Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41053 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41053 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «L detenzione domiciliare prevista dall’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione dell prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risult incompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 de 04/02/2015, COGNOME, Rv. 263077), dovendosi verificare, in concreto, se l condotte poste in essere dal condannato siano o meno sintomatiche del fallimento dell’esperimento rieducativo ovvero di un concreto pericolo d commissione di altri reati (Sez. 1, n. 16441 del 10/02/2010, Ezzaim, Rv 247234);
che, sotto altro, concorrente aspetto è stato precisato che «ai fini valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con l prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice te conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizia neppure logica, fra l’esito anzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 3763 del 21/10/2015, dep. 2016, Galasso, Rv. 266000; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, COGNOME, Rv. 256066; Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, COGNOME, Rv. 248469);
che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Napoli scrupolosamente attenuto ai canoni ermeneutici testé enunciati, spiegando, con argomenti coerenti e scevri da vizi logici, perché le emergenze scaturite controllo del 21 settembre 2022 impongano la revoca della misura alternativa alla detenzione;
che ineccepibili, dal punto di vista razionale così come da quello giuridico palesano le considerazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza con riguar all’attitudine delle segnalate circostanze ad attestare che COGNOME, renden autore del contegno sopra descritto, ha serbato un comportamento incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento rieducativo, da ritenersi, secondo il giudi espresso dal Tribunale di sorveglianza, incensurabile nella sede di legittim ormai definitivamente fallito;
che, a fronte di un apparato argomentativo senz’altro rispettoso d descritto quadro normativo, il ricorrente pone l’accento su aspetti – legati effettiva sussistenza della accerta violazione – che non si confrontano con nucleo centrale della decisione impugnata che, si ribadisce, si impernia, da canto, sull’acquisizione di prova tranquillizzante (i Carabinieri di Parete h invero, più volte azionato il campanello dell’abitazione, udendone il suo
senza, però, ricevere risposta alcuna) in ordine all’assenza del condannato d luogo in cui egli avrebbe dovuto trovarsi, in regime di detenzione domiciliare, dall’altro, sulla refluenza della condotta del condannato sull’azione risocializz in itinere;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della caus di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 08/06/2023.