Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33380 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33380 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
z/77
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOMECOGNOME per il tramite del difensore, ricorre avverso il decreto in epigra con il quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha dichiarato inammissib sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., la sua istanza di affidamento in prova al ser sociale per superamento del limite di pena di due anni.
Con l’unico motivo, denuncia la manifesta illogicità della motivazione, in quanto l’ist di misura alternativa avanzata dal condannato mirava, in realtà, ad ottenere la concessione del detenzione domiciliare e non dell’affidamento in prova; inoltre, il provvedimento avrebbe omes di motivare sul mancato superamento del divieto di ammissione ai benefici per il reato ostati
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso il rigetto del ricorso, osservando: da un lato, che effettivamente il provvedimento impugnat incoerente riferimento, al contempo, all’affidamento in prova e al limite dei due anni; dall che il ricorrente, nel rappresentare che la domanda era relativa alla detenzione domiciliare, n aveva specificato circa il fatto che la stessa fosse da riferire a una delle ipotesi diverse d di cui all’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. (l’unica che prevede il limite di pena non superiore ai due anni).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, perché infondato.
Vero è che l’istanza originaria inoltrata da COGNOME, rinvenuta in atti, mirava ottenere la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare, ma è altretta vero che il giudice di merito a quella misura intendeva riferirsi e non all’affidamento in solo nominalmente indicato.
Tanto si evince con chiarezza: in primo luogo, dalla richiesta di parere trasmes dall’organo giudicante al Pubblico ministero, avente ad oggetto richiesta di detenzi domiciliare; in secondo luogo, dalla palese incoerenza del limite di pena di due anni corre alla misura dell’affidamento, che, come noto, può essere concessa fino al più elevato limite quattro anni.
L’istanza originaria, inoltre, faceva riferimento alla detenzione domiciliare tout court, senza ulteriore precisazione circa tipologie diverse da quella “ordinaria” prevista dal comma 1 -bis dell’art. 47-ter Ord. pen., che indica, appunto, come limite di pena per accedere alla misura alternativa, quello di due anni.
L’indicazione dell’affidamento in prova in luogo della detenzione domiciliare, contenu nella parte motiva del decreto impugnato (richiamata dal dispositivo), deve, quin indubbiamente ricondursi ad una svista, che, però, per le considerazioni prima espresse, non inficia la decisione di merito, nel senso che la declaratoria di inammissibilità dell’ist
superamento del limite di pena di due anni non può che avere ad oggetto l’istanza di concessione della detenzione domiciliare siccome disciplinata dall’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.
Priva di esplicazione, dunque, generica e inammissibile, è l’ultima censura inerente a omessa motivazione circa il “mancato superamento del divieto di ammissione ai benefici”.
Dal rigetto del ricorso discende ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente