Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1555 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1555 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in MAROCCO il 05/10/1932
avverso l’ordinanza del 17/04/2023 del TRIBUNALE DI RAGIONE_SOCIALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare presentata nell’interesse di NOME rilevando il superamento del limite di due anni di pena nonché l’assenza di un domicilio per l’esecuzione dell’invocata misura alternativa.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge perché la pena residua, a seguito del provvedimento di rideterminazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pavia in data 12 novembre 2021, è pari a un anno, undici mesi e cinque giorni di reclusione, rientrante nel limite legale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta evidenziando che, oltre al superamento del limite di pena, non sussiste l’attuale disponibilità del domicilio originariamente prospettato, né, allo stato, il condannato ha indicato un domicilio alternativo.
2.1. Il ricorso, sotto il profilo della disponibilità del domicilio, non svilup alcuna critica.
Tale questione è, in realtà, decisiva per l’applicabilità della misura alternativa invocata.
L’indicazione ed effettiva disponibilità di un domicilio, inteso quale dimora, idoneo ad ospitare il condannato è, infatti, un requisito essenziale della richiesta di misura alternativa della detenzione domiciliare, poiché attiene alla concreta possibilità di dare corso alla istanza.
2.2. Il Tribunale di sorveglianza ha specificamente rilevato, senza ricevere alcuna critica dal ricorso, che il domicilio originariamente indicato era risultato, sulla base degli accertamenti svolti, non più disponibile.
D’altra parte, non risulta neppure che il condannato abbia indicato una diversa dimora idonea per la fruizione della detenzione domiciliare.
2.3. La mancanza di decisività delle censure difensive, sulla esistenza di un domicilio idoneo, preclude l’esame della diversa questione della residua pena da espiare.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.