Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41521 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41521 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare applicata a COGNOME NOME;
Rilevato che con il ricorso il vizio di motivazione in relazione alla mancata considerazione delle condizioni di salute del condanNOME e dell’eventuale ipotesi di lieve entità della violazione contestata in data 16 marzo 2023;
Rilevato la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alle ripetute violazioni accertate, analiticamente indicate e correttamente valutate e considerate (sia quelle da prima poste alla base della evoca dell’affidamento in prova al servizio sociale originariamente concesso e, poi, quelle successive, costituenti il reato di evasione e di essersi messo alla guida di un’autovettura senza avere la patente di guida), ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il processo di recupero rieducativo avviato con l’ammissione alla misura dovesse ritenersi fallito (cfr. Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. –
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023