Detenzione domiciliare e salute: il peso della pericolosità
La concessione della detenzione domiciliare per motivi di salute non è un automatismo, ma il risultato di un rigoroso esame giudiziale. La recente pronuncia della Corte di Cassazione chiarisce come il diritto alle cure debba essere sempre confrontato con la sicurezza della collettività.
Il caso e la richiesta di differimento
Un condannato ha presentato ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che negava il differimento dell’esecuzione della pena o, in subordine, l’applicazione della detenzione domiciliare. Il ricorrente lamentava condizioni di salute precarie, ritenendole incompatibili con la permanenza in un istituto penitenziario.
Il giudizio sulla compatibilità clinica
Il nodo centrale della controversia riguarda la valutazione medica. Il Tribunale di Sorveglianza, dopo un’attenta disamina dei dati probatori, ha stabilito che le patologie riscontrate non impedivano la prosecuzione della detenzione in carcere. Le strutture penitenziarie sono state ritenute idonee a garantire l’assistenza necessaria al soggetto.
Detenzione domiciliare e sicurezza pubblica
Oltre all’aspetto clinico, la magistratura deve valutare il profilo soggettivo del detenuto. Nel caso di specie, è emersa una elevata pericolosità sociale. La spiccata caratura criminale del ricorrente ha giocato un ruolo decisivo nel negare l’accesso a misure alternative fuori dalle mura carcerarie.
Il principio del bilanciamento dei diritti
La giurisprudenza è costante nel ritenere che il diritto alla salute del detenuto sia fondamentale, ma non assoluto. Esso deve essere bilanciato con le esigenze di tutela della società. Se il rischio di recidiva è alto e il profilo criminale è particolarmente grave, il rigetto dell’istanza di detenzione domiciliare risulta legittimo e coerente.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché la motivazione del provvedimento impugnato è apparsa lineare e priva di vizi logici. I giudici di merito hanno correttamente operato il bilanciamento tra le condizioni di salute del condannato e la necessità di proteggere la collettività, dando conto dell’insussistenza dei presupposti per il differimento della pena.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la detenzione domiciliare non può essere concessa se le cure possono essere somministrate in carcere e se il soggetto rappresenta un pericolo concreto per la sicurezza pubblica. La caratura criminale rimane un ostacolo significativo per l’ottenimento di benefici penitenziari, richiedendo una motivazione solida e documentata da parte della difesa.
Quando si può negare la detenzione domiciliare per motivi di salute?
Il giudice può negarla se le condizioni di salute sono compatibili con il regime carcerario o se la pericolosità sociale del soggetto è tale da prevalere sul diritto al differimento della pena.
Quali elementi valuta il Tribunale di Sorveglianza per queste istanze?
Il Tribunale analizza i referti medici per verificare la compatibilità con il carcere e valuta il profilo criminale del detenuto per garantire la tutela della collettività.
Cosa comporta l’inammissibilità del ricorso in Cassazione?
L’inammissibilità comporta la conferma della decisione precedente e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1120 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1120 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, riguardante il discorso argomentativo, è manifestamente infondato, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all’esauriente disamina dei da probatori (in particolare, il provvedimento impugnato – ai fini della decisio sull’istanza di differimento dell’esecuzione della pena detentiva con applicazio della detenzione domiciliare, di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354 del 1975 e art. 147 cod. pen. – ha dato conto di aver considerato le condizio di salute di Avignone, ma, da un lato, le ha ritenute compatibili con il regi detentivo; dall’altro lato, le ha poste in bilanciamento con le esigenze di t della collettività, a fronte dell’elevata pericolosità sociale e della sp caratura criminale di Avignone);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.