Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20701 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20701 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a Catanzaro il 17/09/1980
avverso il decreto del 23/07/2024 del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con decreto del 23 luglio 2024, h dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione della detenzione domiciliare proposta da NOME COGNOME evidenziando che la richiesta era manifestamente infondata in quanto la pena residua da scontare è superiore al limite previsto dagli artt. 47 e 47-ter ord. pen.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 47-ter. comma Iter, ord. pen. evidenziando che il giudice è incorso in errore perché, diversamente come indicato, la richiesta non era stata proposta ai sensi degli artt. 47 e 47-ter, commi 1 o 1-bis, ma, invece,
ai sensi dell’art.
47
-ter, comma
1 -ter ord. pen., cioè lamentando condizioni di salute che
impongono il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena ex artt. 146 e 147 cod. pen. per cui
è previsto alcun limite di pena.
3. In data 11 marzo 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale
Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
4. Il ricorso è fondato.
Dagli atti, cui questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n.
42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094- 01), infatti, risulta che il ricorrente ha prop l’istanza facendo riferimento alle proprie condizioni di salute.
In tale ipotesi si applica quanto disposto dall’art. 47, comma
1
-ter, ord. pen., che prevede
che la detenzione domiciliare può essere disposta anche nelle ipotesi in cui la pena supera i limi di cui al comma 1.
Il provvedimento impugnato, che fa erroneamente riferimento a quanto stabilito dagli artt. 47 e 47 -ter, commi 1 e 1 -bis, ord. pen., deve essere pertanto annullato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino affinché si pronunci in merito all’istanza.
P.Q.M.
Torino. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di
Così è deciso il 3 aprile 2025
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale
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