Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36588 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36588 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMEX
avverso l’ordinanza del 23/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Messina udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 23 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare presentate dal condannato COGNOMECOGNOMEXXX.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza di affidamento in prova, in quanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della gravità dei reati in espiazione (una bancarotta fraudolenta ed un peculato), della commissione di reati anche in epoca recente da parte del condannato, dell’ancora breve periodo di esecuzione intramuraria, della mancanza di iniziative risarcitorie pur a fronte di notevole danno cagionato dal reato.
Il Tribunale di sorveglianza ha poi respinto anche l’istanza di detenzione domiciliare, perchØ non ricorrevano i limiti di pena per la concessione della misura (il fine pena Ł indicato nel 10 marzo 2029).
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell’istanza di affidamento in prova, evidenziando che il giudizio di gravità dei reati in espiazione formulato dal Tribunale di sorveglianza contrasta con quello del giudice della cognizione, che ha concesso le attenuanti generiche, e con la modesta entità della distrazione oggetto della bancarotta che ammonta a soli 33.000 euro; non Ł stato tenuto conto, inoltre, del comportamento dell’imputato che ha reintegrato la provvista alla persona offesa del reato di peculato; il Tribunale ha citato, inoltre, la commissione di reati recenti, ma si tratta di affermazioni errata, perchØ i pregiudizi penali sono quelli oggetto delle sentenze in esecuzione mentre da quelli di polizia non Ł dato evincere la data di presunta commissione dei fatti.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento
al rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare, in quanto il Tribunale ha errato nell’individuare come condizione di ammissibilità dell’istanza il limite di pena di due anni previsto dal comma 1-bis dell’art. 47-ter ord. pen., in quanto l’istanza era stata proposta, in realtà, ai sensi del comma 1, lettera d), dello stesso art. 47, in quanto persona di età superiore a 60 anni parzialmente inabile, fattispecie che prevede il diverso limite di pena residua di quattro anni di reclusione, che nel caso in esame era rispettato.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł fondato nel secondo motivo, infondato per il resto.
Il primo motivo, dedicato al rigetto dell’istanza di affidamento in prova, Ł infondato.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza facendo leva su elementi di valutazione che hanno superato lo scrutinio di logicità della giurisprudenza di legittimità e che possono, pertanto, essere posti, in modo non manifestamente illogico, a fondamento del rigetto di una misura alternativa, quali la gravità del reato commesso (cfr. Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 – 01), le pendenze processuali (v., da ultimo, Sez. 1, n. 26108 del 26/06/2025, Vanadia, n.m.), le informazioni di polizia ( Sez. 1,n. 31640 del 14/07/2022, COGNOME, n.m.), il risarcimento dei danni alle vittime del reato (Sez. 1, Sentenza n. 39266 del 15/06/2017, COGNOME, Rv. 271226 – 01).
Il ricorso deduce la illegittimità dell’ordinanza sulla base della diversità del giudizio del giudice della cognizione che ha concesso all’imputato le attenuanti generiche, ma si tratta di deduzione manifestamente infondata, perchŁ la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. Ł legata ad elementi di valutazione diversi da quelli che devono essere tenuti in considerazione nella decisione ex art. 47 ord. pen., in quanto, per concedere una misura alternativa, il Tribunale di sorveglianza deve sincerarsi che non esista un pericolo di recidiva (‘assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati’) e che l’affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato (‘contribuisca alla rieducazione del reo’), parametri di valutazione non previsti nel giudizio sulle attenuanti.
Il ricorso deduce che l’importo della bancarotta sarebbe modesto e che il condannato ha reintegrato la provvista alla persona offesa del reato di peculato, ma l’argomento Ł irrilevante, in quanto comunque non contesta la circostanza indicata nel provvedimento impugnato, ovvero che il danno derivante dal reato di bancarotta in ogni caso non Ł stato risarcito.
Il ricorso deduce che l’ordinanza ha citato la esistenza di ulteriori fatti di reato recenti, ma non vi sarebbero altri precedenti penali e dalla lettura delle informazioni di polizia non sarebbe possibile evincere la data di commissione dei fatti, ma l’argomento Ł infondato, in quanto attacca una parte della motivazione del provvedimento impugnato la cui eventuale caduta non inficerebbe comunque la complessiva logicità del percorso motivazionale dell’ordinanza, che trova sufficiente fondamento nel riferimento alla gravità del reato, alla necessità di una gradualità nell’accesso ai benefici ed alla mancanza di iniziative risarcitorie.
Il motivo Ł, pertanto, infondato.
¨ fondato, invece, il secondo motivo, dedicato alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di detenzione domiciliare.
Come dedotto correttamente dal ricorso, l’istanza di detenzione domiciliare era formulata ai sensi della lett. d) del primo comma dell’art. 47-ter ord. pen., in quanto, nella parte in cui sono riportate le richieste conclusive, contiene la seguente frase: ‘atteso che il sig. COGNOME Ł ultrasessantenne ed Ł affetto da patologa che determina inabilità parziale, si
chiede l’applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1, lett. d), ord pen.’.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l’istanza per difetto dei limiti massimi di pena da espiare – che nella detenzione domiciliare speciale per gli ultrasessantenni inabili sono diversi da quelli della detenzione domiciliare ordinaria e sono rispettati nel caso di specie – Ł incorsa in una violazione di legge.
Limitatamente alla decisione sulla detenzione domiciliare, pertanto, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego di detenzione domiciliare con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di sorveglianza di Messina. Rigetta nel resto il ricorso.
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Così Ł deciso, 18/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME