Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24682 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24682 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MOTTOLA il 12/02/1997
avverso l’ordinanza del 17/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME. NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
4,
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha dichiarato inammissibile l’istanza volta ad ottenere la detenzione domiciliare (in ragione dell’entità della pena espianda superiore ai due anni), ed ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da NOME COGNOME con riferimento alla pena residua, pari ad anni due, mesi tre e giorni sei di reclusione, relativa a tre sentenze di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, di cui al provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero di Taranto il 27/12/2022.
Osservava il Tribunale come l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale non fosse meritevole di accoglimento, in considerazione dell’attuale assenza di attività lavorativa, delle pendenze inerenti al reato di porto d’arma e delle denunce per violazione della sorveglianza speciale, e considerato l’atteggiamento superficiale e poco critico mostrato dal condannato rispetti ai reati commessi.
NOME COGNOME propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare.
Il Tribunale ha infatti omesso di considerare che, come evidenziato con memoria depositata il 17/01/2024, il pubblico ministero di Taranto, con provvedimento del 27/03/2023, aveva rideterminato la pena espianda in anni uno, mesi sette e giorni ventisette di reclusione, di talché la richiesta di detenzione domiciliare non doveva ritenersi inammissibile.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME Il ricorso merita accoglimento.
Dall’esame degli atti allegati al ricorso, risulta infatti fondata la censura con la quale il ricorrente denuncia il travisamento in cui è incorso il Tribunale di sorveglianza di Taranto, per avere dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare avanzata nell’interesse di NOME COGNOME sul presupposto, erroneo, che la pena espianda fosse superiore ai due anni.
In realtà, come peraltro evidenziato dallo stesso prevenuto in seno alla memoria prodotta innanzi al Tribunale di sorveglianza, la Procura della Repubblica di Taranto,
con provvedimento del 27/03/2023, aveva rideterminato la pena ancora da espiare da parte del COGNOME in anni uno, mesi sette e giorni ventisette di reclusione.
Ha quindi errato il Tribunale di sorveglianza tarantino nel dichiarare inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare proposta nell’interesse di NOME COGNOME; istanz
che avrebbe invece dovuto valutare nel merito.
2. Per le ragioni sopra esposte s’impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata relativamente alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare, e il rinvio
nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Taranto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, relativamente alla richiesta di applicazione della detenzione domiciliare, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di
Taranto.
Così deciso il 14/05/2025