Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24958 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24958 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Dell’Onore NOME nata a ROMANO DI LOMBARDIA il 14/02/1962 avverso l’ordinanza del 09/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Brescia udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l’istanza di ammissione alla detenzione domiciliare presentata nell’interesse di NOME COGNOME in espiazione della pena di quattro anni e otto mesi di reclusione presso la Casa circondariale di Bergamo.
Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica quanto alla valutazione del pericolo di fuga e di reiterazione del reato.
Evidenzia che tale pericolo Ł stato espressamente escluso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo nel procedimento penale la cui pendenza Ł stata valorizzata dal Tribunale di sorveglianza per affermare la ricorrenza di ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza.
Nel caso di specie, non Ł stato indicato alcun elemento concreto tale da giustificare la contraria valutazione operata nel provvedimento impugnato nel quale Ł stato omesso un concreto confronto con le emergenze del diverso procedimento.
NØ avrebbe potuto essere valutata, al fine di ritenere configurabile quel pericolo, la diffida alla condannata, da parte del Magistrato di sorveglianza, in ragione della mancata presenza della ricorrente in occasione di un controllo eseguito il 10 giugno 2023; a tale data, infatti, la ricorrente si trovavain stato di custodia cautelare in carcere.
Altro aspetto sul quale la motivazione sarebbe carente Ł quello riferito alla omessa indicazione delle ragioni di dissenso rispetto alla valutazione del documento di sintesi redatto dall’equipe di osservazione rispetto alla quale il Tribunale di sorveglianza si Ł limitato a segnalare la mancata emersione dell’avvio della revisione critica.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito, parimenti, violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’idoneità del domicilio indicato ai fini dell’esecuzione della misura alternativa.
L’ordinanza impugnata ha omesso di prendere in esame il fatto che, per l’occupazione
dell’immobile, la ricorrente corrisponde l’indennità di occupazione.
Pertanto, la circostanza che l’abitazione indicata come luogo di esecuzione della misura alternativa sia stata sottoposta a confisca penale non avrebbe potuto giustificare il rigetto dell’istanza.
Alcun accertamento, inoltre, risulta essere stato compiuto sull’idoneità dell’ulteriore domicilio indicato dalla ricorrente.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł meritevole di accoglimento.
E’ fondato il primo motivo.
In effetti, la valorizzazione delle emergenze del diverso procedimento (ancora in fase cautelare) nel corso del quale la ricorrente ha subito l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, Ł stata compiuta in termini meramente assertivi dal Tribunale di sorveglianza che non ha considerato l’esclusione del pericolo di fuga e di reiterazione da parte del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo.
Nonostante quella esclusione, i giudici della sorveglianza hanno, comunque, valorizzato la sola pendenza del procedimento ai fini del rigetto dell’istanza di misura alternativa, senza prendere in esame l’ulteriore circostanza dell’avvenuta concessione alla Dell’Onore degli arresti domiciliari.
Inoltre, Ł stato dato rilievo ad emergenze, fra le quali una diffida del Magistrato di sorveglianza, rispetto alla quale manca una motivazione effettiva.
Tanto piø che non Ł stata valutata la condizione di detenzione nella quale versava la ricorrente all’epoca della supposta violazione.
Ancora, altra carenza di motivazione si riscontra laddove il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione il parere positivo espresso dall’equipe di osservazione, avendo solo evidenziato il mancato avvio della revisione critica.
Sul punto Ł stato totalmente pretermesso il contenuto complessivo della relazione di sintesi della quale Ł stato valorizzato esclusivamente il passaggio relativo al mancato avvio della revisione critica, benchØ si verta in tema di detenzione domiciliare e non di affidamento in prova al servizio sociale.
E’ fondato, altresì, il secondo motivo.
Altra carenza motivazionale si riscontra, infatti, laddove il Tribunale di sorveglianza ha omesso di considerare che il titolo abitativo dell’immobile indicato come luogo di esecuzione possibile della misura alternativa Ł legittimo, essendo stata prodotta idonea documentazione (cartella di pagamento dell’indennità di occupazione) che il Tribunale ha, ancora una volta, trascurato di considerare.
A ciò si aggiunga il riferimento, compiuto nell’istanza, ad un ulteriore domicilio che, tuttavia, non ha formato oggetto di verifica alcuna, essendosi limitato il giudicante a rilevare che lo stesso «necessiterebbe di essere verificato dalle forze dell’ordine».
A tale proposito, va ribadito il principio per cui «il magistrato e il tribunale di sorveglianza, nell’ambito delle rispettive competenze, in forza del rinvio operato dall’art. 678 cod. proc. pen. alla disciplina del procedimento di esecuzione, sono titolari di poteri istruttori d’ufficio, con facoltà di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti ritenuti utili ai fini della decisione e di assumere le prove occorrenti in udienza. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inutilizzabile un documento, attestante la revoca di una sanzione disciplinare irrogata durante il periodo di detenzione espiato all’estero, e prodotto dal condannato per ottenere il beneficio della liberazione anticipata, perchØ non redatto in lingua italiana
e non corredato da traduzione asseverata da giuramento, pur essendo possibile disporre, anche d’ufficio, la traduzione)» (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De, Rv. 263429 – 01).
Giova, infine, ricordare che «nel procedimento di sorveglianza, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d’ufficio, ai relativi accertamenti» (Sez. 1, n. 48719 del 15/10/2019, Tagacay, Rv. 277793 – 01)
4. Da quanto esposto discende l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Brescia.
Così Ł deciso, 27/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME