Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46595 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46595 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a MOTTOLA il 19/01/1995 ;
avverso l’ordinanza del 05/06/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Taranto; vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME
vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso e la memoria trasmessa nell’interesse della COGNOME;
in procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza emessa in data 5 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha disposto la revoca ex tunc dell’affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di COGNOME NOME. La misura alternativa era stata applicata con decisione del 25 gennaio del 2024.
In motivazione si evidenzia che: a) si Ł sin dall’inizio manifestata una elevata difficoltà della COGNOME di gestione della misura alternativa a causa della forte dipendenza dall’alcol; b) in data 2 maggio 2024 la COGNOME ha tenuto una condotta altamente pericolosa alla guida della propria autovettura ed Ł risultata in stato di alterazione psicofisica.
Il Tribunale conclude, dunque, per la sostanziale inaffidabilità della COGNOME, con revoca della misura alternativa.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME. Il ricorso Ł affidato a tre motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento, in riferimento al diniego opposto dal Tribunale alla partecipazione da remoto della difesa.
Il difensore di fiducia della COGNOME aveva chiesto di essere ammesso alla partecipazione a
distanza alla udienza camerale ma la domanda Ł stata respinta. Da qui la deduzione di nullità, pur essendosi verificata la sostituzione in udienza del difensore assente ai sensi dell’art.97 comma 4 cod.proc.pen.
Si rappresenta, inoltre, l’omessa valutazione di una memoria difensiva trasmessa in data 4 giugno 2024.
2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di nullità per assenza di motivazione sulla domanda subordinata di applicazione della detenzione domiciliare, contenuta nella memoria difensiva.
Il Tribunale non ha minimamente affrontato il tema che era stato introdotto con la memoria difensiva, ove si era rappresentata la applicabilità della misura della detenzione domiciliare, anche in prospettiva di una nuova domanda di misura alternativa incentrata su esigenze terapeutiche.
2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla portata retroattiva della revoca.
Le pretese violazioni sono, in realtà, manifestazioni di disagio correlate alla dipendenza da alcol. Dunque non potrebbe parlarsi di una effettiva mancata adesione alla proposta rieducativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, al secondo motivo.
Ed invero, il contenuto della memoria difensiva – del tutto ignorata dal Tribunale – era teso anche a sollecitare una valutazione di applicabilità della detenzione domiciliare (come peraltro ritenuto ammissibile, in sede di decisione sulla revoca dell’affidamento, in piø arresti di questa Corte di legittimità; v. di recente Sez. I n.16822 del 20.12.2022, dep.2023, rv 284500).
Circa tale aspetto non vi Ł motivazione alcuna, il che conduce all’annullamento con rinvio della decisione impugnata.
I restanti motivi sono, peraltro, infondati.
L’eventuale vizio del procedimento per diniego della domanda di videocollegamento Ł – in ogni caso – sanato per la mancata eccezione in udienza da parte del diverso difensore presente (trattandosi al piø di una nullità a regime intermedio) e la dimensione temporale della revoca risulta congruamente argomentata dal Tribunale in rapporto al fatto che le difficoltà di adattamento ai limiti derivanti dalla misura alternativa sono emersi immediatamente (del resto il periodo di sottoposizione Ł alquanto breve).
Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata in relazione al mancato esame della domanda di detenzione domiciliare.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente al mancato esame della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Taranto.
Così Ł deciso, 11/10/2024
Il Consigliere estensore