Detenzione Documento Falso: Quando la Semplice Foto Aggrava il Reato
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 7787/2024 offre un chiarimento cruciale sulla detenzione documento falso, delineando il confine tra la semplice detenzione e il più grave concorso nella falsificazione. La pronuncia sottolinea come un gesto apparentemente minore, come fornire la propria fotografia, possa trasformare la natura del reato, comportando conseguenze penali significativamente più severe. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per reati legati alla falsificazione di documenti. In particolare, la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sua responsabilità per il reato previsto dall’articolo 497-bis, secondo comma, del codice penale (capo A), che punisce la fabbricazione o il concorso nella fabbricazione di documenti di identità falsi. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo principalmente che la sua condotta dovesse essere ricondotta all’ipotesi meno grave del primo comma dello stesso articolo, ovvero la sola detenzione di un documento falso senza aver partecipato alla sua creazione.
Le Argomentazioni della Difesa
La difesa ha tentato di ottenere una derubricazione del reato, argomentando che l’imputato non avesse materialmente creato il documento, ma ne fosse stato un semplice possessore. Sulla base di questa premessa, veniva richiesta anche l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto il motivo relativo alla derubricazione ‘manifestamente infondato’, in quanto basato su una tesi in palese contrasto sia con il dato testuale della norma incriminatrice sia con la giurisprudenza consolidata in materia.
Le Motivazioni: la Differenza Cruciale nella detenzione documento falso
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione che la Corte opera tra le due ipotesi previste dall’art. 497-bis del codice penale.
La Distinzione tra Primo e Secondo Comma dell’art. 497-bis c.p.
I giudici hanno ribadito un principio consolidato:
* Il primo comma punisce la mera detenzione di un documento falso, ma solo se chi lo possiede non ha concorso in alcun modo alla sua contraffazione.
* Il secondo comma, che prevede una pena più severa, punisce non solo le condotte di fabbricazione e formazione del documento, ma anche la sua detenzione (per uso personale o non) quando il detentore ha partecipato alla sua creazione.
Nel caso specifico, è emerso che l’imputato aveva contribuito alla falsificazione quantomeno fornendo la propria fotografia al falsario. Questo atto, secondo la Corte, è sufficiente per configurare un concorso nella contraffazione, escludendo così la possibilità di applicare la fattispecie meno grave. La Corte ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 48241/2019) relativo a un caso analogo, in cui l’esibizione di un documento valido per l’espatrio, ma contraffatto con la propria effigie, era stata correttamente qualificata come il reato più grave.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame conferma un orientamento rigoroso e di fondamentale importanza pratica. Dimostra che, in materia di detenzione documento falso, qualsiasi forma di contributo attivo alla creazione del falso è giuridicamente rilevante e sufficiente a integrare la fattispecie aggravata. Non è necessario essere l’autore materiale della contraffazione; anche un’azione preparatoria come la fornitura della propria foto costituisce un anello della catena criminale che il legislatore ha inteso punire più severamente. Questa pronuncia serve da monito: la responsabilità penale non si limita al possesso passivo, ma si estende a ogni atto che agevola e rende possibile la falsificazione.
Qual è la differenza tra la detenzione di un documento falso (primo comma art. 497-bis c.p.) e il concorso nella sua falsificazione (secondo comma)?
La detenzione sanzionata dal primo comma riguarda chi possiede un documento falso senza aver partecipato alla sua creazione. Il secondo comma, più grave, si applica a chi fabbrica il documento o a chi, pur detenendolo, ha concorso alla sua contraffazione.
Fornire la propria fotografia per creare un documento falso è considerato semplice detenzione?
No. Secondo la Corte di Cassazione, fornire la propria foto è un atto di partecipazione (concorso) nella falsificazione. Di conseguenza, tale condotta rientra nella fattispecie più grave prevista dal secondo comma dell’art. 497-bis c.p. e non in quella della semplice detenzione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la tesi difensiva era ‘manifestamente infondata’, ovvero in palese contrasto con il testo della legge e con l’orientamento consolidato della giurisprudenza, che considera il contributo alla falsificazione, anche solo fornendo una foto, come un’ipotesi di reato più grave della mera detenzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7787 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7787 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 497-bis, comma secondo, cod. pen. (capo A), 497 bis cod. pen. (capo B); mentre ha riqualificato ai sensi dell’art. 489 cod. pen. le condotte di cui ai capi C) e D) che il capo di imputazione riferiva alla violazione degli artt. 477-482 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce la mancata applicazione dell’art. 49 cod. pen., è inedito;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata derubricazione del reato sub A) nella ipotesi di cui al primo comma dell’art. 497 bis cod. pen., è manifestamente infondato, perché prospetta una tesi contrastante con il chiaro dato testuale della norma incriminatrice e la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «la detenzione di un documento falso alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma» (Sez. 5 n. 48241 del 04/11/2019, NOME AVV_NOTAIO, Rv. 277427 – 01 che, pronunciandosi in un caso assimilabile a quello qui in rilievo, ha ritenuto configurabile il delitto di cu al secondo comma dell’art. 497-bis cod. pen. nei confronti di un soggetto che aveva esibito un documento valido per l’espatrio contraffatto raffigurante la propria effigie, per aver concorso nella contraffazione quantomeno fornendo la propria fotografia al falsario);
Chiarito che la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è subordinata alla derubricazione e, comunque, è del tutto sfornita di ragioni a sostegno;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2024