Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 451 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 451 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SASSARI
COGNOME NOME nato a ORUNE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettetsentite le conclusioni del 1
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con provvedimento del 21 aprile 2022, ha ammesso NOME COGNOME, libero, con condanne per plurimi delitti di evasione commessi durante l’esecuzione della misura alternativa alla detenzione, alla misura della detenzione domiciliare per l’espiazione della pena di anni uno e mesi otto di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica di Nuoro del 21 settembre 2021.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, che ha dedotto vizio di violazione di legge in quanto l’entità della pena da espiare è superiore al limite di legge di due anni. Ciò si trae dal provvedimento di cumulo di pene disposto dalla Procura della Repubblica di Nuoro in data 15 febbraio 2022, in forza del quale NOME COGNOME deve scontare anni tre e mesi otto di reclusione.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale di sorveglianza, con il provvedimento ora impugnato e adottato in data 21 aprile 2022, ha ammesso NOME COGNOME alla misura della detenzione domiciliare nonostante, secondo il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Nuoro il 15 febbraio 2022, allegato ora al ricorso, dovesse espiare una pena di anni tre e mesi otto di reclusione.
La pena espianda era dunque superiore al limite di due anni di pena detentiva che, in forza della previsione di cui all’art. 47 -ter, I. 26 luglio 1975, n. 354, comma 1-bis, è condizione di ammissibilità della misura.
L’ordinanza impugnata, emessa in violazione di legge in ordine alle condizioni di ammissibilità della misura alternativa, deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
Così deciso, il 17 novembre 2022.