Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 365 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 365 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/06/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MESSINA nei confronti di:
NOME N. IL DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n. 1176/2021 TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA, del 29/09/2021
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letteiseptitd le conclusioni del PG AVV_NOTAIO
Fida i difensor AVV_NOTAIO
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Messina accoglieva l’istanza formulata dal detenuto in espiazione di pena NOME COGNOME per ottenere la misura della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza e insufficienza della motivazione. Il ricorrente sostiene che il Tribunale di sorveglianza sia pervenuto alla concessione della detenzione domiciliare senza tener conto degli elementi concreti della situazione, anche con riguardo al peso dei precedenti penali ai fini del giudizio di pericolosità del condannato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. La trattazione del caso rende opportuno premettere alcuni principi in materia di concessione delle misure alternative alla detenzione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di adozione di dette misure, il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell’esame scientifico della personalità; la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l’avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno giustificato l’accoglimento o il rigett dell’istanza (Sez. 1, n. 775 del 06/12/2013 – dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404). Allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative ed occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216914).
La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice.
Rilevato in astratto quanto sopra, deve notarsi, con specifico riferimento al caso concreto ora in esame, che l’ordinanza impugnata non reca motivazione adeguata a dimostrare che i principi sopra enunciati, pienamente condivisibili, siano stati rispettati.
Il provvedimento, infatti, nel ritenere che la misura della detenzione domiciliare invocata sia idonea a rieducare l’stante e a prevenire il rischio di recidiva, nota, fra l’altro, «che i precedenti si riferiscono a fatti risalenti, che in relazione ai quali è detenuto sono stati commessi nel 2017; che dalla lettura del certificato carichi pendenti risulta che dal 2018 fino al momento della detenzione non abbia tenuto condotte penalmente rilevanti».
A tali osservazioni, l’ordinanza non fa seguire una compiuta descrizione dei precedenti penali a carico del COGNOME. Non può affermarsi, quindi, che la valutazione del Tribunale di sorveglianza, circa la possibilità di prevenire il rischio di recidi mediante la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, sia sostenuta da articolata disamina che tenga conto in modo compiuto di tali precedenti ai fini di un giudizio pieno circa il grado di pericolosità.
Si riscontra, quindi, inadeguata valutazione degli elementi disponibili, in mancanza di uno svolgimento argomentativo più approfondito capace di dimostrare che il decorso di un certo lasso temporale dalla commissione dei reati sia sufficiente a bilanciare il peso degli elementi sfavorevoli ricavabili dai rea stessi.
In definitiva, è carente, nel provvedimento impugnato, l’esposizione di un percorso logico adeguato e munito di idonei riferimenti oggettivi, che possano far ritenere giustificata la scelta del Tribunale di sorveglianza di concedere la detenzione domiciliare.
Per le ragioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Messina che provvederà a nuovo esame senza incorrere nei vizi riscontrati.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Messina.
Così deciso in Roma, 30 giugno 2022.