Detenzione Domiciliare: Quando la Decisione è del Giudice
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale dell’esecuzione penale: la concessione della detenzione domiciliare. Anche quando esistono le condizioni per un rinvio dell’esecuzione della pena, la decisione di concedere la misura alternativa rimane una scelta discrezionale del Tribunale di Sorveglianza, basata su una valutazione specifica della pericolosità sociale del condannato. Questo principio è stato al centro di una pronuncia che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato avverso un’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Quest’ultimo aveva rigettato la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare. Il condannato, ritenendo di averne diritto, ha impugnato la decisione portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sostenendo le proprie ragioni per l’ottenimento della misura alternativa al carcere.
La Decisione della Corte e la Discrezionalità sulla Detenzione Domiciliare
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale di tale decisione non risiede nel merito della richiesta, ma in un vizio formale del ricorso stesso: la mancanza di specificità dei motivi. I giudici hanno colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale sancito dall’art. 47-ter dell’ordinamento penitenziario.
La norma prevede che il Tribunale di Sorveglianza “può disporre” l’applicazione della detenzione domiciliare nei casi in cui “potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena”. L’uso del verbo “può” indica chiaramente che non si tratta di un automatismo, ma di una facoltà discrezionale del giudice.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che, anche quando sussistono i presupposti per il rinvio della pena (come previsto dagli artt. 146 e 147 del codice penale), il Tribunale di Sorveglianza conserva il potere di decidere se concedere o meno la detenzione domiciliare. Questa decisione si fonda su un giudizio autonomo circa la pericolosità sociale del condannato.
Nel caso specifico, il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva effettuato tale valutazione, giungendo a una conclusione negativa. Il ricorrente, nel suo atto di impugnazione, non ha contestato specificamente questo punto cruciale, ovvero l’analisi sulla sua pericolosità sociale. Il ricorso si è rivelato generico e, di conseguenza, inammissibile.
La Corte ha citato un precedente conforme (Ordinanza n. 9641 del 2016), rafforzando l’idea che l’onere del ricorrente è quello di attaccare puntualmente le argomentazioni del provvedimento impugnato. Non è sufficiente invocare la presenza delle condizioni per il rinvio della pena; è necessario smontare il giudizio di pericolosità che ha motivato il diniego della misura alternativa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti implicazioni pratiche. Chi intende richiedere la detenzione domiciliare in una situazione di potenziale rinvio della pena deve essere consapevole che la decisione finale spetta al Tribunale di Sorveglianza e non è un esito scontato. L’eventuale ricorso contro un provvedimento di rigetto deve essere redatto con estrema cura, focalizzandosi non solo sulla sussistenza dei presupposti di legge, ma soprattutto contestando in modo specifico e argomentato la valutazione sulla pericolosità sociale effettuata dal giudice. La genericità dei motivi di ricorso conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione riguardo al ricorso per la detenzione domiciliare?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era privo di motivi specifici, ovvero non contestava la valutazione di pericolosità sociale fatta dal giudice di primo grado.
La detenzione domiciliare è un diritto automatico se esistono i presupposti per il rinvio della pena?
No. L’ordinanza chiarisce che la concessione della detenzione domiciliare è una facoltà discrezionale del Tribunale di Sorveglianza, il quale deve sempre effettuare una valutazione sulla pericolosità sociale del condannato prima di decidere.
Perché il ricorso è stato considerato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non attaccava specificamente la motivazione centrale dell’ordinanza impugnata, cioè il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto, limitandosi a considerazioni generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48204 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48204 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato a CASSINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione;
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto privo del requisito della specificità dei motivi di ricorso, in quanto, posto che l’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. prevede la facoltà (“può disporre”) in capo al Tribunale di Sorveglianza di applicare la detenzione domiciliare nei casi in cui “potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale”, dal cui tenore si evince, pertanto, che quando il Tribunale ravvisa i presupposti del rinvio obbligatorio, anziché facoltativo, della pena, ha comunque la possibilità di disporre, ugualmente, la detenzione domiciliare in base a un giudizio di pericolosità sociale del condannato (Sez. 7, Ordinanza n. 9641 del 17/06/2015, dep. 2016, Callipari, Rv. 266212), che nella ordinanza impugnata è stato effettuato e che non viene attaccato con il ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.