Detenzione Domiciliare: I Limiti di Pena che Rendono Inammissibile l’Istanza
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 37753/2025) offre un importante chiarimento sui presupposti di accesso alla detenzione domiciliare, sottolineando come il superamento dei limiti di pena previsti dalla legge renda l’istanza inammissibile fin dall’origine, con conseguenze dirette sull’ammissibilità di un eventuale ricorso. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza di revocare la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa a un condannato, a causa di reiterate e gravi violazioni delle prescrizioni imposte. Durante il procedimento, la difesa del condannato aveva presentato un’istanza subordinata, chiedendo che, in caso di revoca della misura più ampia, venisse concessa la detenzione domiciliare ordinaria.
Il Tribunale, nel revocare l’affidamento, non si era pronunciato esplicitamente su tale richiesta. Per questo motivo, il condannato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando sia una violazione di legge sia un vizio di motivazione per omessa pronuncia sull’istanza di applicazione della misura meno afflittiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è concentrata sulla mancata risposta del Tribunale di Sorveglianza, ma ha analizzato la questione a monte, valutando la stessa ammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare presentata in origine dalla difesa.
I giudici hanno evidenziato un dato fondamentale che risultava dallo stesso provvedimento impugnato: la pena residua che il condannato doveva ancora scontare ammontava a due anni e sette mesi di reclusione.
Le Motivazioni: Il Superamento del Limite di Pena Rende l’Istanza Inammissibile
Il fulcro della motivazione della Cassazione risiede nell’interpretazione dell’art. 47-ter, comma 1-bis, della legge sull’ordinamento penitenziario. Questa norma stabilisce che la detenzione domiciliare può essere applicata per l’espiazione di una pena detentiva non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di una pena maggiore.
Nel caso di specie, la pena da espiare (due anni e sette mesi) era palesemente superiore al limite massimo di due anni. Di conseguenza, l’istanza presentata dalla difesa era, fin dal principio, priva di uno dei requisiti fondamentali previsti dalla legge. Era, in termini tecnici, ab origine inammissibile.
La Corte ha quindi stabilito un principio logico e procedurale cruciale: se un’istanza è inammissibile, l’eventuale omissione di pronuncia da parte del giudice su di essa non costituisce un vizio che possa essere fatto valere in sede di impugnazione. In altre parole, non si può lamentare la mancata decisione su una richiesta che, per legge, non avrebbe comunque potuto essere accolta. L’inammissibilità originaria dell’istanza determina, a cascata, l’inammissibilità del ricorso che si fonda sulla sua omessa valutazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per la pratica legale: la necessità di verificare scrupolosamente la sussistenza di tutti i presupposti di legge prima di avanzare un’istanza. La sentenza chiarisce che l’obbligo del giudice di motivare i propri provvedimenti non si estende fino a dover argomentare sul rigetto di richieste manifestamente inammissibili perché prive dei requisiti legali di base. Per i difensori, ciò significa che un ricorso basato sull’omessa pronuncia avrà successo solo se l’istanza originaria era, almeno in astratto, ammissibile. In caso contrario, come in questa vicenda, il ricorso è destinato a essere respinto, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando è possibile chiedere la detenzione domiciliare ordinaria?
Secondo la norma richiamata nella sentenza (art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.), la detenzione domiciliare può essere applicata per scontare una pena detentiva, anche se residua di una pena maggiore, che non sia superiore a due anni.
Cosa accade se la pena da scontare supera il limite previsto dalla legge per la detenzione domiciliare?
Se la pena da scontare è superiore al limite legale, l’istanza per ottenere la detenzione domiciliare è considerata inammissibile fin dall’origine, in quanto priva di un presupposto fondamentale richiesto dalla legge.
È possibile fare ricorso se il giudice non si pronuncia su un’istanza di detenzione domiciliare?
Il ricorso per omessa pronuncia è possibile, ma solo se l’istanza originaria era ammissibile. Come chiarito dalla sentenza, se l’istanza era inammissibile fin dall’inizio (ad esempio, per superamento dei limiti di pena), il ricorso basato sulla mancata pronuncia del giudice sarà a sua volta dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37753 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37753 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 29/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 28/05/2025 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di Caltanissetta Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio; dato avviso al difensore
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha revocato la misura dell’affidamento al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) disposta nei confronti di NOME COGNOME con ordinanza data 14 marzo 2024 a causa della reiterata violazione delle prescrizioni.
Ricorre NOME COGNOME,a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla omessa pronuncia sull’istanza di detenzione domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Non Ł controverso che la misura dell’affidamento sia stata revocata per reiterate e gravi violazioni e che la difesa del condannato aveva anche avanzato istanza subordinata di concessione della detenzione domiciliare ordinaria per il caso della revoca della misura piø ampia.
2.1. Il ricorso si duole dell’omesso esame dell’istanza di detenzione domiciliare, ma omette di considerare che, come risulta dal provvedimento impugnato, la pena da espiare (due anni e sette mesi di reclusione) Ł superiore al limite stabilito dall’art. 47ter , comma 1bis , ord. pen. per la detenzione domiciliare.
La richiamata disposizione stabilisce: «1bis . La detenzione domiciliare può essere applicata per l’espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di
cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all’articolo 4bis .»
L’originaria inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare determina l’inammissibilità del ricorso.
3.1. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 29/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME