Detenzione Domiciliare: L’Obbligo del Giudice di Valutare la Richiesta Alternativa
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 5795/2025) ribadisce un principio fondamentale nell’ambito delle misure alternative alla detenzione. Quando viene discussa la revoca dell’affidamento in prova, il giudice ha il dovere di esaminare l’eventuale richiesta di detenzione domiciliare presentata in via subordinata dalla difesa. L’omessa valutazione di tale istanza costituisce un vizio che porta all’annullamento del provvedimento.
Il Caso in Esame: Dalla Revoca dell’Affidamento al Ricorso
La vicenda riguarda un uomo che stava scontando la pena in affidamento in prova. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce revocava la misura a seguito di due violazioni commesse nell’arco di una settimana: la prima consisteva nella frequentazione di un locale in compagnia di persone con precedenti penali, consumando alcolici, in violazione delle prescrizioni; la seconda nel non essere stato trovato presso la propria abitazione durante le ore di permanenza obbligatoria.
Di fronte alla revoca, il soggetto, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione. Il motivo del contendere non erano le violazioni in sé, ma un’omissione da parte del Tribunale di Sorveglianza.
La Richiesta Ignorata di Detenzione Domiciliare
Nel corso dell’udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza, la difesa, prevedendo un possibile esito negativo sulla prosecuzione dell’affidamento, aveva avanzato una richiesta subordinata: qualora il Tribunale avesse deciso per la revoca, si chiedeva di valutare la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.
Tuttavia, il Tribunale, nel suo provvedimento, si è limitato a revocare l’affidamento in prova, senza spendere una parola sulla richiesta di detenzione domiciliare. Questa omissione è stata posta al centro del ricorso in Cassazione come violazione di legge e difetto di motivazione.
Il Principio di Diritto: Ammissibilità della Richiesta Subordinata
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno richiamato un proprio precedente (Cass. n. 16822/2023), che aveva già chiarito un punto cruciale: in tema di misure alternative, è pienamente ammissibile la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in via subordinata a quella di affidamento in prova.
La logica dietro questo principio è che il presupposto fondamentale per entrambe le misure è una prognosi positiva sulla capacità del condannato di non commettere altri reati. La valutazione di questo presupposto è comune a entrambe le misure e non richiede un accertamento autonomo e complesso. Pertanto, il giudice che revoca l’affidamento deve necessariamente considerare se, nonostante le violazioni, il soggetto possa comunque beneficiare della misura meno afflittiva della detenzione domiciliare rispetto al ritorno in carcere.
le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha osservato che dal verbale d’udienza risultava in modo chiaro la richiesta della difesa di valutare la concessione della detenzione domiciliare. Il provvedimento impugnato, invece, non conteneva alcuna valutazione o decisione esplicita su questo punto. Né, secondo la Corte, si poteva ritenere che la richiesta fosse stata rigettata implicitamente.
Il silenzio del Tribunale di Sorveglianza su un’istanza specifica della difesa integra un vizio di omessa pronuncia, che si traduce in un difetto di motivazione e in una violazione di legge. Il giudice del merito ha l’obbligo di rispondere a tutte le richieste formulate dalle parti, accogliendole o respingendole con adeguata argomentazione.
le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata e ha rinviato il caso al Tribunale di Sorveglianza di Lecce per un nuovo giudizio. Quest’ultimo dovrà ora riesaminare la posizione del condannato, tenendo conto dei principi stabiliti dalla Cassazione e, in particolare, valutando esplicitamente la richiesta di concessione della detenzione domiciliare come alternativa al carcere. La sentenza rafforza il diritto alla difesa e il principio secondo cui ogni istanza, specialmente se relativa alla libertà personale, merita una risposta motivata da parte dell’autorità giudiziaria.
È possibile chiedere la detenzione domiciliare se viene revocato l’affidamento in prova?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che è ammissibile presentare una richiesta di detenzione domiciliare in via subordinata, durante l’udienza in cui si discute la revoca dell’affidamento in prova.
Cosa accade se il Tribunale di Sorveglianza non si pronuncia sulla richiesta di detenzione domiciliare?
Se il Tribunale omette di valutare e decidere sulla richiesta di detenzione domiciliare, il suo provvedimento è viziato da omessa pronuncia e difetto di motivazione. Di conseguenza, la decisione può essere annullata dalla Corte di Cassazione, con rinvio per un nuovo esame.
Perché la richiesta di detenzione domiciliare è considerata ammissibile in questi casi?
Perché il presupposto per la concessione sia dell’affidamento in prova sia della detenzione domiciliare è una prognosi positiva sul comportamento del condannato. La valutazione di questo presupposto è comune a entrambe le misure, quindi il giudice può e deve considerare la richiesta di detenzione domiciliare senza necessità di un’istruttoria autonoma e complessa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5795 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5795 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;-
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento sopra indicato, il Tribunale di sorveglianza di Lecce, in conformità alla precedente decisione del Magistrato di sorveglianza, revocava a NOME COGNOME la misura alternativa dell’affidamento in prova disposta dal Tribunale di Lecce con ordinanza del 22 settembre 2002 (dichiarata la corretta espiazione della pena mediante affidamento in prova fino al 24 marzo 2024), essendo state accertate due violazioni alle prescrizioni rispetto al divieto frequentazione di pregiudicati e di spacci di bevande alcoliche e al dover permanere presso la propria abitazione tra le ore 20.00 e le ore 08.00, avvenute nell’arco di una settimana (il marzo 2024 alle ore 02.20 circa veniva trovato all’interno di un locale a consumare bevande alcoliche con più pregiudicati e il 31 marzo alle ore 1.45 non veniva reperito presso la propr abitazione).
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso tal provvedimento affidandosi ad un unico motivo.
Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione della legge e il difetto di motivaz in relazione agli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), in relazione alla richiesta formulata dal difensore, nel corso dell’udienza del 30 maggio 2024, il quale aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza, in subordine al ripristino della misura revocata, di valu la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, istanza rimasta di fatto n oggetto di considerazione da parte del Tribunale.
Prima dell’udienza è stata depositata una memoria con la quale si sono ribadite le ragioni di ricorso.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento.
Come correttamente dedotto dal ricorso, questa Corte ha già affermato, in fattispecie analoga a quella in esame, con Sez. 1, n. 16822 del 20/12/2022, dep. 2023, Rv. 284500, che, in tema di misure alternative alla detenzione uè ammissibile la richiesta di detenzione domiciliare proposta in udienza in subordine a quella di affidamento in prova, atteso che, verificata sussistenza delle condizioni di legge, il presupposto connesso alla formulazione di una prognosi positiva è comune alle due misure e non comporta un autonomo accertamento (Fattispecie in cui la richiesta era stata formulata nell’udienza fissata per discutere della proposta di re dell’affidamento in prova a causa di reiterate violazioni delle prescrizioni).
Come rilevato dal verbale di udienza del 30 maggio 2024 era stata effettivamente richiesto al Tribunale, in subordine al ripristino della misura revocata, di valutare la concess della misura,plterpeiva della detenzione domiciliare e, dalla lettura del provvediment impugnato tiviramei: non è stata oggetto di valutazione e decisione esplicita, né, alla luce del precedente sopra riportato, può considerarsi rigettata implicitamente.
Per le considerazioni sinora espresse, il ricorso deve essere accolto con l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce.
Così deciso in data 01 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
residente