Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1450 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1450 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 maggio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza dell’8 marzo 2022 del Magistrato di sorveglianza di Milano che ha respinto l’istanza di concessione del beneficio della detenzione domiciliare ex legge 26 novembre 2010, n. 199.
A fondamento del reclamo proposto avverso il rigetto in prima istanza del Magistrato di sorveglianza, COGNOME ha posto in evidenza la correttezza della condotta carceraria, anche successivamente ad una precedente revoca dell’affidamento terapeutico del 27 marzo 2021 e la mancanza di profili relativi alla propria pericolosità sociale.
Il reclamo è stato respinto in quanto la pericolosità sociale è stata ritenuta in considerazione della gravità dei reati e dei procedimenti penali gravanti su COGNOME per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di armi.
In tal senso anche la pregressa interruzione del percorso trattamentale intrapreso ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Il Tribunale ha dato atto della relazione comportamentale del 23 febbraio 2022 con la quale è stata evidenziata la maggiore consapevolezza, da parte del ricorrente, dei reati commessi ad eccezione di quello di atti persecutori per il quale la revisione critica è stata ritenuta più contenuta.
E’ stata segnalata anche la circostanza che il detenuto ha riportato sanzioni per infrazioni presso gli istituti di Lodi e Cremona per episodi di sopraffazioni e intimidazioni verso i compagni.
Ne sono state evidenziate anche le difficoltà relazionali.
Dall’insieme di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto permanere, allo stato, una condizione di pericolosità sociale ostativa alla concessione del beneficio richiesto.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riferimento alla legge n. 199 del 2010 in quanto la preclusione all’accesso alla misura alternativa è costituita da una pericolosità «accentuata», per come descritta dall’art. 1, comma 2, della legge stessa.
In ricorso è stato affermato che, in presenza di reati ritenuti non ostativi alla concessione del beneficio richiesto, gli stessi non avrebbero potuto essere
valorizzati per ritenere preclusa la concedibilità della detenzione domiciliare.
Le ragioni ostative alla concessione del beneficio sono quelle indicate dall’art. 1, comma 2, della predetta legge.
Contrariamente a quanto previsto a proposito della detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter Ord. pen., non è necessario verificare che la misura sia idonea ad evitare che il condanNOME commetta altri reati poiché la richiesta per la misura di cui alla legge n. 199 del 2010 non può essere accolta nel solo caso in cui venga individuata, in concreto, la possibilità che il condanNOME possa commettere altri delitti.
Peraltro, l’istituto di cui alla legge citata è applicabile anche in deroga alle regole generali di cui all’art. 47-ter Ord. pen.
2.2. Con il secondo motivo è stato eccepito il vizio di motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine alla pericolosità sociale.
La causa ostativa era stata già ritenuta inesistente con la concessione a COGNOME, in data 29 gennaio 2021, dell’affidamento terapeutico comunitario.
La revoca di tale misura non aveva incidenza ai fini della concessione della misura alternativa di cui alla legge n. 199 del 2010.
Piuttosto, avrebbero dovuto essere indicati gli elementi specifici sulla base dei quali la precedente situazione poteva essersi modificata.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente.
2.1. Nel caso di specie si verte in tema di applicazione dell’esecuzione della pena a domicilio disciplinata dall’art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199 in base al quale, nell’attuale formulazione, è previsto che «la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l’abitazione del condanNOME o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza (…)».
Le cause di esclusione da tale particolare modalità esecutiva della pena riguardano: i condannati a taluno dei delitti indicati dall’art. 4-bis Ord. pen., i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli artt. 102, 105 e 108 cod,. pen., i detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare ex art. 14-bis Ord. pen., salvo il caso di accoglimento del reclamo previsto dall’art. 14ter Ord. pen., il caso in cui vi sia la concreta possibilità che il condanNOME possa
darsi alla fuga, o ricorrano specifiche e motivate ragioni per ritenere sussistente il pericolo di commissione di altri delitti ovvero quando non vi sia l’idoneità e l’effettività del domicilio, anche in funzione della tutela delle persone offese dal reato.
La legge n. 199 del 2010 non ha previsto una misura alternativa alla detenzione diversa ed ulteriore da quella disciplinata dall’art. 47-ter Ord. pen. avendo inteso, in ragione della condizione contingente di sovraffollamento carcerario, introdurre una speciale modalità di esecuzione della pena attuativa della finalità rieducativa di cui all’art. 27 Cost. allo scopo di rendere possibile l’esecuzione delle pene detentive brevi in luoghi esterni al carcere.
L’applicazione è stata, peraltro, limitata ai condannati a pene brevi, anche se parte di una pena maggiore, ritenuti di scarsa pericolosità.
La differente disciplina e ratio sottesa dalla norma in esame rispetto alla menzionata misura alternativa, risulta ancor più evidente se si considera la previsione di cui all’art. 1, comma 8, legge n. 199 del 2010 che prevede l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 47-ter Ord. pen. solo ove compatibile con quella introdotta nel 2010, con la conseguenza che è da escludere la mera sovrapposizione della disciplina prevista dall’Ordinamento penitenziario con quella di cui alla norma in esame.
Va quindi condiviso e ribadito l’arresto secondo cui «l’istituto dell’esecuzione della pena detentiva presso il domicilio, previsto dall’art. 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, è applicabile anche in deroga alle regole generali poste dall’art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, per la detenzione domiciliare, e quindi indipendentemente da ogni valutazione di meritevolezza in ordine alla concessione della misura» (Sez. 1, n. 6138 del 11/12/2013, dep. 2014, Caldarozzi, Rv. 259469).
2.2. Così ricostruita la ratio dell’istituto in esame ed i rapporti con la misura alternativa alla detenzione di cui all’art. 47-ter Ord. pen., emerge l’infondatezza del primo motivo di ricorso non essendo ravvisabile alcuna violazione di legge.
Infatti, il Tribunale di sorveglianza ha, con argomentazioni di merito non suscettibili di essere rivisitate in questa sede in quanto motivate in maniera congrua e non manifestamente illogica, correttamente applicato la normativa rilevante nella fattispecie.
Ha desunto da elementi specifici e concreti il pericolo che il condanNOME possa commettere altri delitti valorizzando i precedenti penali e la natura dei reati per i quali COGNOME ha riportato condanna.
Ha, altresì, evidenziato l’interruzione del percorso trattamentale che ha comportato la revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova a norma dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, mettendo in relazione l’uso delle sostanze
stupefacenti con le problematiche collegate al mancato controllo dell’impulsività e dell’aggressività in relazione anche alla mancanza di revisione critica riferita al reato di atti persecutori commesso nei confronti della fidanzata.
Nel compiere tale valutazione il Tribunale ha pure valorizzato le infrazioni disciplinari determinate anche da comportamenti di sopraffazione e intimidazione commessi nei confronti dei compagni di detenzione.
Si tratta di profili certamente incidenti sulla pericolosità sociale di COGNOME e che sono stati congruamente valorizzati ai fini della valutazione della sua idoneità alla commissione di ulteriori delitti.
2.3. La presenza di una motivazione priva di fratture logiche e di qualsiasi carenza rende infondato anche il rilievo riferito alla mancata incidenza della revoca della misura alternativa dell’affidamento terapeutico ai fini della pericolosità di cui alla legge n. 199 del 2010.
Nel caso specifico, infatti, il pericolo di commissione di altri delitti è stat desunto da un complesso di elementi, uno dei quali è costituito dalla revoca della misura di cui all’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 che non ha, pertanto, rilievo esclusivo.
Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 17/11/2022