Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4889 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4889 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 25 giugno 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo proposto avverso l’ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza aveva rigettato la sua richiesta di concessione della detenzione domiciliare ai sensi della legge n. 199/2010, essendo in espiazione anche un titolo ostativo ai sensi dell’art. 4-bis Ord. pen., ritenendo che, pur applicando l’istituto dello scioglimento del cumulo, la pena irrogata per il titolo ostativo era ancora in esecuzione;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per avere il Tribunale, di fatto, applicato una presunzione assoluta di non concedibilità della detenzione domiciliare ai condannati per un reato di cui all’art. 4-bis Ord. pen., mentre la preclusione assoluta per l’applicazione della misura deriva solo dalla valutazione della attuale pericolosità sociale del detenuto e quindi della inidoneità della misura alternativa a contenere tale pericolosità;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato perché in contrasto con il principio stabilito da questa Corte, secondo cui «Il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all’applicazione della misura dell’esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l’applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata» (Sez. 1, n. 11362 del 29/01/2021, Rv. 280977), stante la particolare natura della misura alternativa prevista dall’art. 1 legge n. 199/2010, a cui si accede non previo un apposito giudizio di appropriatezza e meritevolezza, ma a seguito del solo riscontro dei corrispondenti requisiti di legge, previa valutazione unitaria del rapporto esecutivo e conseguente impossibilità normativa di isolare una sanzione detentiva dalle altre ad essa cumulate;
ritenuto il ricorso manifestamente infondato anche perché non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata che, pur ritenendo applicabile lo scioglimento del cumulo per applicare la misura alternativa prevista dalla legge n. 199/2010, ha asserito non essere ancora espiata la pena irrogata per il reato ostativo, circostanza che impedisce radicalmente la concessione della misura stessa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente