Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5511 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5511 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PADOVA DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa ad NOME COGNOME, sospesa provvisoriamente dal Magistrato di sorveglianza per avere violato la prescrizione di non uscire dal Comune di Roma e non aver rispettato la fascia oraria concessa per uscire, essendo stato, pertanto, tratto in arresto per il reato di evasione;
letto il ricorso, con il quale il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per avere disposto la revoca della misura sulla mera considerazione della violazione suddetta, in assenza di una valutazione concreta della gravità della condotta, del corretto comportamento tenuto durante il giudizio penale e il periodo di detenzione, delle giustificazioni addotte dal condanNOME in merito, nonché della partecipazione dello stesso ad un percorso di sostegno psicologico e terapeutico;
rilevato che:
l’art. 47-ter, sesto comma, ord. pen., prevede che la detenzione domiciliare sia revocata nel caso in cui il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione delle misure;
è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la revoca della detenzione domiciliare è legittimamente disposta nei confronti del condanNOME che ne fruisca, in presenza di ripetute e accertate violazione delle prescrizioni imposte (in particolare, di abbandono ingiustificato del luogo di detenzione), anche prima della definizione del giudizio sul reato di evasione contestatogli (Sez. 1, n. 41540 del 10/11/2010, Rizzo, Rv. 248469);
in sintonia con i richiamati principi, il Tribunale ha valutato l’accertato e incontestato allontanamento del condanNOME dalla propria abitazione in orario non consentito, violando anche la prescrizione di non recarsi al di fuori del Comune, ed ha apprezzato tale condotta come comportamento contrario alla legge e alle prescrizioni dettate, per tale motivo incompatibile con la prosecuzione della misura;
le osservazioni difensive si risolvono in una critica al merito della decisione impugnata, lamentando la mancata considerazione di circostanze – il mero ritardo, l’essersi allontaNOME per scopi non illeciti, le giustificazioni addotte dal condanNOME, il generale positivo comportamento tenuto dallo stesso – che non sono idonei ad inficiare la complessiva valutazione di incompatibilità della condotta con la prosecuzione della misura;
diversa sorte non merita l’argomentazione relativa alla circostanza che il condanNOME abbia contattato la caserma per avvertire del ritardo;
la censura si risolve in una mera richiesta di rilettura nel merito dei dati fattuali, motivatamente considerati nell’ordinanza impugnata, non sindacabile,
pertanto, in questa sede, in virtù del principio per il quale «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601);
ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025