Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6776 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6776 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli avverso l’ordinanza del 10/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che, con requisitoria scritta del 01/10/2025, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza n. 2174/2025 del 10 luglio 2025, le cui motivazioni sono state depositate il 15 luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento del Giudice monocratico del 5 maggio 2025 con il quale era stata dichiarata inammissibile l’istanza di ammissione alla misura dell’esecuzione della pena presso il domicilio ex art. 1 legge 20 novembre 2010 n. 199.
A fondamento del decisum, il Tribunale ha premesso che la pena che l’COGNOME sta espiando non è ancora riferibile all’unico reato non compreso nel novero di quelli di cui all’art. 4 bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (invero, a fronte di un fine pena fissato per il 28 luglio 2026, l’unico delitto non ostativo in relazione al quale è stata affermata la responsabilità penale dell’COGNOME è il reato di ricettazione per il quale è stato condannato alla pena di anno uno di reclusione).
Ha sostenuto che il richiamo operato dalla difesa alla previsione di cui all’art. 69 bis, comma 1, Ord. pen. – secondo il quale «in occasione di ogni istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi, rispetto ai quali nel computo della misura della pena espiata è rilevante la liberazione anticipata ai sensi dell’articolo 54, comma 4, il magistrato di sorveglianza accerta la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione ad ogni semestre precedente» – si atteggi, nel caso in esame, non pertinente.
Ha, infatti, richiamato l’orientamento della Corte di cassazione, indicato come consolidato, secondo il quale, nell’ipotesi di istanza di esecuzione della pena presso il domicilio disciplinato dalla normativa sopra citata, non possa procedersi allo scioglimento del cumulo in presenza di delitti riconducibili al novero di cui all’art. 4 bis Ord. pen.
Ha, infine, sostenuto come, anche a voler accedere a soluzione interpretativa diversa rispetto a quella appena prospettata, l’COGNOME non potrebbe comunque beneficiare della misura invocata in considerazione del gravità dei reati commessi e non avendo il predetto mai beneficiato di alcuna misura alternativa alla detenzione.
Ha così concluso ritenendo che, nell’ottica di una valutazione ispirata a canoni di necessaria prudenza, la concessione dell’invocata misura si atteggi, allo stato, prematura anche in considerazione del fatto che ad essa conseguirebbe il rientro del detenuto nella regione di appartenenza ove ha consumato gravi reati.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 nullità della decisione impugnata per omessa valutazione degli atti e documenti prodotti dalla difesa rilevante ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il difensore censura che il Tribunale non si è confrontato con alcuna delle argomentazioni difensive contenute nel ricorso e nella successiva memoria difensiva, né ha vagliato alcuno dei documenti contestualmente prodotti. L’omissione della quale il Collegio si è macchiato impone, allora, di ritenere non validamente instaurato il contraddittorio e non adeguatamente salvaguardato il;
diritto di difesa con conseguente nullità dell’ordinanza ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
2.2 GLYPH Carenza assoluta di motivazione dell’ordinanza impugnata rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il difensore lamenta che il Tribunale non ha reso esaustiva motivazione in ordine agli «elementi di fatto dai quali desumere i criteri di scelta per la sussistenza o meno dei requisiti per la concessione della liberazione anticipata».
2.3 GLYPH Violazione dell’art. 103, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230 e della legge dell’8 agosto 2024 n. 112 rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La difesa evidenzia che l’istanza rigettata dal Magistrato di sorveglianza di Pescara è stata presentata il 29 maggio 2024 sotto la vigenza della vecchia disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 54, 69 bis, Ord. pen e 103 reg. Ord. pen. prima delle modifiche ad essa introdotte con la legge 112/2024 del 4 luglio 2024.
2.4 GLYPH Violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 54, 69 bis ord. pen. e 103 reg. ord. pen.
Il difensore contesta che il Tribunale abbia rigettato la richiesta di liberazione anticipata senza considerare l’irreprensibile comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione e la sua piena partecipazione all’opera di rieducazione. A conferma di ciò evidenzia come nel passato l’COGNOME abbia sempre beneficiato della concessione del beneficio ex art. 54 Ord. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Il primo motivo posto a fondamento del ricorso per cassazione, con il quale il difensore ha, come detto, lamentato l’omessa valutazione delle allegazioni difensive e della produzione documentale offerte alla cognizione del collegio decidente, non è meritevole di accoglimento.
Attraverso una motivazione esaustiva cui sono estranei vizi argomentativi, il Tribunale si è, infatti, confrontato con le doglianze difensive valutando tanto il tema della scindibilità del cumulo delle pene quanto il merito della prospettazione difensiva.
In particolare, con riguardo al primo punto, il Tribunale ha fatto buon governo dei consolidati principi ermeneutici elaborati con riguardo all’istituto della detenzione domiciliare ex I. 199/2010 , che questa Corte ritiene di dover ribadire anche in questa sede.
Ed invero, per costante orientamento ermeneutico, in virtù della modalità espressiva utilizzata dal legislatore all’art. 1, comma 1, I. n. 199/Z010, il cumulo
formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all’applicazione della richiesta non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l’applicazione della misura alternativa dell’esecuzione della pena presso il proprio domicilio e ciò anche nel caso in cui la sanzione detentiva per il reato ostativo sia stata già espiata (da ultimo, v. Sez. I n. 11362 del 29.1.2021, Stigliano, Rv 280977).
La tesi secondo la quale il beneficio invocato dal ricorrente sia una misura alternativa alla detenzione assimilabile a quelle in relazione alle quali opera pacificamente lo scioglimento del cumulo è, infatti, erronea perché non considera adeguatamente i tratti caratteristici dell’istituto della detenzione al domicilio in esame.
Esso, alla luce del suo peculiare regime normativo, costituisce, infatti, una speciale modalità di esecuzione della pena cui il condannato può accedere non in base ad un giudizio di meritevolezza, ma per il riscontro positivo dei requisiti specifici previsti dalla legge n. 199/2010 ed anche in deroga ai criteri dettati dall’art. 47ter Ord. pen.
Lo stesso Tribunale non ha mancato, poi, di offrire una valutazione nel merito della richiesta – invero negletta dal difensore – che appare saldamente ancorata a canoni di logica e che non è, per l’effetto, censurabile in questa sede.
Quanto appena evidenziato legittima appieno la valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ed assume valenza assorbente rispetto all’apprezzamento degli ulteriori motivi posti a fondamento del ricorso e che afferiscono ad un tema diverso e, cioè, alla mancata applicazione, a vantaggio dell’COGNOME, dell’istituto della liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. pen.
3.1 II confronto critico con detti motivi – cui questa Corte reputa comunque opportuno dare corso – rende necessario operare una preliminare ricostruzione del contenuto dei provvedimenti oggetto delle doglianze difensive, verifica cui questa Corte può procedere essendo stato dedotto anche un error in procedendo (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304 – 01).
Essa consente di apprezzare le seguenti circostanze di fatto:
con il provvedimento del 5 maggio 2025 il Magistrato di sorveglianza di Pescara ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare ex art. 1 legge 199/2010 sulla scorta della seguente motivazione: «posto che il soggetto sta espiando una condanna per reati ostativi (ad eccezione di una condanna ad anni 1 di ricettazione), seppur il fine pena è superiore ad anni 1 (per cui è ancora in espiazione di reato ostativo)».
avverso l’ordinanza di rigetto il difensore dell’COGNOME ha presentato reclamo fondato, in via preliminare (pagg. 1 e ss.), sulla ritenuta scindibilità del cumulo delle pene irrogate, alla luce di un canone ermeneutkco della
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giurisprudenza di legittimità, indicato come consolidato e che rinviene il suo fondamento nella motivazione della sentenza interpretativa di rigetto n. 361/1994 della Corte Costituzionale. Ha poi articolato (pagg. 4 e ss.) considerazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni di fatto che legittimerebbero la concessione del chiesto beneficio, avendo l’COGNOME attuato un percorso rieducativo che avrebbe condotto a «risultati ampiamente positivi»;
solo con successiva memoria del 9 luglio 2025, presentata in vista dello svolgimento dell’udienza tenutasi il giorno successivo innanzi al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, il difensore dell’COGNOME, dopo aver insistito nei motivi di reclamo, ha evidenziato che l’istanza rigettata dal Magistrato di sorveglianza era stata presentata il 29 maggio 2024, prima dell’entrata in vigore della legge n. 112 dell’8 agosto 2024 che ha convertito il decreto legge del 4 luglio 2024 n. 92, modificativo, tra l’altro, degli artt. 54 e 69 bis Ord. pen. Ha richiamato, in particolare, la disposizione di cui all’art. 5, comma 4, del decreto sopra indicato che prevede anzitutto l’adozione, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, di un regolamento per attuare le necessarie modifiche al testo di cui al d.P.R. 230/2000 e che regola, poi, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, le modalità con le quali trasmettere al Magistrato di sorveglianza gli elementi di valutazione necessari per il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 54 Ord. pen. Ha, infine, ribadito la sussistenza in fatto dei presupposti che legittimano l’adozione del beneficio di cui al d.l. n. 199/2010.
3.2. GLYPH Alla luce di quanto evidenziato, appare allora evidente che il reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara non abbia assunto la veste di gravame avverso un’ordinanza di rigetto di un’istanza di liberazione anticipata – come, invece, rappresentato dal ricorrente all’esordio del ricorso per cassazione oggetto della presente verifica (pag. 2: «ricorso avverso l’ordinanza …del TDS de L’aquila…con la quale …ha rigettato il reclamo avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara che ha rigettato l’istanza di liberazione anticipata») – ma, piuttosto, il mezzo per impugnare l’unica determinazione di rigetto assunta dal giudice di prime cure avente ad oggetto, come evidenziatosi, una richiesta avanzata ai sensi della legge n. 199/2010 (non a caso l’intestazione del reclamo reca la seguente locuzione «reclamo su ordinanza di inammissibilità sulla I. 199/2010»).
La questione afferente alla liberazione anticipata è stato,’ piuttosto, come detto, introdotta per la prima volta solo nel corpo della successiva memoria depositata in data 9 maggio 2025.
Con essa il difensore, dopo aver operato un articolato excursus sul principio tempus regit actum, dopo aver ancora affermato che la legittimità di un provvedimento deve essere valutata alla luce della disciplina vigente al tempo in
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cui esso è stato adottato, si è, peraltro, limitato ad illustrare le novità normative afferenti l’istituto della liberazione anticipata, senza delineare, in quella sede, con la dovuta specificità, il petitum e senza, in particolare, dolersi esplicitamente del fatto che il giudice monocratico – soggetto deputato a decidere in prima istanza ex art. 54 Ord. pen.- avesse colposamente obliterato di provvedere ai sensi dell’art. 69 bis Ord. pen.
Così ricostruiti i termini della vicenda, i motivi con i quali il difensore ha lamentato, nella presente sede di legittimità, vizi, anche di natura motivazionale, del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, nella parte in cui non si sarebbe confrontato con il tema della mancata concessione della liberazione anticipata, appaiono manifestamente infondati.
Irricevibile appare la doglianza sopra illustrata al punto 2.2 laddove la mancanza assoluta di motivazione è stata correlata al fatto che il Tribunale «avrebbe dovuto indicare gli elementi di fatto dai quali desumere i criteri di scelta per la sussistenza o meno dei requisiti per la concessione della liberazione anticipata».
Con detta locuzione, invero di non agevole interpretazione, nonché con i motivi di cui ai superiori punti 2.3 e 2.4, la difesa ha di fatto contestato che il Tribunale di sorveglianza non abbia dato corso ad una valutazione sul merito della richiesta, obliterando la circostanza che è il Magistrato di sorveglianza che decide in prima istanza ai sensi dell’art. 69 bis, commi l. e 4, Ord. pen. e che, per quanto è dato apprezzare attraverso la verifica degli atti, detta questione non è mai stata devoluta alla cognizione del Magistrato di sorveglianza di Pescara.
Sulla scorta delle valutazioni sin qui operate si impone il rigetto del ricorso. L’COGNOME deve, per l’effetto, essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso l’11/12/2025