Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40282 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40282 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a La Spezia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa in data 19/10/2022 dal Tribunale di sorveglianza di Genova udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato le istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare, presentate nell’interesse di NOME COGNOME, relativamente alla pena di anni uno e mesi undici, giorni ventinove di reclusione, irrogata con condanna per il reato di furto tentato pluriaggravato, commesso all’interno di un esercizio commerciale.
Il Tribunale ha ritenuto la totale assenza di revisione critica verso il proprio agito, ha valorizzato, in chiave negativa, i precedenti penali e le pendenze per porto di arma e danneggiamento, nonché per ricettazione e contraffazione, elementi dai quali ha ritenuto di non poter ricavarsi alcuna volontà di riadattamento sociale.
Si sottolinea, inoltre, l’assenza di rimeditazione delle proprie scelte di vita e si rimarca, poi, che l’istante non svolge alcuna stabile e certa attività lavorativa.
Infine, si valorizza l’incerta disponibilità, all’attualità, dell’abitazio indicata, sita in La Spezia, alla INDIRIZZO.
Avverso detto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso il condannato, a mezzo dei difensori, NOME COGNOME e COGNOME, impugnando soltanto il diniego della ‘ misura alternativa della detenzione domiciliare, deducendo la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura.
Si evidenzia che la novella legislativa di cui alla cd. svuota carceri ha la ratio di evitare che il soggetto condannato entri in istituto di pena, potendo accedere a una misura alternativa alla detenzione senza particolari accertamenti.
Si confuta il diniego della misura, indicato come fondato sull’inidoneità del domicilio, allegando documentazione e precisando il domicilio presso il quale poteva essere attuata la detenzione, risultando la madre del ricorrente disposta all’accoglienza.
Si sottolinea che anche in sede di cognizione la condotta era stata considerata di non particolare gravità tanto che erano state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti a quelle aggravati e alla recidiva.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI1 ricorso è fondato limitatamente al rigetto pronunciato in ordine alla richiesta di accedere alla detenzione domiciliare.
La principale ratto decidendi del diniego della misura alternativa della detenzione domiciliare invero, è rappresentata dalla riscontrata mancanza di revisione critica, requisito necessario anche per la concessione di detta misura, oltre a valorizzare la presenza di precedenti e carichi pendenti.
Si tratta di ragionamento che si conforma all’indirizzo di questa Corte secondo il quale, in ordine alle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilit di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative e occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021,
Palermo, Rv. 282146; Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, COGNOME, Rv. 216914).
Tuttavia, il ricorrente, successivamente al provvedimento reiettivo, ha ottenuto dal medesimo Tribunale di sorveglianza, la sospensione di detta ordinanza, con provvedimento che, in sostanza, ha ravvisato il travisamento del dato relativo all’inidoneità del domicilio, valorizzato, ai fini del diniego, d Tribunale di sorveglianza e ha rimarcato quello relativo all’assenza di successive condanne.
Invero, risulta in atti l’adozione di ordinanza del 9 novembre 2022, del medesimo Tribunale di sorveglianza, con la quale si è sospesa l’esecuzione del provvedimento impugnato.
Si sottolinea, in questo provvedimento, l’accertata idoneità da parte dei Carabinieri e dell’Uepe, del domicilio sito in Brugnato alla INDIRIZZO, nonché l’ampio lasso temporale tra la data di commissione del reato per il quale la pena è in esecuzione (27 maggio 2016) e la data della decisione, in uno all’assenza di ulteriori condanne definitive.
Dunque, pur non potendo trascurarsi l’evidente dato che una delle ragioni del diniego è rappresentata dalla riscontrata carenza di revisione critica, si deve rimarcare che il provvedimento di sospensione, adottato successivamente, in sostanza ravvisa il travisamento del dato relativo alla idoneità del domicilio, diversamente da quanto afferma l’Uepe, nonché valorizza la esistenza di fattori (distanza temporale tra il fatto-reato e l’esecuzione della pena, assenza di ulteriori condanne) incidenti sul giudizio negativo già svolto con il provvedimento impugnato i ; * ?Vt QuOi-iro &i-Uni-di! 0,00 OZam20
Sicché, come richiesto anche dal Sostituto Procuratore generale, si impone l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza, limitatamente al diniego della detenzione domiciliare, con inammissibilità nel resto del ricorso. Ciò, perché sia integrata dal Tribunale di sorveglianza la motivazione sui punti indicati, tenuto conto che, nello sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno della decisione impugnata, il Tribunale è incorso, nell’apprezzamento delle circostanze fattuali, in travisamento e ha comunque trascurato l’esame di circostanze favorevoli.
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P.Q.M.
N GLYPH Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto dell’istanza di *Qmmissione alla detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo giudizio sul punto I Tribunale di sorveglianza di Genova. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 17 maggio 2023
Il Consigliere estensore
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