di legge in cui sarebbe incorsa il provvedimento impugnato,
ma, al piø, censura la adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorso deduce che la decisione sarebbe illegittima perchŁ il ricorrente ha svolto per diversi anni l’attività di addetto forestale ed alla sua età avrebbe difficoltà a reperire un lavoro di tipo diverso, ma l’argomento Ł inammissibile perchØ non introduce alcuna violazione di legge in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato risolvendosi soltanto in una censura sulla motivazione.
Il ricorso deduce che in questo modo il provvedimento impugnato avrebbe introdotto una presunzione di pericolosità dell’attività forestale, ma l’argomento Ł manifestamente infondato perchØ totalmente inconferente con il percorso logico dell’ordinanza impugnata, che non ha ritenuto che l’attività forestale fosse pericolosa ma che l’attività fosse non controllabile, e la possibilità di controllo Ł alla base di ogni decisione sulla detenzione domiciliare che Ł una misura che in tanto può essere concessa in quanto sia possibile il controllo su di essa.
Il ricorso deduce che il decreto sarebbe in contrasto con precedente ordinanza del Tribunale che aveva già autorizzato il detenuto ad uscire per due ore al giorno per provvedere alle esigenze di vita, ma l’argomento Ł inammissibile perchØ contesta la contraddittorietà della motivazione rispetto ad altro precedente, ma non ipotizza alcuna violazione di legge.
Il ricorso Ł, pertanto, inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 26/06/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME