Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9796 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9796 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 20/02/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a NOMEXXXXXX
avverso l’ordinanza del 10/09/2025 del Tribunale di sorveglianza di XXXXXXX visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di XXXXXXX rigettava l ‘ i s t a n z a di detenzione domiciliare per gravi ragioni di salute, avanzata da COGNOME, persona ultrasettantenne, in espiazione di pena residua infraquadriennale imputabile anche a condanne per reati di cui all’art. 4bis Ord. pen. (associazione per delinquere di stampo mafioso e associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico).
Il Tribunaleosservava che le condizioni di salute del richiedente, pure critiche, non impegnavano il parametro legale (art. 47ter , comma 1, lett. c, Ord. pen.), dovendosi escludere la necessità di «costanti contatti con i presidi sanitari territoriali», e, rimarcando la scarsa propensione del detenuto a sottomettersi alle cure necessarie, rilevava, da un lato, l’esistenza di specifici profili di pericolosità sociale ostativa, e dall’altro la mancata emersione di rilevanti criticità sotto il profilo dell’umanità della pena.
XXXXXXX ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Nel motivo unico, qui riassunto a norma dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al negato accesso alla misura alternativa invocata.
Ribadisce, al riguardo, l’incompatibilità del suo stato di salute con il regime detentivo, non potendo la struttura RAGIONE_SOCIALE garantire terapie e controlli clinici adeguati, di cui egli avrebbe continuativo bisogno; in particolare, l’intervento di ernioplastica inguinale non potrebbe effettuarsi in ambito intramurale.
Per negare l’incompatibilità si sarebbe dovuto, in ogni caso, ricorrere a perizia collegiale, dalla difesa vanamente invocata.
Sotto il profilo del rischio quoad vitam , e comunque della umanità della pena,
rileverebbe l’importante patologia ischemica e cardio-circolatoria, degenerata in demenza senile incipiente (Ł segnalata l’assegnazione di un assistente alla persona, per due ore al giorno), che solo l’inserimento in appropriato contesto domestico potrebbe contrastare.
Nella concomitante considerazione dell’età avanzata vi sarebbero, dunque, tutti i presupposti per la revoca del regime carcerario, anche in rapporto alla condotta esemplare in corso di espiazione, all’avanzato processo di revisione critica e alla correlata cessazione della pericolosità sociale.
Tale esito sarebbe direttamente imposto, nel caso di specie, dal doveroso bilanciamento dei principi costituzionali in tema di uguaglianza e certezza della pena, da un lato, e di tutela del diritto alla salute e divieto di trattamenti degradanti, dall’altro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Secondo consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, ai fini della detenzione domiciliare disciplinata dall’art. 47ter , comma 1ter , Ord. pen. (che mutua i presupposti del differimento facoltativo della pena detentiva di cui all’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen.), Ł necessario che la malattia da cui Ł affetto il condannato sia grave, cioŁ tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi in proposito operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S., Rv. 287692-01; Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, COGNOME, Rv. 280352-01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258406-01; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251674-01).
Al contempo la giurisprudenza di legittimità rileva che, rispetto alla misura in questione, debbano considerarsi anche patologie di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27, terzo comma, Cost. e nell’art. 3 CEDU (Sez. 1, n. 22253 del 17/04/2024, F., Rv. 286904-01; Sez. 1, n. 55049 del 07/06/2017, COGNOME, Rv. 271891-01; Sez. F, n. 34286 del 21/08/2008, COGNOME, Rv. 240666-01; Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, Vastante, Rv. 228289-01), dovendosi avere riguardo ad ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 39853 del 13/04/2023, G., Rv. 285757-01; Sez. 1, n. 16681 del 24/01/2011, COGNOME, Rv. 249966-01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132-01). NØ Ł dubitabile che, anche in tale evenienza, il giudice di sorveglianza competente sia chiamato ad un attento e saggio bilanciamento, idoneo a contemperare nel modo migliore gli elevati valori in gioco.
Ai fini, viceversa, della concessione del beneficio della detenzione domiciliare, prevista dall’art. 47ter , comma 1, lett. c), Ord. pen. – che Ł la misura espressamente invocata dalla difesa del condannato in questa sede – rileva pur sempre l’esistenza di condizioni di salute particolarmente gravi, che non devono necessariamente consistere in patologie incompatibili con lo stato di detenzione, o comunque dalla prognosi infausta, ben potendo essere ravvisate in una o piø alterazioni della funzionalità psico-fisica dell’interessato, caratterizzate dalla necessità di costanti contatti con i presidi sanitari extracarcerari, da un elevato grado di intensità e dall’idoneità a rendere ancora piø afflittiva l’espiazione della pena in istituto penitenziario (Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023, D., Rv. 285458-01; Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015, COGNOME, Rv. 264468-01; Sez. 1, n. 5715 del 19/10/1999, COGNOME, Rv. 214419-01; Sez. 1, n. 4283 del 14/07/1998, COGNOME, Rv. 211410-01); ferma la necessità di
valutare in ogni caso le eventuali istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto, da adeguatamente comporre con le condizioni complessive di salute di quest’ultimo, sì da accordare preferenza al profilo poziore (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699-01).
L’ordinanza impugnata, nel negare al condannato la misura alternativa richiesta, non si Ł discostata da questi principi.
Essa non ha trascurato, in realtà, di considerare alcuno degli aspetti rilevanti – la gravità delle patologie, le possibilità di cura in ambito inframurario o mediante ricorso agli strumenti ex art. 11 Ord. pen., i profili di dignità ed umanità della pena, in correlazione con la specifica natura dei reati oggetto delle condanne in espiazione – e, all’esito di una valutazione correttamente basata sulle risultanze cliniche piø recenti, e non manifestamente illogica, esclude, all’esito del dovuto bilanciamento, i presupposti della detenzione domiciliare di ordine sanitario, con decisione in questa sede non censurabile.
Il quadro clinico del detenuto (principalmente caratterizzato da cardiopatia ipertensiva, ateromasia carotidea, insufficienza renale cronica, ernia inguinale e vasculopatia cerebrale cronica con inizio di demenza senile) Ł certamente pluripatologico, ma Ł indicato come stazionario e privo di acuzie, tale dunque da essere fronteggiabile adeguatamente in istituto, senza bisogno di quei «costanti contatti con i presidi sanitari territoriali», che l’art. 47ter , comma 1, lett. c), Ord. pen. esige in funzione dell’accesso del condannato ultrasessantenne al regime di espiazione di tipo domestico. Il medesimo condannato, avviato ad intervento chirurgico risolutivo dell’ernia inguinale, ha peraltro rifiutato l’inserimento nella relativa lista di attesa ospedaliera, sicchØ sotto questo specifico profilo la ratio in discorso (ossia la necessità di continuità assistenziale da parte di strutture sanitarie extrapenitenziarie) Ł totalmente venuta meno.
Il Tribunale di sorveglianza non ha mancato di approfondire i profili legati alla dignità della persona e all’umanità della pena, constatando – con apprezzamento di merito, congruamente argomentato e non rivedibile in questa sede – come il declino cognitivo di
XXXXXXX sia in fase embrionale, ad esso non sia collegato un surplus di sofferenza rispetto al livello normalmente insito nella detenzione, nØ lo stato clinico attuale privi il soggetto, ad oggi, della possibilità di partecipare consapevolmente al processo rieducativo.
La misura alternativa richiesta si lega allo stretto riscontro, nella situazione presente, dei suoi indici giustificativi; riscontro che il Tribunale di sorveglianza ha motivatamente condotto, con esito negativo, anche con riferimento ai rilevati peculiari indici di pericolosità sociale ostativa, in relazione ai quali l’ordinanza impugnata Ł argomentata in modo specifico e palesemente esente dalle criticità invalidanti denunciate in ricorso.
Il difetto dei predetti indici giustificativi della provvidenza invocata Ł in conclusione nella valutazione comparativa tra le esigenze di salute, il principio di indefettibilità della pena, la pericolosità sociale e il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità – ancorato ad un’esaustiva ricognizione del quadro clinico.
Quest’ultima Ł, invero, basata sulle relazioni del RAGIONE_SOCIALE, senza ausilio di perizia.
In ciò tuttavia non Ł ravvisabile, in sØ, alcuna aporia, giacchØ anche nel procedimento di sorveglianza vale il principio (su cui v. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 27093601; Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, COGNOME, Rv. 287734-01; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, COGNOME, Rv. 268815-01; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 255152-01), secondo cui la perizia Ł un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, la valutazione
della necessità di disporre indagini specifiche; con la conseguenza che non Ł sindacabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretto da adeguata motivazione, come Ł a dirsi nella specie, il convincimento del giudice circa l’esistenza di elementi tali da escludere la situazione che l’accertamento peritale richiesto dovrebbe dimostrare.
7. La rilevata infondatezza del ricorso ne determina la reiezione.
Le spese processuali debbono essere poste a carico del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 20/02/2026
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.