Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43219 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato la sopravvenuta inefficacia della detenzione domiciliare nei confronti di NOME COGNOME, collaboratore di giustizia.
La detenzione domiciliare è stata concessa al condannato con provvedimenti del 9 marzo 2016 e del 30 maggio 2017 ed è stata sospesa dal Magistrato di sorveglianza con provvedimento del 19 aprile 2024 a seguito delle denunce per evasione del 25 marzo 2024 e del 16 aprile 2024, di tre diffide dal gennaio 2021 a gennaio 2024 e dell’attuale indisponibilità di un domicilio.
Ripercorse, in fatto, le varie vicende che hanno caratterizzato l’esecuzione della misura alternativa e quelle che hanno determinato le riportate criticità, il Tribunale ha evidenziato un quadro ostativo alla prosecuzione della stessa, essendo venute meno le condizioni per lo svolgimento della detenzione domiciliare in termini tali da garantire la tutela della sicurezza della collettività da parte delle Autorità di controllo.
Le difficoltà nell’esecuzione della misura, accertate a partire dal 2021, si sono, di recente, acuite a seguito del venir meno degli «ancoraggi familiare (…) e lavorativo» con conseguente necessità di declaratoria della relativa inefficacia in conseguenza, non già di trasgressioni alle prescrizioni imposte, quanto per la sopravvenuta carenza di un domicilio e di una stabile localizzazione del centro di interessi del condannato.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando un motivo con il quale ha eccepito, promiscuamente, violazione di legge, vizi di motivazione e travisamento della prova.
In primo luogo, ha segnalato l’omessa valutazione della dichiarazione resa dalla moglie di NOME contenente la dichiarazione di disponibilità a riprendere la convivenza con il coniuge.
Si tratta di dichiarazione resa dalla donna ai Carabinieri il 7 marzo 2024 e trasmessa dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’Ufficio di Sorveglianza il 15 marzo 2024.
Con dichiarazione del 22 febbraio 2024 la moglie e la figlia del ricorrente hanno dato la disponibilità ad accogliere nuovamente a casa NOME COGNOME.
Tali documenti non sono stati esaminati dal Tribunale di sorveglianza al fine di valutare,teffettiva sopravvenuta carenza di domicilio ai fini della prosecuzione della misura.
Il ricorrente ha riassunto, in fatto, le vicende che hanno portato all’emissione delle diffide dal gennaio 2021 al gennaio 2024 ,evidenziando che anche per alcune di esse erano state fornite delle giustificazioni documentali non prese in esame dal Tribunale.
Anche in ordine ai fatti dai quali sono originate le denunce per evasione, il ricorrente ha evidenziato di avere fornito delle giustificazioni che hanno indotto lo stesso Tribunale a valutare inidonee le relative condotte a precludere la prosecuzione della detenzione domiciliare, in conformità, peraltro, alle conclusioni del Procuratore generale di udienza.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La dichiarazione di inefficacia della detenzione domiciliare è stata pronunciata a seguito della sopravvenuta indisponibilità di un domicilio valido in conseguenza di episodi violenti denunciati dalla moglie del collaboratore.
Tuttavia, non sono state prese in considerazione le evoluzioni della vicenda, ossia le successive dichiarazioni di moglie e figlia relative alla nuova disponibilità ad accogliere il marito e padre.
Di tanto non vi è traccia dell’ordinanza, nonostante sia stato proprio questo il profilo ritenuto decisivo ai fini del provvedimento impugnato atteso che lo stesso Tribunale ha ritenuto pressoché irrilevanti, in quanto giustificate, le vicende relative alle diffide e alle denunce per evasione.
Coglie nel segno, quindi, la censura riferita alla mancata disamina, da parte del Tribunale di sorveglianza della documentazione che, dalle verifiche compiute fra gli atti, risulta essere stata inoltrata dal ricorrente a supporto del reclamo.
In particolare, s’intende fare riferimento alla dichiarazione della moglie di NOME del 7 marzo 2024 in occasione della quale la coniuge del ricorrente aveva riferito di un riavvicinamento con il marito e della disponibilità ad accoglierlo nuovamente in famiglia.
Analoga disponibilità è stata manifestata dai figli.
Dichiarazione di identico contenuto (datata 22 febbraio 2024) era stata allegata alla richiesta di modifica del domicilio durante la detenzione domiciliare.
La pronuncia di inefficacia della misura per carenza di idoneo domicilio (su questo aspetto è stato fondato il provvedimento di sospensione che ha ritenuto, in pratica, irrilevanti le condotte di evasione contestate) avrebbe dovuto
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misurarsi però con la rinnovata dichiarazione di disponibilità resa dalla moglie dai figli inviata dal RAGIONE_SOCIALE al Tribunale di sorveglianza.
Circostanza che emerge dalla consultazione degli atti dalla quale risulta ch ad aprile 2024 è pervenuta la dichiarazione di disponibilità della famiglia accogliere in casa NOME.
L’assenza di un confronto effettivo con la documentazione sin qui descritta, determina un vizio di omessa motivazione su un profilo potenzialmente decisivo che impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 13/09/2024