Detenzione Domiciliare per Malattia Psichica: il Cumulo Pena Non Incide sulla Misura
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 29427/2025, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di esecuzione della pena, stabilendo che la detenzione domiciliare per malattia psichica non può essere limitata o revocata sulla base della sola sopravvenienza di un nuovo decreto di cumulo pene. Questo intervento chiarisce che la valutazione deve concentrarsi sulle condizioni di salute del detenuto, e non meramente sul calcolo aritmetico della pena residua.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo sottoposto, sin dal 2024, a una particolare forma di detenzione domiciliare ‘in deroga’ a causa di una grave patologia psichica. Tale misura era stata concessa in applicazione dei principi derivanti da un importante intervento della Corte Costituzionale del 2019.
Successivamente, nel marzo 2025, veniva emesso un nuovo decreto di cumulo, che determinava una pena residua da scontare superiore a vent’anni. Sulla base di questa circostanza, il Magistrato di Sorveglianza rigettava la richiesta del detenuto di ottenere le autorizzazioni necessarie per recarsi presso la ASL e altri luoghi funzionali al suo programma riabilitativo.
Il ricorrente, ritenendo la decisione illegittima, si è rivolto alla Corte di Cassazione, sostenendo che il nuovo cumulo di pena non aveva in alcun modo modificato la sua condizione patologica, che era l’unico presupposto per la concessione della misura domiciliare. La mancanza delle autorizzazioni, di fatto, rendeva impossibile la prosecuzione del percorso di cura.
La Decisione della Cassazione sulla Detenzione Domiciliare per Malattia Psichica
La Suprema Corte ha accolto pienamente il ricorso, annullando con rinvio l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza. Gli Ermellini hanno qualificato il provvedimento impugnato come ‘solo apparentemente motivato’, evidenziando un grave vizio di logica giuridica.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra l’aspetto quantitativo della pena e il presupposto qualitativo della misura alternativa. La Corte ha spiegato che il Magistrato di Sorveglianza ha errato nel fondare il suo diniego esclusivamente sulla sopravvenienza del nuovo cumulo di pena. Questo elemento, sebbene rilevante sotto altri profili, non è pertinente per valutare la persistenza delle condizioni di salute che giustificano la detenzione domiciliare per malattia psichica.
In altre parole, la Corte ha stabilito che il giudice di sorveglianza avrebbe dovuto condurre una valutazione concreta e attuale sulla condizione del detenuto, verificando se la patologia psichica fosse ancora presente e tale da rendere la detenzione in carcere incompatibile con il diritto alla salute e con il senso di umanità della pena.
La motivazione del provvedimento è stata ritenuta ‘scarna’ e ‘apparente’ proprio perché si è limitata a prendere atto di un dato numerico (la nuova pena residua) senza entrare nel merito della questione fondamentale: la condizione di salute del soggetto e la sua compatibilità con il regime carcerario. Il nuovo cumulo di pena non aveva modificato in alcun modo tale condizione, rendendo il diniego dei permessi ingiustificato e illogico.
Conclusioni
Questa sentenza è di notevole importanza pratica perché rafforza la tutela del diritto alla salute delle persone detenute. Essa stabilisce un chiaro paletto per i Magistrati di Sorveglianza: la valutazione per il mantenimento di una misura alternativa ‘in deroga’ per motivi di salute deve essere sempre basata sulle reali e attuali condizioni psico-fisiche del condannato. La durata della pena, seppur elevata, non può diventare un ostacolo automatico al riconoscimento di un diritto fondamentale, specialmente quando la misura è finalizzata a un percorso riabilitativo che, senza le opportune autorizzazioni, risulterebbe impossibile da attuare. La decisione impone quindi una motivazione reale e sostanziale, che vada oltre i meri automatismi burocratici e aritmetici.
Un nuovo decreto di cumulo pene può giustificare la revoca o la limitazione della detenzione domiciliare per motivi di salute?
No. Secondo questa sentenza, la sopravvenienza di un nuovo cumulo di pena non modifica di per sé la condizione di salute che ha giustificato la concessione della misura. La valutazione del giudice deve vertere sulla persistenza della patologia e sulla sua incompatibilità con il carcere.
Cosa significa che una motivazione è ‘solo apparentemente motivata’?
Significa che la decisione del giudice sembra avere una giustificazione, ma in realtà si basa su elementi irrilevanti o illogici rispetto alla questione da decidere. In questo caso, il giudice ha fondato il diniego sulla durata della pena, ignorando il vero punto centrale, ovvero la condizione di salute del detenuto.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione annulla un’ordinanza ‘con rinvio’?
Significa che la decisione impugnata viene cancellata e il caso viene rimandato allo stesso giudice (o a un altro ufficio dello stesso grado) che l’aveva emessa. Questo giudice dovrà riesaminare la questione e prendere una nuova decisione, attenendosi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di Cassazione nella sua sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29427 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29427 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 24/03/2025 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di Lecce vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Dal tenore del provvedimento (ove si compie riferimento alla sottoposizione a misura detentiva con lunghissimo fine pena ) sembra di comprendersi che il motivo del diniego Ł correlato alla sopravvenienza del nuovo decreto di cumulo emesso in data 7 marzo 2025.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –
XXXXXXXXXXXXXXX.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e rappresenta che il nuovo provvedimento di cumulo, pur comportando un residuo pena superiore a venti anni di reclusione non ha modificato la condizione del Valente che sin dal 2024 Ł in detenzione domiciliare ‘in deroga’ per patologìa psichica (art. 47 ter comma 1 ter ord.pen.). La mancanza delle autorizzazioni a recarsi presso la ASL o negli altri luoghi indicati, sinora sempre accordate, rende impossibile la prosecuzione del programma riabilitativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Per quanto Ł possibile comprendere dallo scarno testo del provvedimento, pare che il Magistrato di Sorveglianza non abbia colto la reale condizione del XXXXXXX, sottoposto ad una forma di particolare detenzione domiciliare per malattia psichica, derivante dal noto intevento della Corte Costizionale del 2019.
Il provvedimento, dunque, Ł solo apparentemente motivato, posto che il decreto di cumulo emesso nel mese di marzo 2025 non ha modificato detta condizione.
– Relatore –
Sent. n. sez. 2080/2025
CC – 12/06/2025
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di Sorveglianza di Lecce.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 12/06/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME